Scegliere un’impresa certificata per la bonifica di amianto e radon è fondamentale per garantire la sicurezza di condomini, edifici pubblici e ambienti di lavoro. Amianto e radon sono rischi ambientali e sanitari distinti, regolamentati da normative diverse, che richiedono competenze specifiche e iter autorizzativi dedicati. In questo articolo forniremo indicazioni pratiche su come individuare aziende qualificate, illustrando le certificazioni obbligatorie per la bonifica dell’amianto e i requisiti per gli interventi sul gas radon. Inoltre, chiariremo le differenze tra le procedure di bonifica amianto e quelle di mitigazione radon, citando i riferimenti normativi chiave (D.Lgs. 81/2008 per l’amianto e D.Lgs. 101/2020 per il radon) e segnalando alcuni errori comuni da evitare nella scelta dell’impresa.
Tabella dei Contenuti
Bonifica dell’amianto: certificazioni obbligatorie e competenze
La bonifica dell’amianto (asbesto) è un’attività altamente regolamentata in Italia. Quali certificazioni deve possedere un’impresa di bonifica amianto? Prima di tutto, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 (Bonifica di beni contenenti amianto).
Questa categoria è suddivisa in due sottocategorie: 10A (bonifica di materiali edili con amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (bonifica di materiali contenenti amianto friabile o a matrice non cementizia, come coibentazioni, pannelli isolanti, etc.).
Un’impresa iscritta in categoria 10B è abilitata a svolgere anche gli interventi 10A, data la maggiore complessità dei materiali friabili. Verificare l’iscrizione all’Albo è dunque il primo passo imprescindibile: prima di affidare i lavori, accertatevi che l’azienda figuri nell’elenco ufficiale per la categoria pertinente.
Altre certificazioni e requisiti importanti per le imprese di bonifica amianto includono:
Attestazione SOA (Opere Generali categoria OG12): necessaria se l’intervento rientra in appalti pubblici di importo rilevante. La categoria OG12 copre opere di bonifica e protezione ambientale (es. rimozione di coperture in cemento-amianto) e attesta la capacità dell’impresa di eseguire lavori pubblici di bonifica entro determinate fasce di importo. In sostanza, per partecipare a gare pubbliche significative sulla rimozione amianto, l’impresa deve possedere l’Attestazione SOA OG12 appropriata.
Formazione obbligatoria del personale: La legge italiana richiede che solo i lavoratori adeguatamente formati possano essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto. In particolare, l’art. 258 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che gli operai impiegati nelle attività di bonifica amianto devono aver frequentato corsi di formazione professionale specifici sulla rimozione e bonifica. Ciò significa che l’impresa deve poter esibire gli attestati di formazione del proprio personale (es. corsi di 30 ore per addetti e 50 ore per responsabili amianto, secondo le normative regionali attuative della Legge 257/1992).
Utilizzo di DPI adeguati: Un’impresa qualificata adotta rigorose misure di sicurezza, dotando i propri operatori di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei alla manipolazione dell’amianto. Questo include tute monouso in Tyvek, guanti, calzari, e soprattutto respiratori con filtri P3 o sistemi a ventilazione assistita, che proteggano dalle fibre aerodisperse. L’uso corretto dei DPI non è solo buona prassi, ma un obbligo ribadito dal D.Lgs. 81/2008 (art. 254 comma 4) durante le operazioni di bonifica dell’amianto friabile. Un’azienda certificata fornirà evidenza di aver formato i lavoratori anche sull’utilizzo dei DPI e sulle procedure di sicurezza (es. confinamento area di lavoro, decontaminazione, monitoraggi ambientali).
Iscrizioni e abilitazioni specifiche: oltre all’Albo Gestori Ambientali, l’azienda dovrebbe collaborare con laboratori accreditati per le analisi ambientali (ad es. misurazione della concentrazione di fibre d’amianto aerodisperse prima, durante e dopo i lavori, come previsto dal DM 06/09/1994). Inoltre, deve redigere un Piano di Lavoro da presentare all’ASL competente almeno 30 giorni prima dell’intervento, come richiesto dalla normativa, e seguire le linee guida operative regionali sulla bonifica amianto.
In sintesi, per l’amianto cercate un’impresa autorizzata e specializzata, con iscrizione Albo cat.10A/10B, personale formato ai sensi di legge, e dotata di tutte le misure di sicurezza necessarie. Affidarsi a ditte improvvisate o prive di tali requisiti espone a gravi rischi: la normativa sull’amianto prevede sanzioni penali sia per chi esegue i lavori senza abilitazione, sia per il committente che li affida irregolarmente. Pertanto, la qualifica dell’impresa non è negoziabile quando si tratta di tutela della salute pubblica e conformità legale.
Interventi sul gas radon: requisiti per le aziende abilitate
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, che può accumularsi negli ambienti chiusi (specialmente seminterrati e piani terra) rappresentando un rischio per la salute (seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo). La bonifica o meglio la mitigazione del radon richiede un approccio diverso rispetto all’amianto, coinvolgendo misurazioni ambientali e opere ingegneristiche per ridurre la concentrazione del gas. In Italia, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 101/2020 (che ha recepito la direttiva Euratom 2013/59), il quale fissa a 300 Bq/m³ il livello di riferimento di concentrazione media annua di radon in aria per i luoghi di lavoro. Se questo valore viene superato, scatta l’obbligo per il datore di lavoro di adottare azioni correttive per ridurre l’esposizione.
Ma chi è abilitato a progettare ed eseguire tali interventi sul radon?
La figura chiave introdotta dalla normativa recente è l’“Esperto in interventi di risanamento radon”. Si tratta di un professionista con specifiche abilitazioni e formazione: tipicamente un tecnico laureato o diplomato (ingegnere, architetto, geometra) abilitato alla propria professione, che ha seguito un corso di specializzazione sul radon di almeno 60 ore e conseguito un attestato riconosciuto. Il D.Lgs. 101/2020, Allegato II, Sezione I, stabilisce i requisiti minimi di questi esperti: abilitazione professionale tecnica, formazione specifica sui metodi di misura e mitigazione del radon e iscrizione al relativo ordine/collegio. In pratica, molte Regioni in collaborazione con Ordini professionali hanno attivato corsi abilitanti e istituito elenchi di tecnici “esperti radon”. Ad esempio, il Consiglio Nazionale Geometri ha promosso corsi in tutta Italia e mantiene un Elenco nazionale dei tecnici abilitati al risanamento radon, ossia coloro che hanno ottenuto l’attestato di qualifica ai sensi del D.Lgs. 101/2020. Quando vi rivolgete a un’azienda per problemi di radon, verificate quindi che disponga di (o collabori con) un esperto radon certificato. È buona prassi richiedere copia dell’attestato di qualifica del tecnico e assicurarsi che sia aggiornato (la normativa prevede aggiornamenti periodici, ad esempio un corso di richiamo di 4 ore ogni 3 anni, secondo le disposizioni più recenti).
Oltre alla qualifica del tecnico, valutate i requisiti strumentali e organizzativi dell’azienda per gli interventi sul radon:
Strumentazione di misura: Le aziende serie effettuano una misurazione preliminare dei livelli di radon tramite dispositivi professionali. Possono utilizzare dosimetri passivi (es. dosimetri a tracce o a elettrete) per monitoraggi di lungo periodo, e strumenti elettronici attivi per misure in continuo. Questo permette di valutare accuratamente la concentrazione iniziale di radon negli ambienti e di progettare l’intervento adeguato. Dopo i lavori di mitigazione, devono eseguire ulteriori misurazioni per verificare l’efficacia (il radon va misurato preferibilmente su base annuale, coprendo periodo invernale e estivo).
Tecniche di risanamento radon: Un’azienda specializzata saprà proporre le soluzioni tecniche più efficaci in base al caso. Le metodologie comuni includono: miglioramento della ventilazione naturale dei locali; installazione di sistemi di ventilazione forzata o di depressurizzazione del suolo (ad esempio, pozzi o sistemi di aspirazione sotto-pavimento per intercettare il gas prima che entri nell’edificio); sigillatura di fessure e punti di ingresso del radon; utilizzo di barriere impermeabilizzanti. La scelta va fatta da un tecnico esperto, dopo analisi del sito, perché ogni edificio ha caratteristiche diverse (fondazioni, materiali, ecc.).
Certificazioni regionali o elenchi ufficiali: Alcune Regioni italiane, in recepimento del D.Lgs. 101/2020, possono prevedere l’iscrizione delle imprese o dei professionisti del radon in elenchi regionali. Informatevi se nella vostra regione esiste un Albo o elenco consultabile di soggetti abilitati al radon. Ad esempio, regioni come la Puglia (L.R. 30/2016) hanno anticipato la normativa nazionale istituendo elenchi di ditte abilitate alla misurazione e bonifica del radon negli edifici. Un’impresa affidabile sarà in regola con eventuali registri regionali e saprà indicarvi i riferimenti normativi locali (piani radon regionali, obblighi per edifici aperti al pubblico, ecc.).
Assicurazione professionale e garanzie: Intervenire sul radon spesso implica lavori edili (fori nei pavimenti, installazione di tubazioni, ventole, etc.). Assicuratevi che l’azienda disponga di un’adeguata polizza RC professionale a tutela di eventuali danni durante i lavori. Inoltre, richiedete un piano di intervento dettagliato, preferibilmente accompagnato da riferimenti a norme tecniche (UNI, ISO) sulle misurazioni e sul controllo del radon, in modo da avere tracciabilità delle azioni intraprese e risultati attesi.
Differenze chiave tra amianto e radon: come si evince, le competenze necessarie differiscono sensibilmente. La bonifica amianto richiede soprattutto capacità di rimozione sicura di materiali pericolosi e gestione dei rifiuti, mentre il risanamento radon è un’attività più vicina all’ingegneria edile e impiantistica, focalizzata su misurazioni ambientali e modifiche strutturali per ridurre la concentrazione di un gas.
Le imprese di bonifica amianto operano come rifiuto-gestori specializzati, quelle del radon come tecnici progettisti di sistemi di mitigazione. È raro (ma non impossibile) che la stessa impresa copra entrambe le competenze; se avete necessità di affrontare entrambi i problemi, potreste dover coinvolgere due soggetti diversi (uno per l’amianto e uno per il radon). In ogni caso, pretendete sempre evidenza documentale delle abilitazioni, sia che si tratti di iscrizione ad Albi ambientali per l’amianto, sia di attestati di corsi specialistici per il radon.
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Riferimenti normativi essenziali
Per chi prende decisioni in questo campo, è utile avere presenti almeno i riferimenti di legge principali:
Amianto – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro dedica il Capo III del Titolo IX alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Vi sono dettagliati obblighi per il datore di lavoro in caso di presenza di amianto (artt. 249-265), tra cui la valutazione del rischio, la notifica dei lavori di bonifica agli organi di vigilanza, la formazione dei lavoratori addetti (art. 258), l’uso di DPI (art. 254) e la sorveglianza sanitaria degli esposti. Inoltre, la Legge 257/1992 (che bandì l’amianto) e il DM 06/09/1994 rimangono pietre miliari: quest’ultimo fornisce le metodologie per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e le procedure per bonificarli o rimuoverli, inclusa la necessità di presentare un Piano di Lavoro all’ASL. In ambito di appalti pubblici, l’Autorità ANAC ha chiarito che la rimozione di amianto rientra nelle categorie di lavori (OG12) e deve essere affidata a imprese qualificate e iscritte all’Albo Gestori Ambientali.
Radon – D.Lgs. 101/2020: questo decreto, in vigore dal 27 agosto 2020, riordina la normativa in materia di radiazioni ionizzanti di origine naturale. Il Titolo IV del decreto è interamente dedicato al radon: la Sezione II riguarda il radon nei luoghi di lavoro, introducendo l’obbligo di misura in specifici ambienti (es. locali seminterrati o interrati aperti al pubblico, luoghi di lavoro in zone prioritarie definite dalle Regioni) e fissando il livello di riferimento di 300 Bq/m³ per l’aria indoor. Se le misure rilevano concentrazioni superiori, il datore di lavoro deve attuare interventi di risanamento entro 2 anni e comunicarne l’esito. La Sezione III del D.Lgs. 101/2020 estende la protezione al radon anche alle abitazioni civili (con livello di riferimento 300 Bq/m³ per edifici esistenti e 200 Bq/m³ per quelli costruiti dal 2025). Importante per il nostro tema, l’Allegato II del decreto definisce i requisiti degli esperti di risanamento radon, come discusso sopra, formalizzando per la prima volta in Italia la necessità di professionisti qualificati per tali interventi. Infine, l’art. 15 del D.Lgs. 101/2020 prevede l’adozione di un Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) e invita le Regioni a individuare le aree a rischio radon e ad aggiornare i propri ordinamenti di conseguenza. È quindi possibile che, a livello locale, vi siano normative integrative (leggi regionali sul radon) che un committente pubblico o privato deve conoscere: un’impresa specializzata seria saprà guidarvi anche su questi aspetti normativi locali.
Tenere a portata di mano questi riferimenti normativi vi aiuterà a dialogare con l’impresa prescelta in maniera consapevole. Chiedere, ad esempio, quale procedura intendono seguire in base al D.Lgs. 81/2008 per la rimozione dell’amianto, o come documenteranno il rispetto del D.Lgs. 101/2020 per il radon, è un ottimo modo per testare la preparazione e la trasparenza dell’operatore.
Errori comuni da evitare nella scelta dell’impresa
Nel percorso di selezione di una ditta per bonifiche ambientali, è bene evitare alcuni errori frequenti che possono avere conseguenze gravi sia legali che di sicurezza:
Affidarsi a imprese senza abilitazioni: Questo è l’errore più grave. Mai incaricare ditte che non siano regolarmente abilitate alla gestione dell’amianto o del radon. Come visto, per l’amianto l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (cat. 10A/10B) è obbligatoria e va sempre verificata prima dell’affidamento dei lavori. L’assenza di iscrizione non solo rende l’intervento illegale, ma espone committente ed esecutore a pesanti sanzioni. Allo stesso modo, per il radon diffidate di chi propone “soluzioni” senza coinvolgere tecnici qualificati: se un’azienda non può dimostrare di avere un esperto radon certificato, è preferibile cercare altrove.
Procedere con affidamenti informali o al ribasso: La bonifica di amianto e la mitigazione del radon devono essere trattate come interventi specialistici, mai come semplici lavori edili generici. Evitate di dare l’incarico all’amico dell’amico o all’azienda tuttofare non specializzata, magari solo perché propone un prezzo stracciato. Ogni intervento deve essere formalizzato con un contratto scritto e possibilmente un capitolato tecnico, dove l’azienda dichiara le proprie certificazioni, il metodo operativo, i tempi e i costi. Un affidamento informale, senza gara o senza valutare più preventivi, aumenta il rischio di ritrovarsi con operatori non qualificati. Ricordate: un prezzo troppo basso per la rimozione amianto o la bonifica radon potrebbe significare che l’impresa risparmia su sicurezza e regolarità (ad esempio, smaltendo illegalmente i rifiuti o saltando le analisi).
Mancanza di tracciabilità e documentazione: Pretendete sempre la tracciabilità di ogni fase. Per l’amianto, al termine dei lavori dovreste ricevere copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) che attesta l’avvenuto conferimento dell’amianto rimosso presso una discarica autorizzata. Questo documento è fondamentale per dimostrare che il materiale pericoloso è stato smaltito correttamente e non disperso nell’ambiente. Se l’impresa non fornisce un FIR regolare, è un campanello d’allarme di pratiche scorrette. Allo stesso modo per il radon, richiedete un report finale con i risultati delle misurazioni post-intervento: vi serve a verificare che la concentrazione di radon sia scesa sotto i livelli di guardia e a disporre di una base documentale per eventuali controlli futuri (specialmente in ambienti di lavoro soggetti a vigilanza AUSL/ARPA).
Sottovalutare le procedure di sicurezza: Un errore comune è non accorgersi se l’impresa sta operando senza adeguate misure di sicurezza. Ad esempio, durante la rimozione di una copertura in eternit, l’area dovrebbe essere confinata, gli operatori indossare DPI idonei, e dovrebbero essere adottate tecniche per non disperdere le fibre (es. mantenere umido il materiale durante la rimozione). Se vedete lavoratori senza maschera P3 o senza tuta, o materiali contenenti amianto movimentati in modo grossolano, sospendete immediatamente i lavori: quelle pratiche mettono a rischio voi, i residenti e gli stessi operai. Analogamente, negli interventi radon, una ditta improvvisata potrebbe limitarsi ad aerare i locali senza affrontare le cause (ad esempio, senza sigillare le vie di ingresso del gas): soluzioni tampone non risolvono il problema e spesso violano l’obbligo di ottimizzazione previsto dalla normativa. Chiedete sempre quale metodologia verrà applicata e assicuratevi che vengano seguite best practice del settore.
Non coinvolgere un tecnico terzo per supervisione: Specialmente nei casi più complessi (grossi condomini con amianto diffuso, edifici pubblici con elevate concentrazioni di radon), può essere un errore lasciare tutte le valutazioni in mano alla ditta esecutrice. Valutate la possibilità di far seguire i lavori da un consulente terzo (es. un ingegnere della sicurezza, un chimico ambientale o un esperto radioprotezionista) che verifichi la correttezza delle operazioni e tuteli i vostri interessi. Questo assicura che l’impresa non “faccia da sola il controllo del proprio operato” e vi dà una maggiore garanzia di qualità. In ogni caso, come committenti, non abbiate timore di chiedere chiarimenti e prove: un’azienda certificata e professionale sarà ben lieta di mostrarvi attestati, riferimenti normativi e di spiegarvi passo passo cosa farà.
Conclusione
La gestione di amianto e radon non ammette improvvisazione: sono temi delicati che impattano sulla salute delle persone e sulla conformità legale degli edifici.
Amministratori di condominio, responsabili di patrimoni pubblici e imprenditori devono quindi agire con responsabilità nella scelta dei fornitori di questi servizi. Abbiamo visto come riconoscere un’impresa certificata per bonifiche amianto e radon, attraverso verifiche di iscrizioni e attestazioni, e quali domande porre per valutare la preparazione tecnica. Ricordiamo di mantenere ben distinte le competenze richieste per l’amianto (rimozione in sicurezza e gestione rifiuti pericolosi) e per il radon (misurazioni e interventi di ingegneria ambientale): difficilmente una singola impresa copre entrambi gli ambiti al medesimo livello di specializzazione. Non ultimi, i riferimenti normativi – dal D.Lgs. 81/2008 al D.Lgs. 101/2020 – dovrebbero essere il filo conduttore: un interlocutore qualificato ne conosce il contenuto e li applica scrupolosamente nel proprio operato.
In definitiva, scegliere bene l’impresa a cui affidare la bonifica significa proteggere la salute delle persone e tutelarsi legalmente. Investire tempo in una selezione accurata, evitando scorciatoie, vi metterà al riparo da spiacevoli sorprese e garantirà un intervento efficace e a norma di legge. Con le informazioni fornite in questa guida, avrete gli strumenti per prendere una decisione informata e responsabile nella gestione del rischio amianto e radon nei vostri edifici.



