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Normativa Regionale

Normativa regionale

Normative 
regione Abruzzo

Legge Regionale 30/08/1996, n. 75: Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

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Legge Regionale 04/08/2009, n. 11: Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 101: Legge 27.03.1992, n. 257 – D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 – L.R. 04.08.2009, n. 11. Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida.

Legge Regionale 17/03/2014, n. 11: Modifica alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 recante Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

Normative 
regione Basilicata

Legge Regionale 8/09/1999, n. 27: Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto.

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Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 3 maggio 2006

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Incentivi regionali per interventi di bonifica da amianto, 5 agosto 1999.

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Legge Regionale 17/03/2014, n. 11: Modifica alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 recante Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

Normative 
regione Calabria

Rapporto sulle aree di bonifica nelle regioni italiane Obiettivo 1 - Rapporto sul settore bonifiche Regione Calabria in collaborazione con Task Force Ambiente presso Autorità Ambientale.

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POR CALABRIA 2000-2006 Stato della programmazione e dell'attuazione della Misura 1.8 al 31.12.2007

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Proposta di legge n. 233/8^: Art. I Finalità, Art.2 Obiettivi; Art. 3 Comitato Regionale Amianto (C.R.A.), Art. 4 Piano Regionale Amianto (P.R.A.C.), Art.5 Interventi e contributi regionali, Art. 6 Registri, Art. 7 Organi di controllo, Art. 8 Norma finanziaria, Art. 9 Entrata in vigore.


RELAZIONE

Sul territorio italiano ci sono ancora 2,5 miliardi di metri quadrati di superfici con copertura di eternit, pari a 32 milioni di tonnellate, per un totale di 8 milioni di metri cubi. Questi dati vengono forniti dal CNR che ha voluto fare il punto della situazione, dopo l'emanazione della L. N. 257/1992 che proibisce produzione e utilizzo di prodotti contenenti amianto e detta le regole per bonificare e smaltire i milioni di tonnellate del prodotto.
Gia greci e romani ne facevano abbondante uso, e anche in epoca successiva l'amianto, non conoscendone ancora le conseguenze dannose, e stato usato in maniera indiscriminata: e entrato nella composizione di oltre 3.000 prodotti, alcuni di- uso molto comune come: mastici, sigillanti, pasticche dei freni, corde e tessuti, ma anche per la costruzione di tramezzi, tetti condutture di acqua potabile, intercapedini e stucchi per abitazioni e strutture pubbliche (asili, scuote, uffici, ospedali),poiché migliora la resistenza degli elementi strutturali, assicura l'isolamento termico e acustico e protegge contro i rischi d'incendio.
La consistenza fibrosa e alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio, quali asbestosi, mesotelioma pleurico e carcinoma polmonari e bronchiali. Purtroppo, le previsioni sono di un aumento di tali malattie (da 1.500 l'anno fino a 20=30.000 nei prossimi 5 anni) tra te persone precedentemente esposte nell'ambiente di lavoro o nell'ambiente di vita. In Calabria, vi & grande,attenzione e preoccupazione per il problema amianto. Infatti, ci sono delle zone circoscritte nella mappatura amianto, di cui al D.M. n. 101 del 18/3/2003 - art. 4 (In sede di prima applicazione, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e dell'ambiente, su indicazione delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato B, il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio (MATT) individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza") che sono ad elevata contaminazione da amianto tra cui il Comune di Canolo (Canolo in Piano), Comune di Casole Bruzio, Comune di Celico, Comune di Spezzano della Sila e Comune di Zumparo (ex Scuola elementare). Per quanto riguarda Crotone, dai dati forniti dalla sede regionale dell'INAIL, dove vi e una grande concentrazione di industrie chimiche unica su tutto il territorio della Calabria, il problema viene vissuto molto pesantemente e con grande allarme. Tutto ciò e dimostrato dalle 2.339 domande presentate nell'ultimo periodo riguardanti la richiesta di benefici a causa dell'inquinamento da amianto.
Attualmente leggi severissime, tra cui le più rilevanti sono:

Legge n. 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - D.Lgs 5/2/1997 n. 22 - art. 22 Piano Regionale per la bonifica delle aree potenzialmente inquinate;
Direttiva 2003/18/CE Parlamento e Consiglio Europeo del 27/3/2003 che modifica la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
D.P.R. 8/8/94 affida il compito di censire I siti contaminati da amianto alle Regioni;
Leggi e Decreti Ministero dell'ambiente con la previsione di fondi per la bonifica di siti di rilevanza nazionale contaminati da amianto: L. n. 426/1998; Decreto n. 468/2001; L.n. 179/2001; L.n.248/2005; L. n. 266/2005; Testo unico sull'ambiente del 2006.;
Legge n. 93/2001 - art. 20 stabilisce fondi per la realizzazione di una mappatura completa della presenza amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente;
D.M. Ministero ambiente del 18/3/2003 applicativo della L. n. 93/2001;

Ne vietano la produzione, il commercio, l'estrazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzazione e soprattutto, dettano le modalità precise e i controlli cui deve essere sottoposta la riconversione produttiva e l'attività di bonifica e decontaminazione delle aree interessate da amianto.
Tanto premesso, questo progetto nell'applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia, crea i presupposti per l'individuazione dei siti inquinati e delle aree ad elevato rischio ambientale e per la salute dell'uomo, e di conseguenza della programmazione dei fondi destinati alla bonifica ed al recupero e risanamento ambientale.
Il testo è formato da 9 articoli così individuati:

Art. I Finalità, Art.2 Obiettivi; Art. 3 Comitato Regionale Amianto (C.R.A.), Art. 4 Piano Regionale Amianto (P.R.A.C.), Art.5 Interventi e contributi regionali, Art. 6 Registri, Art. 7 Organi di controllo, Art. 8 Norma finanziaria, Art. 9 Entrata in vigore.

Relazione economica finanziaria

I fondi di copertura della presente legge vengono individuati- nella misura 1.8 POR Calabria - Siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale - Tale misura sostiene interventi rivolti al risanamento e al recupero dei siti inquinati e al miglioramento delle conoscenze e delle tecnologie per il rilevamento, il monitoraggio e le metodologie di recupero degli stessi (Programma di riferimento POR Calabria - Ob. 1.La misura, così come si evince dalla scheda Misura, e stata definita in coerenza con il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Potenzialmente inquinati predisposto dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale e recepito nel Piano di Gestione dei rifiuti notificato alla Commissione Europea che ha espresso parere positivo. Per l'anno 2007 il fabbisogno economico e stato individuato in Euro 1.000.000,00.

ART. 1- FINALITA'

In attuazione della Legge 27/5/1992 n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - e in osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 8- agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto -, la Regione Calabria adotta gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risanamento dell'ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

ART. 2 - OBIETTIVI

La presente legge per attuare le finalità previste dall'art. 1 persegue i seguenti obiettivi:

a) ricerca e sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;
b) predisposizione di un piano decennale di eliminazione dell'amianto antropico sul territorio regionale;
c) sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione e della terapia sanitaria;
d) bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza dell' amianto;
e) salvaguardia e tutela della salute pubblica nei luoghi di vita e di lavoro. ART. 3 - PIANO REGIONALE AMIANTO CALABRIA (P.R.A.C.)

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano Regionale di tutela dall'amianto, di seguito denominato P.R.A.C., che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni. Il P.R.A.C. definisce le azioni, indica gli strumenti e individua le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, ed e articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza dei rischio attraverso l'effettuazione di:

1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei manufatti con presenza di amianto, materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con 1'ARPACAL e i comuni del territorio calabrese;
2) mappatura georeferenziata dell'amianto presente sul territorio regionale effettuata dall'ARPACAL;
3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
4) monitoraggio degli affioramenti naturali;

b) elaborazione dei criteri per la valutazione dei livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per la stessa;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica;
d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:

1) raccolta di dati epidemiologici;
2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;

e) previsione di idonee- misure di- prevenzione- e di tutela della- salute- nei luoghi- di- vita e di lavoro;
f) definizione delle linee d^ indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPACAL;
g) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:

1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;

h) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
i) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto;
j) indirizzi per la realizzazione del piano di lavoro- comunale per le opere di bonifica.

Il P.R.A.C. avrà durata decennale e la Giunta Regionale procede annualmente, sentita la Commissione consiliare competente, all'aggiornamento del P.R.A.C. apportando le eventuali modifiche, non strutturali, che si rendono necessarie.

ART. 4 - INTERVENTI E CONTRIBUTI REGIONALI

La Regione Calabria, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, concede contributi in conto capitale o in conto interessi, ai soggetti e nella misura indicati nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo, per interventi di bonifica, rimozione e trasporto di materiali contenenti amianto, opere di copertura e muratura.
Sono concessi contributi in conto capitale:

a) ai soggetti privati per un importo pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile;
b) agli enti locali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ad enti morali per un importo pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Sono concessi contributi in conto interessi:

a) alle imprese, per un importo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, stabilisce i termini e le modalità di accesso ai benefici della presente legge.
I fondi verranno ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità agli indirizzi stabiliti nel P.R.A.C. per la bonifica di piccole quantità di amianto.

ART. 5 - REGISTRI

In attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. f) , ed entro 30 giorni dall'approvazione del P.R.A.C., presso ogni ASP vengono istituiti i seguenti registri:

a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dimessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto;
b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto:

- Le modalità di tenuta e di aggiornamento verranno definite nel P.R.A.C.

ART. 6 - ORGANI DI CONTROLLO

Presso l'Assessorato alla Sanità, con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste nel P.R.A.C., viene istituito un Nucleo Amianto, composto da tecnici specializzati nel settore delle bonifiche.
La Giunta Regionale, secondo quanto predisposto nell'art. 3, comma 2, lett. i), imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e programmate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati.

ART. 7 - NORMA FINANZIARIA

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato per l'anno 2007 in Euro 1.000.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB- 8.1-.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente " il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo e per gli anni successivi con i fondi della misura POR 1.8. La disponibilità finanziaria, di cui al comma precedente, e utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'ari. 10 della L.R. 4/2/2002 n. 8. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

- La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sui BURC.

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Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14: Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.

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Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14: Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.

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P.R.A.C. - PIANO REGIONALE AMIANTO PER LA CALABRIA (Art. 4 L.R. 14/2011) - Dicembre 2016

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Normative 
regione Campania

Delibera Giunta Regionale 29/10/1998, n. 7875: Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 - Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).

Che in adempimento dell'art. 10, comma 1, della legge n. 257 del 27 marzo 1992 avente ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto" che prevede l'adozione da parte delle regioni di Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ed in armonia con Il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione dei suddetti Piani, la Giunta regionale con delibera n. 1078 del 14 marzo 1997 ha approvato le linee-guida per la redazione del succitato Piano;
Che con delibera di G.R. n. 8082 del 18 ottobre 1996, la Giunta regionale ha affidato al Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università degli studi di Napoli l'incarico della redazione del Piano in parola;
Che le sunnominate linee-guida, per il coordinamento delle attività previste per la redazione, per l'attuazione e per la gestione del Piano di cui sopra, prevedono la costituzione di apposita struttura, denominata "Unità operativa regionale amianto - U.O.R.A." formata da cinque dirigenti e/o funzionari del Settore tutela dell'ambiente e cinque dirigenti e/o funzionari del Settore prevenzione e assistenza sanitaria;
Considerato
Che nelle more dell'approvazione di apposita legge regionale sull'amianto che preveda la creazione di apposita struttura e/o l'istituzione di apposito ufficio che opererà presso il Servizio 02 del Settore tutela dell'ambiente sotto la diretta responsabilità di un dirigente;
Che il personale impegnato nella suddetta U.O.R.A. debba possedere la professionalità nella materia da trattare;
Che il personale non dirigente impegnato nella unità operativa in questione esplicherà la sua attività anche al di fuori dell'orario di servizio per evidenti ragioni operative collegate alla disponibilità dei partners scientifici del CNR e dell'Università degli studi di Napoli;
Che alle eventuali prestazioni al di fuori dell'orario di servizio si può far fronte, anche con la disponibilità del fondo interno di cui all'art. 18, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Che è necessario ed urgente costituire la soprannominata struttura;
Che alla costituzione della struttura in narrativa provvederanno, di concerto tra loro, gli Assessori all'ambiente e al personale;
Preso atto
Che i compiti cui dovrà far fronte la succitata struttura sono quelli previsti e dettagliati nelle sunnominate "linee-guida";
Vista
- La legge 27 marzo 1992, n. 257;
- Il D.P.R. 8 agosto 1994;
- La delibera di G.R. n. 8082 del 18 ottobre 1996;
- La delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997;
Propone, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,
Delibera:
Per motivi di cui alle premesse si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di costituire, per il coordinamento delle attività previste per la redazione, per l'attuazione e per la gestione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, apposita struttura, denominata "Unità operativa regionale amianto (U.O.R.A.)" formata da cinque dirigenti e/o funzionari del Settore tutela dell'ambiente e cinque dirigenti e/o funzionari del Settore prevenzione e assistenza sanitaria così come previsto dalla delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997;
- di affidare le funzioni di coordinamento dell'Unità regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/1991 e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. n. 12/1991, al dirigente del Servizio 02 del Settore tutela dell'ambiente;
- di affidare la sovrintendenza della predetta Unità operativa regionale amianto all'Assessore all'ecologia, tutela dell'ambiente e ciclo integrato delle acque;
- di demandare agli Assessori all'ambiente e al personale, di concerto, di formalizzare, con atto monocratico, la costituzione della predetta U.O.R.A.;
- di fissare il termine di durata della predetta U.O.R.A. in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di insediamento;
- di disporre per il funzionamento dell'Unità di cui innanzi l'utilizzazione del fondo interno di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- di inviare il presente atto, ad esecutività conseguite, ai Settori: Tutela dell'ambiente, Assistenza ed igiene sanitaria e Trattamento economico, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.;
- di non inviare la presente deliberazione alla CCARC ai sensi della legge n. 127/1997, art. 17, commi 31 e 32.

Delibera Giunta Regionale 01/09/2000 n. 44: Approvazione Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Proposta al Consiglio regionale.
Delibera Consiglio Regionale 10/10/2001 n. 64: Approvazione Piano Regionale Amianto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 257/1992.

PREMESSO

Che con Decisione C ( 2000) n. 2347, adottata in data 8.8.2000 e notificata il 12.8.2000, la Commissione U.E. ha approvato il P.O.R. Campania 2000/2006;

Che a seguito di tale approvazione la Regione Campania ha adottato il Complemento di Programmazione con deliberazione n. 5549 del 15/11/00;

Che il Complemento di Programmazione ha consentito l’identificazione delle misure, il loro contenuto tecnico, le procedure di attuazione, il quadro finanziario, la pertinenza dei criteri di selezione;

Che nell’ambito del predetto C.d.P., all’Asse 1 – Risorse Naturali – è prevista la Misura 1.8 – Programmi di risanamento delle aree contaminate - ;

Che la predetta misura 1.8 si articola nelle seguenti azioni: a) Assistenza tecnica per la rilevazione , analisi e studio delle aree contaminate e per la

redazione di un programma di intervento per la bonifica ed il recupero;

b) Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate, ivi comprese le aree inquinate da amianto e le discariche comunali;

c) Recupero dei detrattori ambientali nelle aree protette.

CONSIDERATO

Che la misura 1.8 ha tra gli obiettivi specifici dell’azione b) il risanamento delle aree contaminate da amianto, rendendole disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici;

Che con deliberazione di G.R. n 044 del 01/09/2000 è stato approvato il Piano Regionale di protezione dell’Ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, redatto dal Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione dell’Università Federico II di Napoli, e trasmesso, ai fini della prescritta approvazione,

al Consiglio Regionale;

Che la vigente normativa ha dichiarato l’amianto materiale ad alto rischio di contaminazione, e, ne ha, pertanto, vietato l’utilizzo, previsto la rimozione di quello esistente e la bonifica delle aree inquinate;

Che, pertanto, è opportuno definire le procedure attuative dell’azione b) al fine di procedere alle necessarie azioni di bonifica;

Che il Responsabile della misura 1.8 ha, al fine di dare attuazione all’azione b) della misura medesima, provveduto alla predisposizione di un bando di gara relativo alla concessione dei finanziamenti per " interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto".

Che il suddetto bando debba considerarsi a "scadenza aperta", ovvero senza la previsione di un termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento che, pertanto, potranno essere inoltrate a ciclo continuo fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

Che è stato previsto l’obbligo della presentazione di progetti esecutivi, tenuto conto che tale requisito comporta notevoli vantaggi in termini di immediata realizzazione degli stessi;

Che è stato introdotto un sistema di valutazione dei progetti presentati attraverso indicatori standard, ovvero parametri omogene i, oggettivi ed automatici;

Che il bando di cui trattasi ha ottenuto il prescritto visto dell’Autorità di Gestione che ne ha verificato la coerenza programmatica con le previsioni del P.O.R. e del C.d.P.;

Che, in ossequio alle indicazioni contenute nel P.O.R., è stato previsto che il Responsabile di misura procede alla formulazione della graduatoria di merito secondo le scadenze temporali e i criteri indicati nello stesso bando, il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente provvede all’approvazione delle graduatorie medesime ed alla concessione del finanziamento ai beneficiari. Il Dipartimento dell’Economia procede alla loro pubblicizzazione, mentre il Responsabile di misura provvede alla notifica dei provvedimenti in questione agli interessati;

RITENUTO

Che il succitato bando, che allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale dello stesso, è meritevole di approvazione in quanto coerente con le indicazioni contenute nel P.O.R. e nel relativo Complemento di Programmazione;

Che conseguentemente può essere autorizzata l’indizione del bando di attuazione della misura 1.8,azione b) per " interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto";

Che possa determinarsi in £ 100 miliardi (5,165 Mil.di Euro) l’ammontare della quota delle risorse finanziarie che contribuiranno all’attuazione degli interventi di cui all’azione b), limitatamente alle spese ritenute ammissibili secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento e valutate conformi alle disposizioni dei regolamenti comunitari n.1260/99 e n. 1685/2000;

Che, al fine di raggiungere l’obbiettivo di una più rapida erogazione della spesa, è opportuno procedere ad una semplificazione della procedura di erogazione dei fondi;

RITENUTO

Che, a tal fine, è possibile autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio a procedere all’accreditamento delle somme dovute ai beneficiari dei contributi, dietro formale comunicazione del Settore Tutela Ambiente, attestante la sussistenza delle condizioni di erogazione prestabilite a firma del Dirigente del Settore;

Che al fine di consentire al Settore Tutela dell’Ambiente il rilascio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa dell’autorizzazione all’accreditamento, è stata, di seguito, analiticamente individuata la documentazione che i beneficiari dovranno fornire al predetto Settore Tutela dell’Ambiente:

A) il 50% del contributo assentito sarà versato previa esibizione della seguente documentazione:

1) dichiarazione, resa nei modi di legge dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, di conferma dell’esistenza di tutti i visti, pareri ed autorizzazioni sul progetto ammesso a finanziamento (ivi compreso l’eventuale lotto di propria quota);

2) dichiarazione, resa nei modi di legge dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, di assoluto rispetto della normativa comunitaria e nazionale in

materia di appalti di lavori,forniture e servizi riguardanti il progetto ammesso a finanziamento (con riferimento anche all’eventuale lotto di quota propria);

3) dichiarazione, resa nei modi di legge, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, che l’incarico di progettazione è stato conferito nell’assoluto

rispetto della normativa;

4) comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, designato nei modi di legge, con annotazione degli estremi del relativo provvedimento;

5) Copia del verbale di gara e di aggiudicazione dei lavori, con indicazione dell’eventuale ribasso d’asta;

6) Attestazione del responsabile del procedimento di effettivo inizio dei lavori;

7) dichiarazione di rispetto del programma dei lavori (firmato dal direttore dei lavori, controfirmato dall’impresa e fatto proprio dal rappresentante legale del soggetto);

8) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento;

9) dichiarazione che l’aliquota I.V.A. per le opere è stata determinata secondo la normativa vigente;

10) dichiarazione relativa agli adempimenti assunti in materia di informazione e pubblicità in applicazione del regolamento CE 1159/00;

B) Il successivo 40% del contributo assentito sarà versato, previa esibizione della seguente documentazione:

1) atti contabili che dimostrino pagamenti per un importo almeno pari alla somma del 90% della prima anticipazione;

2) certificazione che le opere realizzate non hanno subito variazioni, non consentite dalla legislazione vigente, rispetto al progetto ammesso al finanziamento;

3) conferma delle modalità di accreditamento;

4) attestato di conferma delle precedenti dichiarazioni;

5) dichiarazione che non si sono verificati ostacoli nella esecuzione delle opere di cui trattasi;

C) Erogazione del saldo finale pari al 10%previa esibizione della seguente documentazione:

1) Approvazione, con idoneo atto amministrativo, del certificato di ultimazione dei lavori e della contabilità finale, nonché del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, nei casi previsti, da parte dell’organo competente;

2) dichiarazione liberatoria con l’esatta indicazione dei residui pagamenti a farsi per la compiuta definizione dei rapporti in essere per la realizzazione dell’opera;

RILEVATO

Che possono utilizzarsi per l’attuazione di quanto sopra specificato le somme disponibili sui cap. 2180 – 2182 – 2184 - del bilancio di esercizio finanziario 2000 e successivi 2001 – 2002 rispettivamente nella misura di £ 50 miliardi, £ 35 miliardi e £ 15 miliardi fino alla concorrenza di £ 100 miliardi;

Che all’impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali, ai sensi della L.R. n.18/20;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti

Di approvare il bando di attuazione della azione b) della misura 1.8 del Programma Operativo 2000 – 2006 per "interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto";

Di stabilire che il contributo è, comunque, subordinato al rigoroso rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e di forniture e servizi, nonché di tutte le leggi, generali e specifiche, che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche, ivi comprese quelle che dispongono la preventiva acquisizione di parere e/o nulla-osta e/o autorizzazioni;

Di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le cadenze fissate nel relativo programma, debitamente controfirmato dal rappresentante legale del soggetto beneficiario,che dovrà essere obbligatoriamente trasmesso al Settore Tutela dell’Ambiente,;

Di fare obbligo al responsabile del procedimento di cui al precedente punto A/4 di fornire trimestralmente su supporto magnetico e in forma cartacea, relazioni sull’avanzamento fisico e finanziario ( con la relativa documentazione) dell’intero investimento, ed a tenere copia di tutta la documentazione tecnico-contabile-amministrativa, a disposizione per eventuali verifiche;

Di prevedere che il termine per l’inizio dei lavori viene fissato in 6 mesi dalla formale comunicazione al beneficiario dell’ammissione al finanziamento, e che le opere tutte vengano, al più tardi, realizzate e collaudate entro il termine perentorio di 18 mesi dall’inizio dei lavori, e che entro tale termine vengano effettuate tutte le relative spese;

Di determinare in £ 100 miliardi l’ammontare della quota delle risorse finanziarie che contribuiranno all’attuazione degli interventi di cui all’azione b), limitatamente alle spese ritenute ammissibili secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento e valutate conformi alle disposizioni dei regolamenti comunitari n.1260/99 e n. 1685/2000;

Di stabilire che sulla base della graduatoria di merito, il Responsabile di Misura provvederà a predisporre gli atti di impegno e di liquidazione che saranno assunti dal Dirigente del Settore competente;

Di individuare, così come indicato in premessa, la documentazione che i beneficiari dovranno fornire al Settore Tutela dell’Ambiente, perché lo stesso possa rilasciare al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa l’autorizzazione all’accreditamento;

Di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio a procedere all’accreditamento delle somme dovute dietro formale comunicazione del Settore Tutela Ambiente attestante il verificarsi delle condizioni previste, a firma del Dirigente del Settore medesimo;

Di impegnare per l’attuazione di quanto innanzi specificato le somme disponibili sui cap 2180 – 2182 – 2184 - del bilancio di esercizio finanziario 2000 e successivi 2001 – 2002 rispettivamente nella misura di £ 50 miliardi, £ 35 miliardi e £ 15 miliardi, fino alla concorrenza di £ 100miliardi;

Di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali, ai sensi della L.R. n.18/20;

Di stabilire che i soggetti beneficiari risponderanno sia degli eventuali danni e conseguenze tutte derivanti dall’inosservanza delle condizioni di cui ai punti precedenti, ivi compreso la revoca del finanziamento già assentito e la restituzione delle somme eventualmente già introitate, oltre agli interessi legali, così come disposto dai regolamenti CEE vigenti, sia delle violazioni di qualsiasi natura accertate dagli organismi di controllo comunitari e Nazionali;

Di incaricare il Responsabile della misura della gestione delle procedure e delle attività connesse all’attuazione dell’azione b);

Di inviare la presente deliberazione ad intervenuta esecutività all’ A.G.C. Ecologia – Settore Tutela dell’Ambiente, al Responsabile dell’Asse 1, al Dirigente di Staff per le attività correlate alle interrelazioni tra programmazione regionale e fondi comunitari, al Settore Studio e Gestione Progetti Cee e Rapporti con i Paesi Europei ed extra Europei ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio;

Di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.;

Di non inviare il presente atto alla C.C.A.R.C. in quanto non rientrante nelle categorie degli atti da sottoporre all’esame per il controllo di legittimità ai sensi della L. 127/97 art. 17 comma 32.

Attuazione del bando misura 1.8 azione b) relativo alla "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto.

omissis

CHE con Decisione C (2000) n. 2347 adottata l’8 agosto 2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Campania, il cui il Complemento di Programmazione è stato adottato dalla Regione Campania con propria D.G.R. n. 5549 del 15/11/2000;

CHE nell’ambito del predetto CdP, all’Asse 1 - Risorse Naturali - è prevista la Misura 1.8 "Programmi di risanamento delle aree contaminate" il cui obiettivo,tra l’altro, è il risanamento delle aree contaminate, anche da amianto, per renderle disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali e naturalistici;

CHE, per l’attuazione degli interventi di risanamento delle aree contaminate, con Delibera del Consiglio Regionale n. 64/1 del 10/10/2001 è stato approvato il "Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dal pericoli derivanti dall’amianto", pubblicato sul BURC n. 58 del 5/11/2001;

CHE con D.G.R. n. 4068/2001 modificata ed integrata dalla D.G.R. n.4616/2001, entrambe pubblicate sul BURC n. 52 del 8/10/2001, è stato approvato il bando di gara per la "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto", attuativo della Misura 1. 8 Azione b) del POR Campania 2000 - 2006;

RILEVATO

CHE il numero delle richieste di finanziamento a valere sul suddetto bando è stato inferiore alle aspettative, per cui è possibile che lo stanziamento di risorse ad esso connesso non venga interamente utilizzato,

CHE per difficoltà interpretative del bando di gara, in ordine al finanziamento di alcune tipologie d’intervento e sulla documentazione necessaria per il corretto smaltimento dell’amianto, non e’ stato possibile definire l’istruttoria dei progetti pervenuti e sono sorte controversie con alcuni soggetti proponenti;

RITENUTO

CHE è opportuno chiudere il bando in questione, stabilendo un termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento e che lo stesso possa essere fissato al 30/10/03;

CHE, al fine di definire l’istruttoria dei progetti già presentati, in ordine all’interpretazione di alcuni punti del bando , e’ necessario precisare che sono finanziabili i seguenti interventi:

a) le operazioni di incapsulamento e/o confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto, nonché eventuale decontaminazione delle strutture e delle aree interessate dalla dispersione delle fibre di asbesto, previe le indagini e le valutazioni dell’Autorità Sanitaria competente per territorio. Nella ipotesi esclusiva di prefabbricati e/o manufatti di tipo leggero post - sismici, è ammissibile a finanziamento la rimozione dell’intera struttura e relativo recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, a condizione che tali spese non siano già inserite in altri interventi finanziati con fondi pubblici e/o privati;

b) recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti;

c) opere di sostituzione e ripristino funzionale con esclusione di ogni intervento di ricostruzione e/o di sistemazione delle aree;

CHE, inoltre, ai fini della determinazione dei costi di intervento:

- andrà assunto, quale prezzario di riferimento, quello dei Lavori Pubblici Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Numero Speciale del 18 dicembre 2002;

- gli importi inerenti le spese generali ammissibile, non potranno superare i massimali desumibili dal bando di gare e suoi allegati;

- per dette spese generali, il Legale Rappresentante del Soggetto Proponente dovrà dichiarare che le procedure seguite sono state conformi alle leggi ed alle norme vigenti, in materia di lavori, servizi e forniture;

- le dichiarazioni ed attestazione del soggetto proponente, sostitutive di documentazione, costituiscono atti del procedimento, ai sensi delle leggi vigenti;

RITENUTO, ALTRESI’,

CHE, per evitare sospensioni nella definizione degli interventi, dovuti alle difficoltà nella gestione dei rifiuti contenenti amianto, è opportuno che il soggetto proponente dichiari formalmente che il trasporto, il recupero o lo smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di amianto avverrà in conformità alle normative vigenti, di livello comunitario, nazionale e regionale;

CHE, inoltre, ai fini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, e’ necessario che il soggetto proponente dichiari che l’intervento di bonifica, oggetto della richiesta di contributo, non ha ottenuto, ne beneficerà di altri finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e/o privati,

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di modificare la D.G.R. 4068/01 e successiva rettifica assunta con D.G.R. 4616/01, stabilendo al 30/10/2003 la data ultima per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sul bando attuativo della misura 1.8 azione b) "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto";

2) di precisare che il finanziamento di cui al sopraindicato bando è riferito esclusivamente alle seguenti iniziative:

a) operazioni di incapsulamento e/o confinamento - e/o rimozione dei materiali contenenti amianto, nonché eventuale decontaminazione delle strutture e delle aree interessate dalla dispersione delle fibre di asbesto, previe le indagini e le valutazioni dell’Autorità Sanitaria competente per territorio. Nella ipotesi esclusiva di prefabbricati e/o manufatti di tipo leggero post - sismici, è ammissibile a finanziamento la rimozione dell’intera struttura e relativo recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti, a condizione che tali spese non siano già inserite in altri interventi finanziati con fondi pubblici e/o privati;

b) recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti;

c) opere di sostituzione e ripristino funzionale, con esclusione di ogni intervento dì ricostruzione e/o di sistemazione delle aree;

3) ai fini della determinazione dei costi di intervento:

- andrà assunto, quale prezzario di riferimento, quello dei Lavori Pubblici Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Numero Speciale del 18 dicembre 2002;

- gli importi inerenti le spese generali ammissibile, non potranno superare i massimali desumibili dal bando di gare e suoi allegati;

- per dette Spese Generali, il Legale Rappresentante dei Soggetto Proponente dovrà dichiarare che le procedure seguite sono state conformi alle leggi ed alle norme vigenti, in materia di lavori, servizi e forniture;

4) di stabilire che il Legale Rappresentante del Soggetto Proponente dichiari formalmente che il trasporto, il recupero o lo smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di amianto, avverrà in conformità alle normative vigenti di livello comunitario, nazionale e regionale;

5) di stabilire che, ai fini dei corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Legale Rappresentante del Soggetto Proponente dichiari che il finanziamento richiesto è riferito ad interventi che non sono stati, non sono e non saranno oggetto di altri contributi comunitari, nazionali, regionale e/o privati, per le medesime attività;

6) di precisare che le dichiarazioni ed attestazione del soggetto proponente, sostitutive di certificazione ai sensi di legge, costituiscono atti del procedimento;

7) di inviare la presente Deliberazione ad intervenuta esecutività all’AGC 05 Settore 02, all’AGC 09 - Settori 01 e 02, al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile della Misura 1.8, per l’adozione degli atti consequenziali ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC e per la immissione sul sito della Regione Campania vww.regione.campania.it.

Giunta Regionale della Campania "Tariffario delle prestazioni in materia di sanità pubblica, rese dal SSR a richiesta e nell'interesse dei privati o enti" (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005)

SCARICA LA LEGGE

Normative 
regione Emilia-Romagna

Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre 1996, n. 497Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

SCARICA LEGGE

Delibera Giunta Regionale n. 2004/1302 protocollata il 5 luglio 2004 - Prot. n. (PRC/04/20147): Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto assegnazione ad ARPA di un finanziamento per l'attuazione del progetto.

 
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 avente ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto" detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull’inquinamento da amianto;

l’art. 10 della Legge sopra citata prevedeva che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovessero adottare specifici Piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

i Piani regionali, in particolare, dovevano prevedere la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo quali il censimento dei siti estrattivi di pietre verdi che possono contenere fibre di amianto, delle imprese che hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e delle imprese che svolgono attività di smaltimento e di bonifica di materiali contenenti amianto, degli edifici, con priorità per "gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti" in cui tale materiale era pres ente in forma libera o in matrice friabile;

Considerato che:

la Regione Emilia-Romagna, con delibera consiliare n. 497 dell’11 dicembre 1996, ha approvato il "Piano Regionale di protezione dall’amianto", che prevedeva un insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza complessiva del rischio sul territorio regionale, hanno riguardato la formazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica e smaltimento, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, e l’avvio delle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti;

questa Regione, con l’adozione del Piano sopraddetto, ha avviato una campagna finalizzata alla identificazione ed alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed alla riduzione, sino alla eliminazione, della esposizione a tale sostanza;

in data 9 maggio 2003 è stato adottato, con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n.101 del 18 marzo 2003, il Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale tuttora interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n.93;

tale Regolamento, all’art. 1, comma 3, prevede che le Regioni trasmettano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ogni anno, entro il 30 giugno, i risultati della mappatura del proprio territorio, i dati relativi agli interventi di bonifica effettuati, nonchè quelli descrittivi degli interventi che debbono ancora essere effettuati e le relative priorità;

Ritenuto che:

le conoscenze acquisite in materia di presenza di amianto, tramite il censimento effettuato ai sensi del Piano sopra citato, siano state sufficienti a definire il rischio associato alla presenza di tale materiale in matrice friabile sul territorio regionale e che le attività di bonifica delle situazioni individuate siano state generalmente completate, ma che sia opportuno procedere alla mappatura degli impianti industriali già censiti per presenza di amianto friabile e non ancora bonificati, degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico con presenza di amianto friabile e/o con presenza di amianto compatto nelle coperture e nei materiali interni degli edifici stessi, dei siti dismessi e delle aree con presenza naturale di tale materiale;

Premesso inoltre che:

nel citato Decreto n.101 del 18 marzo 2003 è previsto un finanziamento statale per questa Regione per la "realizzazione della mappatu ra delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto e per l’individuazione degli interventi di bonifica urgenti" per un importo complessivo di Euro 323.628,45;

con nota n. 6111/Ri.Bo/DI/P/B del 19 giugno 2003, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Gestione dei rifiuti e per le bonifiche – ha rideterminato, per tutte le Regioni e Province Autonome, l’autorizzazione di spesa di cui al predetto Art. 20 Legge 23/3/2001 n. 93 in sede di decreto di accertamento residui al 31 dicembre 2002 destinando nello specifico, a favore della Regione Emilia-Romagna, l’importo complessivo di Euro 271.712,40 iscritti sul capitolo di spesa n. 37085 "Assegnazioni alle Aziende USL e all’ARPA per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (Art. 20 Legge 23/3/2001, n. 93 e Decreto Min. Ambiente e Tutela del Territorio 18/3/2003, n. 101) Mezzi statali", di cui all’U.P.B. 1.4.2.2.13325, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004;

la mappatura riguarderà le seguenti strutture: gli impianti industriali già censiti per presenza di amianto friabile e non ancora bonificati, gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico (ad esclusione degli uffici della pubblica amministrazione, degli edifici residenziali, edifici industriali e loro pertinenze, edifici agricoli e loro pertinenze), i siti dismessi e le aree con presenza di amianto naturale;

nei suddetti impianti, edifici e siti andrà effettuata la valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto sia friabile che compatto utilizzato nelle coperture e nel vinil-amianto al fine di quantificare il rischio per l’individuazione e la classificazione delle priorità di bonifica;

il Regolamento succitato, all’art. 3, comma 1, dispone che la rappresentazione ge ografica degli impianti, edifici, e siti censiti deve essere effettuata secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET);

Valutato che sia necessario individuare una struttura tecnica alla quale affidare la suddetta attività di mappatura e che tale struttura possa essere identificata nell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) e, nello specifico, nella Sezione provinciale di Reggio-Emilia, in quanto la stessa risulta possedere sia una comprovata e solida esperienza nel settore specifico, rappresentata dal Laboratorio "Amianto e Fibre" struttura di riferimento per tutto il territorio regionale, sia una consolidata esperienza di georeferenziazione secondo i criteri SINANET;

Considerato, inoltre, che:

l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 44/95 istitutiva di ARPA Emil ia-Romagna prevede tra le funzioni, attività e compiti dell’Agenzia:

alla lettera e) la realizzazione e gestione, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il sistema informativo regionale sull’ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale;

alla lettera g) la realizzazione di specifiche campagne di controllo ambientale e l’elaborazione di proposte di bonifica;

alla lettera n) l’attività di supporto alla Regione e agli altri Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

Rilevato che ARPA, con nota prot. n. 42916 del 21/11/2003, acquisita agli atti del Servizio Sanità Pubblica, h a presentato un piano di attività per la mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto, incluso tra i progetti speciali del Piano Programmatico 2004-2006, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 17/05/2004;

Ritenuto pertanto necessario, per poter assolvere ai compiti assegnati dal D.M. in oggetto, assegnare ad ARPA un finanziamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della L.R. 44/95, per l’attuazione della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto, sia friabile che compatto, con l’obiettivo specifico di:

acquisire i dati riguardanti gli impianti industriali già censiti per presenza di amianto friabile e non ancora bonificati, compilare la scheda di valutazione per la classificazione delle priorità degli interventi di bonifica e georeferenziare gli edifici contenenti tali impianti;

acquisire i dati riguardanti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico(Categoria 2 indicata nel D.M. n.101 del 18 marzo 2003 - ad esclusione degli uffici della pubblica amministrazione, degli edifici residenziali, edifici industriali e loro pertinenze, edifici agricoli e loro pertinenze)con presenza di amianto friabile nei materiali interni degli stessi edifici, nonchè con presenza di amianto compatto utilizzato nelle coperture e nei materiali interni dei suddetti edifici, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi ed eventuali campionamenti ed analisi del materiale friabile e/o compatto nei casi dubbi o sospetti, compilare la scheda di valutazione per la classificazione delle priorità degli interventi di bonifica e georeferenziare;

acquisire i dati riguardanti i siti dismessi (edifici ex civili ed ex produttivi), tramite verifica della presenza in essi di amianto friabile e/o compatto utilizzato nelle coperture, compilare la scheda di valutazione per la class ificazione delle priorità degli interventi di bonifica e georeferenziare;

georeferenziare gli affioramenti ofiolitici con serpentinidi;

predisporre un report indicante la situazione al 31 dicembre del 2004;

Preso atto della accertata disponibilità di ARPA ad effettuare l’attività sopra citata;

Ritenuto di quantificare in Euro 250.000,00 il finanziamento a titolo di copertura delle spese da assegnare ad ARPA per la realizzazione delle attività sopraddette, che dovranno concludersi entro il corrente anno;

Rilevato che il Servizio Sanità Pubblica competente per materia ha verificato il progetto sopra citato per congruità tecnica, regolarità contabile e corrispondenza ai dettati legislativi vigenti, per un importo complessivo di Euro 250.000,00;

Visti:

il DPR 3/6/98 n. 252 e, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. e);

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

le LL.RR. 22 dicembre 2003, n. 28 e n. 29;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali";

Ritenuto altresì che ricorrano tutte le condizioni previste dagli artt. 47, 2° comma, e 49 della citata L.R. n. 40/01 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto:

del parere di regolarità amministrativa, espresso dal Direttore Generale Sani tà e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/01, nonchè della deliberazione di Giunta regionale n. 447/03;

del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie, Dr.ssa Amina Curti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01, nonchè della deliberazione di Giunta regionale n. 447/03;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

di procedere, con il supporto di Arpa, alla realizzazione e verifica della mappatura del territorio regionale interessato dalla presenza di amianto dando atto che il progetto risulta inserito nell'ambito del Piano Programmatico 2004-2006, approvato con propria deliberazione n. 940/2004;

di assegnare, ai sensi dell’art. 23, comma secondo, della L.R. 44/1995, all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente – ARPA – con sede in Via Po, 5, Bologna, un finanziamento a copertura delle spese che verranno sostenute dell’importo di Euro 250.000,00 per l’attuazione della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto, sia friabile che compatto, con l’obiettivo specifico di:

acquisire i dati riguardanti gli impianti industriali già censiti per presenza di amianto friabile e non ancora bonificati, compilare la scheda di valutazione per la classificazione delle priorità degli interventi di bonifica e georeferenziare gli edifici contenenti tali impianti;

acquisire i dati riguardanti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico(Categoria 2 indicata nel D.M. n.101 del 18 marzo 2003 - ad esclusione degli uffici della pubblica amministrazione, degli edifici residenziali, edifici i ndustriali e loro pertinenze, edifici agricoli e loro pertinenze)con presenza di amianto friabile nei materiali interni degli stessi edifici, nonchè con presenza di amianto compatto utilizzato nelle coperture e nei materiali interni dei suddetti edifici, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi ed eventuali campionamenti ed analisi del materiale friabile e/o compatto nei casi dubbi o sospetti, compilare la scheda di valutazione per la classificazione delle priorità degli interventi di bonifica e georeferenziare;

acquisire i dati riguardanti i siti dismessi (edifici ex civili ed ex produttivi), tramite verifica della presenza in essi di amianto friabile e/o compatto utilizzato nelle coperture e nei materiali interni degli stessi siti, compilare la scheda di valutazione per la classificazione delle priorità degli interventi di bonifica e georeferenziare;< /P>

georeferenziare gli affioramenti ofiolitici con serpentinidi;

predisporre un report indicante la situazione al 31 dicembre del 2004;

di dare atto altresì che le attività di mappatura per l’anno 2004 dovranno essere concluse entro il 15 dicembre dello stesso anno;

di impegnare la somma complessiva di Euro 250.000,00 registrandola al n. 2600 di impegno sul capitolo 37085 "Assegnazioni alle Aziende USL e all’ARPA per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (Art. 20 Legge 23/3/2001, n. 93 e Decreto Min. Ambiente e Tutela del Territorio 18/3/2003, n. 101) Mezzi statali", di cui all’U.P.B. 1.4.2.2.13325, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che la som ma di cui al punto 2) del dispositivo è specificamente destinata alle attività di mappatura e che ARPA ha la responsabilità e l’obbligo del rispetto della destinazione delle risorse citate;

di dare atto infine che il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/01, ed in attuazione della delibera n. 447/2003 alla liquidazione ed emissione dei titoli di pagamento a favore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’importo di Euro 250.000,00, secondo le seguenti modalità:

il 50% della somma impegnata, previa presentazione da parte di ARPA di una relazione che attesti l'avvenuta mappatura del territorio regionale che rappresenta il 50% della popolazione;

il restante 50%, a saldo, a seguito dell’acquisizione di una relazione redatta dal Responsabile di Progetto, conclusiva delle attività svolte e comprovante la completa attuazione della mappatura e delle verifiche su tutto il territorio regionale, nonchè la individuazione delle priorità degli interventi di bonifica da effettuarsi, e della rendicontazione che dovrà essere analitica ed articolata per voci di spesa, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ARPA, previa verifica di ammissibilità e di congruità contabile-amministrativa;

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Normative 
regione Friuli-Venezia Giulia

Legge Regionale 3/09/1996, n. 39: Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art.   1
(Finalita')

      1.    Con  la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia,  al  fine di dare concreta attuazione all'attivita' pianificatoria di cui all'articolo 10 della legge  27  marzo 1992,  n.  257, ed in applicazione dei criteri indicati  nel DPR   8   agosto   1994,  recante  "Atto  di   indirizzo   e coordinamento  alle  regioni ed alle provincie  autonome di Trento  e Bolzano per l'adozione di piani di protezione,  di decontaminazione,    di   smaltimento    e    di bonifica dell'ambiente,  ai fini della difesa dai pericoli  derivanti dall'amianto",  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale 26 ottobre 1994, n.  254, disciplina le modalita' e le procedure d'intervento attraverso il relativo Piano regionale.
     2.    Nell'ambito  dell'attivita'  pianificatoria  di competenza,    l'Amministrazione    regionale tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:
      a)    definire, in armonia con i vigenti piani per  lo smaltimento  dei rifiuti, criteri e modalita' di smaltimento dell'amianto;
      b)    realizzare  un  archivio  dati  attraverso   il censimento  delle imprese che utilizzano o hanno  utilizzato amianto  o che svolgono attivita' di smaltimento e  bonifica di  edifici  con  presenza di amianto libero  o  in  matrice friabile;
     c)   individuare le strutture territoriali di controllo per la gestione delle attivita' di sorveglianza;

     d)   organizzare un efficiente supporto strumentale, in grado  di  garantire  lo  svolgimento  delle attivita' di controllo e vigilanza;
       e)    garantire  la  formazione  professionale  degli addetti  all'attivita' di controllo e vigilanza, nonche'  il rilascio   dei   titoli   di  abilitazione    di   cui  alla legge 257/1992.

Art.   2
(Competenze)


      1.    Al  fine  del  piu'  ampio raggiungimento  degli obiettivi   di   cui   all'articolo  1, all'Amministrazione regionale compete:

a) la  predisposizione e l'approvazione  del  Pianoregionale  di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di  smaltimento  e  di  bonifica ai fini  della  difesa  dai pericoli derivanti dall'amianto,  di  seguito denominato "Piano  regionale", secondo le procedure e con  gli  effetti previsti dagli articoli 3 e 4;
b) l'attuazione della normativa vigente in materia di censimento delle situazioni a rischio;
c)  la  definizione e l'assegnazione della dotazione analitico-strumentale  di  base  e  a valenza   regionale, necessaria all'attivita' di controllo, nonche' l'effettuazione dei conseguenti investimenti;
     d)  l'organizzazione, nel quadro della normativa  di cui  alla legge regionale 16 novembre 1982, n.  76, dei corsi di  formazione professionale di base, di addestramento e  di perfezionamento   per  il  personale  delle   strutture di controllo  e  per  gli addetti alle attivita' di  bonifica, nonche'  la  promozione  di idonee iniziative  dirette  alla sensibilizzazione dell'utenza, anche attraverso l'istituzione di un apposito sportello regionale di consulenza ed assistenza ai privati operatori.


Art.   3
(Pianificazione)


      1.    Il  progetto di Piano regionale  e'  predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, di concerto con  la Direzione   regionale  della  pianificazione   territoriale, sentite le Direzioni regionali della sanita', dell'industria e della formazione professionale.
      2.    Il progetto di Piano regionale e' adottato dalla Giunta  regionale  e  sottoposto  alla consultazione  delle Amministrazioni  provinciali, delle Aziende  per  i  servizi sanitari  e delle rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.
      3.    Acquisiti,  entro trenta giorni  dalla  data  di inoltro  del  progetto  di  Piano regionale, i  pareri  dei soggetti  consultati,  il progetto di  Piano,  eventualmente integrato o modificato secondo le osservazioni formulate  in fase  di  consultazione,  viene approvato  con  decreto  del Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole del Consiglio regionale  di  cui all'articolo 11 della legge regionale  19 novembre 1991, n.  52.
      4.    Il  Piano regionale approvato e' pubblicato  sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e costituisce  parte integrante  del  Piano  regionale  per  lo  smaltimento  dei rifiuti di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n.  30.
     5.   Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere modificato in ogni tempo qualora sopravvengano esigenze di miglioramento o integrazione.
      6.    Sono  fatte salve le procedure gia' attuate,  in sede  di  assunzione  del Piano regionale, in  applicazione della  normativa  statale  ed in conformita'  ai  precedenti commi 1, 2, 3 e 4.       7.    Le procedure per la revisione o per le modifiche del  Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.


Art.   4
(Effetti del Piano)

 

      1.    Il Piano regionale, in linea con i contenuti  di cui  alla legge 257/1992 ed al DPR 8 agosto 1994, individua, fra  l'altro,  le  tipologie e le norme tecniche  gestionali degli  impianti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
     2.   Ferme restando le competenze autorizzatorie di cui alla  legge regionale 30/1987, le individuazioni di  cui  al comma  1,  nonche'  le  specifiche tecniche  di  attuazione, contenute nel Piano regionale, assumono efficacia vincolante ai fini del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo  o  della  conseguente  modifica   di   quello eventualmente  gia'  in essere per lo smaltimento  di  altre tipologie di rifiuti.
      3.   Le procedure per l'emissione delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dalla legge regionale 30/1987 e devono garantire il recepimento di tutte le  norme tecniche e di gestione e gli eventuali vincoli previsti  dal Piano regionale.

 

Art.   5
(Censimento)


    1.   Per la finalita' di cui all'articolo 2, comma  1, lettera  b),  essendo necessario provvedere ad una  puntuale rilevazione  finalizzata al censimento  delle  situazioni  a rischio  per  la  presenza  di amianto  secondo  i  criteri contenuti  nel Piano regionale, l'Amministrazione  regionale e' autorizzata  ad affidare incarichi ad enti,  societa'  o operatori privati.


   Art.   6

(Controllo)

 

      1.    Le  attivita' di controllo delle  condizioni  di salubrita'  ambientale e di sicurezza  del lavoro  e  delle operazioni  di bonifica, nonche' le attivita' analitiche  di base  sono  di  competenza dei Dipartimenti  di  prevenzione delle  Aziende  per i servizi sanitari, i quali  annualmente inviano alla Direzione regionale dell'ambiente una relazione dettagliata sull'attivita' svolta con le indicazioni di  cui all'articolo 7 del DPR 8 agosto 1994.
      2.    Le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sulle attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  amianto   sono esercitate  dalle Provincie ai sensi della  legge  regionale 30/1987, nonche' secondo le indicazioni contenute nel  Piano regionale,   che  costituiscono  primo  indirizzo   per   il coordinamento   di   tutte  le  funzioni   in   applicazione dell'articolo 9, comma 2, del DPR 8 agosto 1994.
      3.   Le autorita' di cui ai commi 1 e 2 sono tenute  a dare  puntuale  applicazione alle norme statali  emanate  in attuazione della legge 257/1992.

Art.   7
(Formazione professionale)


      1.    I  corsi di formazione professionale di  livello operativo,  mirati  all'acquisizione della sensibilizzazione alla  sicurezza e della consapevolezza del rischio,  all'uso corretto  dei  sistemi di protezione  e  al  rispetto  delle
procedure  operative, nonche' alla preparazione di  soggetti con  responsabilita' di gestione e direzione delle attivita' di  bonifica  e di smaltimento dei rifiuti di amianto,  sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10  del DPR 8 agosto 1994, anche ai fini del rilascio dei titoli  di abilitazione legislativamente previsti.
      2.   L'articolazione dei corsi di cui al comma 1 viene individuata dal Piano regionale.
      3.    A tale fine la Direzione regionale dell'ambiente e'    autorizzata   a   concedere   apposito   finanziamento all'Istituto  regionale per la formazione professionale  per la  realizzazione dei corsi, nonche' per l'acquisizione e la predisposizione di materiale didattico-informativo, compresa la realizzazione di cantieri di simulazione.
      4.   L'erogazione del finanziamento di cui al comma  3 avviene    in    unica   soluzione   in   via    anticipata, contestualmente    all'emissione   del   provvedimento    di concessione che fissa anche le modalita' di rendicontazione.

Art.   8

(Strumentazione)


      1.   Al fine di assicurare alle strutture di controllo la necessaria dotazione strumentale, come prevista dal Piano regionale,   la   Direzione   regionale   dell'ambiente   e' autorizzata a concedere apposito finanziamento alle  Aziende per i servizi sanitari ivi individuate.
      2.   L'erogazione del finanziamento di cui al comma  1 avviene    in    unica   soluzione   in   via    anticipata, contestualmente    all'emissione   del   provvedimento    di concessione che fissa anche le modalita' di rendicontazione.

Art.   9
(Divulgazione)

 

   1.     Ai   fini  della  divulgazione  di   materiale informativo  per gli operatori del settore delle costruzioni e   affini,   in  attuazione  delle  previsioni  del   Piano regionale,  l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad
avvalersi    di   strutture   esterne,   tramite    apposite convenzioni,   per  l'affidamento  della  diffusione   dello stesso.

Art.   10

(Norme finanziarie)


      1.   Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 820 milioni per l'anno 1996.
      2.    A tal fine nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1996-1998  e  del bilancio  per l'anno 1996 - alla Rubrica n.  14 -  programma 1.1.1.  -  spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione  VIII  - sono istituiti i seguenti capitoli:
       a)     capitolo   2248   (1.1.142.2.08.29)   con   la denominazione   "Spese  per  l'attuazione   del   Piano   di protezione    dell'ambiente,   di    decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti  dall'amianto  -  fondi  regionali"   e   con   lo stanziamento di lire 580.908.000 per l'anno 1996;
       b)     capitolo   2249   (1.1.142.2.08.29)   con   la denominazione   "Spese  per  l'attuazione   del   Piano   di protezione    dell'ambiente,   di    decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti   dall'amianto  -  fondi   statali"   e   con   lo stanziamento di lire 239.092.000 per l'anno 1996.
     3.   Al predetto onere complessivo di lire 820 milioni, si provvede come di seguito indicato:
     a)   per lire 580.908.000 mediante prelevamento di pari importo  dall'apposito fondo globale  iscritto al  capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita  n. 35 dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci predetti);
     b)   per lire 239.092.000 mediante prelevamento di pari importo  dall'apposito fondo globale  iscritto  al  capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita  n. 36 dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci predetti).
      4.    Sui  precitati capitoli 2248 e 2249 e'  altresi' iscritto  lo  stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire 580.908.000 e di lire 239.092.000 rispettivamente,  mediante prelevamento  di pari importo dal capitolo  8842 "Fondo  di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.

 

 

Legge Regionale 12/09/2001, n. 22: Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

promulga

 

    la seguente legge:

Art. 1

 (Finalita')

1.La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.
 

2.Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.
 

3. 

( ABROGATO )

Art. 2

 (Competenze)

1.Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione provvede:

a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;

b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;

c) al coordinamento con le attivita' previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.


 

Art. 3

 (Registri regionali)

1.La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
 

2. 

( ABROGATO )

3.I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
 

4.Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 

5.Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.
 

Art. 4

 (Commissione regionale sull'amianto)

1.E' istituita presso la Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
 

2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;

b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;

c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;

d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;

e) propone interventi di recupero ambientale;

f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.


 

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
 

Art. 5

 (Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione e' costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
 

2. La Commissione e' composta da:

a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:

1) un rappresentante delle unita' operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;

2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;

b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il piu' elevato numero di esposti;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;

d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.


 

3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
 

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
 

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unita' di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
 

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonche' le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione puo' dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalita' di svolgimento delle proprie funzioni.
 

7. La Commissione puo' articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
 

Art. 6

 (Conferenza regionale sull'amianto)

1.La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui e' presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
 

2.La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalita' analoghe.
 

Art. 7

 (Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti)

1.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.
 

2.I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
 

3.Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
 

4.In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
 

5.L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalita' di cui al comma 1.
 

6.Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalita' per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, dando priorita' alle esposizioni professionali all'amianto.
 

Art. 8

 (Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti all'amianto)

1.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
 

2.La domanda per la concessione del contributo e' presentata alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda e' presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

3.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.
 

4.La domanda per la concessione del contributo e' presentata alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attivita' istituzionale e dei relativi costi. Per l'anno 2001 la domanda e' presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 9

 (Programmi di prevenzione)

1.Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.
 

2.I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.
 

3.I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.
 

Art. 10

 (Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1.L'Agenzia regionale della sanita', di concerto con la Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonche' agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:

a) della popolazione in generale;

b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;

c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.


 

Art. 11

 (Norme finanziarie)

1.Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
 

2.Per le finalita' previste dall'articolo 7, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente a tutela della salute>>, con riferimento al capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari delle spese sostenute per la concessione di contributi alle persone, residenti nel territorio regionale, affette da malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale, affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
 

3.Per le finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore delle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2001.
 

4.Per le finalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attivita' socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore dell'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.
 

5.All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).
 

Art. 12

 (Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 17/04/2018, n. 0108/Pres. - Legge Regionale n. 34/2017. L. 257/1992. APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO - Allegato 1.

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Normative 
regione Lazio

Delibera Giunta Regionale 12/12/1995, n10538 Legge n. 257/92 art. 10. Approvazione degli indirizzi per l’adozione del piano regionale di protezione dell’ ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

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Delibera Giunta Regionale 10/11/1998, n. 5892: Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica al fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

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Normative 
regione Liguria

IL CONSIGLIO REGIONALE


Delibera

 
di approvare il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, allegato al presente atto elaborato in conformità al disposto dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
 

(Omissis)
Allegati
Legge n. 257/1992 art. 10
"Piano regionale"
(Omissis)
La regione Liguria, a norma dell'art. 10 della legge n. 257/1992 e dell'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1994 adotta il seguente:
Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Art. 1
Non emerge la necessità di predisporre il programma di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) della legge n. 257/1992.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 1994 e sulla base del Piano "Cave" regionale e delle conoscenze geologiche e petrografiche esistenti la regione ha effettuato il censimento delle cave di pietre verdi (comprendenti tutti i termini delle sequenze ofiolitiche, poco metamorfiche o metamorfiche, e le rocce anfibolitiche) con la preparazione della relativa cartografia (allegato I). Sulla base del censimento di cui al comma precedente la regione ha effettuato la classificazione delle cave e di tutte le aree nelle quali possano essere presenti concentrazioni di amianti tali da costituire potenziali situazioni di pericolo o da richiedere un controllo delle condizioni di sicurezza del lavoro nel caso di interventi di movimentazione, con la predisposizione di prime linee guida (allegato II).
Art. 2
La regione effettua il censimento delle imprese che utilizzano o che abbiano utilizzato amianto nelle attività produttive ed il censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e di bonifica, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994. Questa attività sarà svolta, sulla base dei codici ISTAT di cui all'allegato III, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio della regione, l'INAIL e l'Università degli Studi di Genova. In particolare saranno censite:
- le imprese già utilizzatrici di amianto nel ciclo produttivo;
- le imprese le cui attività possono ancora far venire in contatto con prodotti contenenti amianto (attività edili e termoidrauliche, autocarrozzerie, acquedotti, manutenzione ascensori, manutenzione centrali termiche, riparazione navale, ecc.);
- imprese con produzione, movimentazione, stoccaggio fluidi ad alta temperatura (raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, grandi centrali termiche, imprese alimentari, ecc.);
- imprese di bonifica liguri o operanti in Liguria, comprese le imprese di rimozione di manufatti di cemento-amianto.
Art. 3
La regione effettuerà, attraverso le strutture territoriali competenti, il censimento degli edifici, impianti e strutture nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, come definito dall'allegato al D.M. Sanità del 6 settembre 1994, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, con le modalità previste dall'art. 12, comma 5, della legge n. 257 e dall'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994.
La popolazione sarà informata degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme anche tramite la diffusione di comunicati stampa ed affissioni murali (allegato IV), anche in collaborazione con i comuni della regione.
I comuni dovranno attivare servizi al pubblico per fornire le necessarie informazioni preliminari.
I comuni dovranno altresì raccordarsi con le strutture competenti a livello regionale e delle Unità sanitaria locali, al fine di avviare contatti specifici per il completamento del censimento, secondo le priorità di cui al comma 1, ivi compresi edifici, impianti ed aree dismesse con presenza di amianto.
Art. 4
Individuazione dei siti
Il D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" stabilisce tra l'altro:
1) che le regioni devono predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individui la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti basato sulla valutazione delle tipologie e dei quantitativi di amianto presenti e su una appropriata analisi territoriale;
2) che tale piano deve costituire parte integrante del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982;
3) che i rifiuti di amianto, sia speciali che tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata;
4) che limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria, tipo A, purchè tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
5) che devono essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
Occorre in proposito sottolineare che la mancata emanazione, prevista all'art. 6, comma 4, della legge n. 257/1992, del decreto dei Ministeri ambiente e sanità riguardante i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto, nonchè sul trattamento, imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, determina difficoltà sia per una corretta pianificazione in relazione alla tipologia e alla volumetria degli impianti da destinare allo smaltimento dei rifiuti di amianto sia per la determinazione delle norme tecniche di gestione degli impianti di smaltimento che allo stato possono avere unicamente carattere provvisorio.
Fermo restando i limiti sopra rappresentati, la regione, sulla base dei risultati elaborati, desunti dal censimento di cui all'art. 2, verifica innanzitutto la possibilità dell'utilizzo degli impianti esistenti e, ove necessario, individua i siti idonei e le volumetrie necessarie dei nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto secondo le seguenti tipologie di amianto:
- smaltimento tramite discarica di seconda categoria, tipo A, per rifiuti costituiti da cemento-amianto in forma legata tipo Eternit, Fibronit o altro. Le discariche possono avere un bacino di utenza provinciale o più limitato (comunità montana, consorzio di comuni) a seconda delle esigenze individuate dal censimento;
- smaltimento tramite discarica di seconda categoria, tipo B, oltre che per i rifiuti sopra specificati anche per rifiuti contenenti amianto in matrice friabile per i quali è necessaria una maggiore cautela nelle fasi di scarico e seppellimento. Porzioni di dette discariche potranno essere utilizzate anche per lo smaltimento di rifiuti di amianto classificabili come tossici e nocivi.
Verrà favorita in particolare, mediante accordi con gli Enti pubblici che svolgono il servizio di Nettezza urbana, la realizzazione di centri di stoccaggio dove i cittadini possano conferire in modo separato oggetti o manufatti contenenti amianto in forma legata presenti nelle abitazioni.
Caratteristiche dei siti
In linea generale le caratteristiche dei siti ove realizzare le discariche dovranno rispondere ai criteri localizzativi previsti nel Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento della Liguria, approvato dal Consiglio regionale con le delibere n. 124 del 24 novembre 1992 e n. 145 del 29 dicembre 1992. L'individuazione dei siti sopra indicati costituirà parte integrante del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982.
A tal fine verranno seguite le procedure previste dalla legge regionale n. 11/1995 relative alle modifiche al Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento.
Regime transitorio
Nell'attesa di disporre dei dati conoscitivi necessari per l'elaborazione del Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, si ritiene necessario individuare soluzioni da subito applicabili per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nelle discariche di seconda categoria A e B già in esercizio ovvero di futura realizzazione alle condizioni riportate nell'allegato V.
Art. 5
Controllo delle attività di smaltimento
Controllo sugli impianti esistenti che smaltiscono rifiuti contenenti amianto
Le province, al fine di verificare la rispondenza alle disposizioni riportate nell'allegato V, relative agli impianti in esercizio, provvederanno ad effettuare un controllo all'inizio dello smaltimento dei rifiuti di amianto negli impianti stessi.
Successivamente le province effettueranno controlli bimestrali fino alla conclusione dell'attività di smaltimento.
Inoltre, con periodicità annuale, le province effettuano controlli per verificare le condizioni degli impianti dopo la chiusura degli stessi.
Controlli sulle attività di smaltimento
I controlli riguarderanno:
- le imprese che svolgono attività di smaltimento obbligate alla comunicazione annuale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 527/1992;
- i produttori e gli smaltitori di rifiuti che ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 475/1978 hanno presentato la dichiarazione annuale relativa ai rifiuti contenenti amianto.
A tal fine la regione trasmetterà alle province l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le suddette dichiarazioni.
I controlli dovranno riguardare:
- la rispondenza dei registri di carico e scarico alle dichiarazioni effettuate;
- la validità delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di smaltimento utilizzati.
Le province, nella relazione annuale prevista dalla legge regionale n. 11/1995, dovranno indicare gli esiti dei controlli effettuati.
Art. 6
La regione, in base ai censimenti di cui agli artt. 1, 2, 3 del presente piano, individuerà le attività e le situazioni nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e per la popolazione e predisporrà un piano di indirizzo per le strutture territoriali finalizzato alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori, alla valutazione preventiva dei piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di ed alla valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture ed impianti.
Il piano di indirizzo di cui al comma precedente, del quale gli allegati VI, VII, VIII, IX e X costituiscono prime linee guida, dovrà essere attuato dalle strutture territoriali competenti.
Le strutture territoriali di cui al comma precedente dovranno inviare annualmente alla regione una relazione sull'attività svolta comprendente, per il periodo considerato, l'indicazione degli operatori responsabili degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto, i livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese attive nel territorio, gli interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio, gli interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate, gli interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e le disposizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Le strutture territoriali di cui al 2° comma provvederanno ad effettuare controlli periodici nelle situazioni di potenziale pericolo evidenziate dai censimenti, tra cui:
a) attività di estrazione, movimentazione e comminuzione di rocce contenenti amianto;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto e non ancora bonificato, la cui presenza sul territorio regionale sia evidenziata dal censimento di cui all'art. 2;
c) materiale accumulato a seguito di operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, imbarcazioni, aerei, ecc.);
d) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
e) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di impianti e/o strutture;
f) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento.
Le strutture territoriali di cui al 2° comma effettueranno il controllo delle imprese che hanno commercializzato all'ingrosso materiali contenenti amianto.
Art. 7
La regione approverà i programmi del corso di formazione professionale per il personale delle imprese che vogliono effettuare interventi di bonifica di materiali contenenti amianto e costituirà la Commissione per il rilascio dei relativi titoli di abilitazione.
Uno degli obiettivi del Piano regionale amianto, in relazione agli obiettivi primari della legge n. 257/1992 di controllo delle situazioni potenzialmente a rischio, è la formazione degli operatori delle strutture di vigilanza delle UUSSLL.
La regione organizzerà, avvalendosi dell'Università e con la collaborazione di personale esperto delle strutture di vigilanza dell'USL, un programma di corsi articolato su due livelli:
1) livello di base per tutti gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza;
2) livello di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori su tutte le problematiche del controllo delle bonifiche e della valutazione delle situazioni di rischio legate alla presenza di amianto.
Art. 8
La regione provvederà ad assegnare alle UUSSLL le risorse finanziarie per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 10 della legge n. 257/1992 ed in percentuale alla cifra complessiva determinata a livello ministeriale.
Art. 9
La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 3, 6, 7 (comma 2) e 8 del presente piano, impegnerà le risorse finanziarie previste dall'art. 16 della legge n. 257/1992, con le seguenti priorità:
1) dotazione strumentale;
2) corsi di formazione per gli operatori;
3) censimento.
Art. 10
Le incombenze connesse all'attività delle UUSSLL dovranno ovviamente essere riviste al momento dell'avvio concreto del funzionamento dell'ARPAL in relazione alle mansioni di propria competenza.
Allegati I, II e III
(Omissis)
Allegato IV
Regione Liguria - Struttura igiene, Educazione sanitaria
Osservatorio epidemiologico regionale
Bozza di Direttiva regionale
applicativa D.P.R. 8 agosto 1994
Divieti
Dal 12 settembre 1991 è vietata, salvo specifico "Piano di intervento" autorizzato dalla USL, qualunque aggressione meccanica su materiali contenenti amianto (cfr. art. 34 D.Lgs. n. 277/1991 e D.M. 6 settembre 1994).
Dal 28 aprile 1994 è vietata in Italia, ai sensi della legge n. 257/1992, la produzione, commercializzazione, import-export di amianto o prodotti contenenti amianto.
Dalla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 è iniziata una progressiva eliminazione controllata di tali materiali già installati o presenti.
Definizioni
Materiali contenenti amianto: sono materiali compositi, formati da quantità variabili di fibre di amianto generalmente mescolate a sostanze o materiali leganti (cemento, materiali plastici, collanti, vernici, ecc.).
Gli utilizzi più diffusi sono:
- coperture o altri elementi in cemento amianto, quali Eternit, Fibronit, ecc. (tetti, serbatoi, canne fumarie, tubazioni, ecc.);
- trattamenti antincendio su strutture portanti in ferro o barriere contro il fuoco (es. porte tagliafuoco);
- trattamenti isolanti a scopo fonoassorbente (per la riduzione della propagazione del rumore) o isolante termico;
- altri: ad esempio cartoni, funi, guarnizioni, tessuti, ferodi, frizioni, ecc.
Rischio da amianto: si verifica quando fibre di amianto sono rilasciate dai materiali e possono venir respirate.
Materiali friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.
Materiali compatti (non friabili): materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
Nota: la dispersione spontanea di fibre nell'aria aumenta con l'aumentare della friabilità del materiale. Si deve considerare che materiali compatti con il tempo (e con le sollecitazioni meteorologiche e d'uso) perdono gradualmente la loro consistenza.
Obblighi
I proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto (D.M. n. 619/1994):
a) devono entro il 31 maggio 1997:
1) designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto;
2) produrre e conservare una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Tale documentazione deve essere integrata dalle osservazioni periodiche e dalla documentazione relativa ad eventuali interventi;
3) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante l'attività di pulizia, manutenzione o in occasione di qualunque evento che possa causare disturbi ai materiali in questione;
4) porre segnaletica di avvertenze e divieti specifici sulle installazioni soggette a frequenti interventi di manutenzione (caldaie, tubazioni, ecc.);
5) predisporre una specifica procedura di autorizzazione interna per le attività di manutenzione che possano eventualmente disturbare i materiali. Fermo restando che interventi che intenzionalmente disturbano o rimuovono amianto devono essere comunicati al dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio;
6) fornire corrette informazioni agli occupanti dell'edificio.
b) Nel caso di presenza di materiali friabili devono altresì, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 1997:
1) far ispezionare l'edificio ed i materiali almeno una volta all'anno da personale specificatamente in grado di valutare le condizioni dei materiali;
2) realizzare, nel corso di ogni sopralluogo annuale, idonea e sufficiente (di insieme e di particolari sullo stato delle superfici) documentazione fotografica a colori;
3) redigere dettagliato rapporto, relativo all'ispezione, da conservare nella documentazione di cui al punto 2;
4) trasmettere al dipartimento di prevenzione della USL competente;
a) copia del rapporto,
b) nominativo e recapito del responsabile,
c) copia della documentazione fotografica.
Note: Nel caso di presenza di materiale sospetto i proprietari e/o gli utilizzatori provvedono a farlo analizzare da laboratorio attrezzato che adotti le metodiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994.
I materiali non friabili, oltre a quanto indicato sopra, saranno oggetto di future direttive.
Si consiglia ai proprietari di piccoli manufatti (pannelli anticalore situati dietro elementi di riscaldamento, reticelle o cartoni, coperte ignifughe da stiro o altro, ecc.) di confezionare accuratamente tali oggetti con teli plastici resistenti e ben sigillati, da conservare in attesa dell'attivazione di un sistema locale di raccolta per il successivo invio a discarica controllata. Tale attivazione sarà oggetto di future comunicazioni.
Allegato V
Prescrizioni tecniche da adottare per lo smaltimento di rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali
ai sensi del D.P.R. n. 915/1982 provenienti esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi, in discariche di seconda categoria tipo A e B
(Omissis)
Allegato VI
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione
di materiali contenenti amianto in matrice friabile
1. Presentazione del progetto
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione.
b) Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art. 12, comma 4 (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del progetto
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica.
b) Dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, ecc.).
c) Deve essere ricordato che le condizioni di lavoro in un cantiere di bonifica sono tra le più onerose da un punto di vista fisico.
d) Indicazioni delle motivazioni delle tecniche di bonifica adottate.
e) Confinamento "statico": dovrà essere descritto il confinamento (teli in materiale plastico - polietilene ad elevata resistenza - o materiali di altra natura - ad esempio ignifughi - in funzione di specifiche esigenze di lavoro) della zona di lavoro ricoprendo tutte le superfici su cui non si effettua intervento:
- pavimento;
- pareti;
- gli oggetti non rimovibili.
Descrizione del complemento di confinamento:
- supporti specifici;
- utilizzo di schiume ad espansione.
f) Confinamento "dinamico": va prevista la messa in depressione, mediante aspiratori ad "alta portata", della zona confinata in modo da realizzare un flusso d'aria pulita che entra nella zona di lavoro attraverso le inevitabili imperfezioni delle sigillature, si inquina, viene aspirata, passa attraverso il filtro ad alta efficienza e ritorna all'esterno pulita.
Gli aspiratori dovranno:
- essere in numero e portata tali da garantire almeno 3-4 ricambi ora dell'aria dell'ambiente confinato;
- essere tenuti in funzione sempre anche, nei periodi di pausa del lavoro, in modo da mantenere costantemente in diminuzione la concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
- essere riportate le caratteristiche di filtrazione, nell'attesa di una definizione normativa ci si può basare sulle norme americane HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter - che fissano una capacità di ritenzione pari al 99.97% di particelle fino a 0.3 micron di diametro;
- automatismi od operazioni in caso di mancanza di alimentazione;
- disposizione degli aspiratori nell'ambiente confinato per la valutazione del flusso d'aria;
- schede tecniche degli aspiratori con i dettagli di potenza e portate, dispositivo di verifica di efficienza;
- modalità di cambio dei diversi tipi di filtri.
g) Area di decontaminazione: progettata nei dettagli secondo quanto indicato nell'allegato del D.M. 6 settembre 1994 - punto 5 (misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica), 3 a) area di decontaminazione -, o eventualmente prevedendo di separare i percorsi di ingresso e di uscita dalla zona di lavoro; in sede di valutazione del piano va verificata la congruità della disposizione, anche in riferimento eventuale a zone non direttamente coinvolte dalla bonifica.
h) Piano di monitoraggio ambientale: dovrà comprendere:
- monitoraggio dei valori di fondo prima dell'inizio della rimozione in numero adeguato a quelle che saranno le misure finali per la restituzione;
- monitoraggio all'interno, da definire a seconda delle dimensioni e della durata dell'attività;
- monitoraggio all'esterno, per la garanzia di buona efficienza delle procedure e delle opere provvisionali;
- tempi e modalità di comunicazione dei risultati alla USL; di norma entro le 24 ore dal prelievo in modo da poter adottare eventuali provvedimenti temporalmente efficaci.
i) Piano di gestione dei rifiuti: deve comprendere:
- le procedure operative per il trasporto dei rifiuti al di fuori della zona confinata;
- la sede di accantonamento in cantiere;
- le procedure di controllo ambientale della zona di accantonamento;
- il quantitativo massimo contemporaneamente presente e la frequenza dei flussi;
- l'individuazione, e la copia delle autorizzazioni, del trasportatore e della discarica (in base alla previsione di classificazione del rifiuto).
j) Condizioni di "preallarme": le condizioni operative per cui deve essere modificata la procedura, le più frequenti:
- black-out elettrico;
- blocco dell'aspiratore ad alta portata;
- risultati dei monitoraggi superiori alle attese;
- mancanza di acqua, aumento del quantitativo di rifiuti accantonati al di sopra di quello pianificato.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) continuità con altri ambienti lavorativi;
b) altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con progetto
a) Non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge lo stesso.
5. Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive
Si emette specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
Se ritenuta fase delicata o problematica in relazione alla situazione concreta:
- effettuare 1 o più sopralluoghi di verifica delle procedure operative.
7. Effettuazione "prova fumo"
Di norma è preferibile partecipare a tale prova in almeno due operatori (1 all'interno della zona confinata ed 1 all'esterno).
E' di gran lunga preferibile l'utilizzo di macchine da palcoscenico rispetto ad altri sistemi (fiale generatrici di fumo, ai razzi di segnalazione, ecc.).
Il fumo dovrà essere generato all'interno della zona confinata in condizioni di tranquillità, a saturazione dell'ambiente dovranno essere visibili dall'esterno solo piccole fuoriuscite del fumo (nella quasi totalità dei casi è impensabile l'ermeticità). In caso contrario si dovrà procedere ad un rafforzamento della sigillatura nelle parti evidenziate e ripetere successivamente la prova.
Il fumo dovrà permanere fitto nella zona confinata per almeno 15-20', altrimenti sono, con grande probabilità, presenti "vie di fuga" nascoste.
In casi rari, ma possibili, potrà essere necessario far rifare il confinamento.
8. Inizio attività di rimozione
a) Sopralluoghi, controlli di operatività: nei controlli di un cantiere di bonifica raramente esistono possibilità di verifica a sorpresa della situazione di lavoro; i tempi necessari alla vestizione per l'ingresso e la presenza di mezzi di comunicazione tra l'esterno e l'interno annullano nei fatti tale possibilità. Sopralluoghi non preannunciati hanno solo lo scopo di verificare le varie condizioni al contorno, che comunque costituiscono un buon segnale della correttezza dei comportamenti generali, quali ad esempio:
i) la verifica delle condizioni di mantenimento del confinamento fisico;
ii) la situazione degli aspiratori e l'efficienza del segnale di allarme sul rilevatore di portata;
iii) il mantenimento della pulizia di tutte le superfici dai rifiuti di amianto;
iv) la presenza di personale all'esterno della zona confinata e la possibilità di comunicazione con l'interno;
v) la verifica della imbibizione del materiale prima della rimozione: il materiale nei sacchi infatti si deve conservare bagnato per molto tempo, è possibile distinguere abbastanza facilmente se il materiale è impregnato, solo umido o addirittura asciutto;
vi) il mantenimento di condizioni lavorative accettabili (spesso tali lavorazioni, oltre al carico delle attrezzature personali ed alla tuta in TYVEK che non traspira, si svolgono in ambienti in cui la presenza della coibentazione era dovuta a fatti scrupoli sottotetti, locali caldaie, tubazioni in cavedi o tunnel di passaggio, ecc.) e delle possibilità di uscita dalla zona confinata.
Si riporta, a titolo di soluzione ai problemi di sopralluogo a sorpresa in zona confinata, far sistemare sui teli di confinamento una finestra in materiale trasparente (es.: plexiglas) che permette la visione delle operazioni in corso all'interno della zona confinata; in rarissime occasioni e per interventi di lunga durata si è utilizzato un sistema di telecamera in circuito interno.
Chiaramente in questa fase i sopralluoghi avranno anche la funzione, oltre che della sorveglianza fino ad ora descritta, di evidenziare, affrontare e possibilmente risolvere eventuali problemi imprevisti che si determinino estemporaneamente.
b) Monitoraggi ambientali: oltre a quelli effettuati dall'azienda esecutrice dei lavori sono opportuni monitoraggi ambientali di controllo effettuati dall'organo di vigilanza in completa autonomia (sia come prelievo che come analisi).
In caso di non corrispondenza tra le due serie di dati (dell'Azienda esecutrice e della USL) devono essere considerati prevalenti (fino a chiarimento e spiegazione con laboratorio e prelevatore) i dati dell'organo di vigilanza.
c) Gestione rifiuti: verifica delle condizioni e dell'accumulo dei sacchi di rifiuti nonchè delle procedure di trasferimento al di fuori della zona confinata. Eventualmente verifica ambientale (cfr. punto precedente) della zona di accantonamento.
9. Ripetizione dei controlli
In relazione alla durata e complessità dell'intervento.
10. Verifiche finali
a) Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva delle superfici sottoposte a rimozione e delle altre superfici della zona confinata. Deve essere effettuata con il cantiere ancora completamente in opera (confinamenti, estrattori, ecc.). Nel caso di negatività far ripetere le operazioni di pulizia fino a risultato soddisfacente (tali operazioni sono da considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione);
b) monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6 settembre 1994:
- superficie <50 m = almeno 2 campioni;
- superficie <200 m = almeno 3 campioni;
- superficie <400 m = almeno 4 campioni;
- superficie >600 m = da definire;
il prelievo dovrà essere fatto in punti lontani tra di loro, la superficie è intesa essere quella della zona confinata.
(Tali operazioni, sia il prelievo che l'analisi, sono da considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione);
c) classificazione e conferimento rifiuti: dovranno essere valutati i certificati di classificazione: in assenza di metodiche completamente standardizzate i certificati dovranno contenere:
- relazione sulla modalità di campionamento sui rifiuti (non sul materiale prima dell'intervento), comprensiva del nome del "campionatore";
- identificazione del rifiuto (estremi della provenienza);
- data del campionamento;
- relazione dettagliata del trattamento preliminare;
- metodo analitico utilizzato;
- parametri adottati durante l'analisi;
- risultato analitico e relativa classificazione, con individuazione precisa dell'analista.
Allegato VI
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività
di rimozione di materiali in cemento-amianto
1. Presentazione del Piano di intervento
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione al fine di programmare entro, preferibilmente ben prima, i 90 giorni il parere o il rilascio del nulla-osta. Da evitare la procedura del "silenzio assenso".
b) Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art. 12, comma 4 (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del Piano di intervento
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica;
b) dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, attrezzature, opere provvisionali, ecc.);
c) stato di conservazione del materiale: deve essere presente una dettagliata descrizione dello stato di conservazione del materiale da rimuovere, in modo da poter valutare se le precauzioni previste sono sufficienti;
d) analisi del materiale-rifiuto: è una indicazione per la scelta del trasportatore e della discarica, il certificato deve essere redatto secondo quanto indicato direttamente ed indirettamente dal D.M. 6 settembre 1994;
e) modalità di lavoro: devono essere descritte dettagliatamente le varie fasi operative con l'indicazione delle misure di sicurezza, delle attrezzature utilizzate (utensili manuali o a bassa velocità), per ogni singola fase;
f) tipo di fissativo utilizzato: deve essere indicato il tipo di fissativo utilizzato, corredato di scheda tecnica e, possibilmente, della classificazione EPA (o altra equivalente), le modalità di applicazione (a pennello, a rullo, con nebulizzanti a bassa pressione) su tutte le superfici dei manufatti;
g) mezzi personali di protezione: devono essere elencati i mezzi personali di protezione (quali maschere orinasali con filtri di classe P3, tute a perdere, cinture di sicurezza, ecc.) ed allegate le relative schede tecniche;
h) presenza di locali comunicanti: nell'eventualità che ci siano locali comunicanti adiacenti o immediatamente sottostanti alla zona di rimozione di m.c.a., devono essere descritte le precauzioni prese per evitare l'inquinamento da fibre aereodisperse degli stessi, prevedendo in detti locali almeno due monitoraggi ambientali di cui uno preliminare e uno finale;
i) unità di decontaminazione: deve essere contenuta una procedura di "igiene" personale che preveda l'utilizzo del box di decontaminazione alla fine di ogni turno di lavoro e prima di ogni pausa;
j) gestione del rifiuto: deve essere previsto un luogo di accantonamento provvisorio del materiale rimosso: segnalato, delimitato ed interdetto ai non addetti ai lavori. Lo stoccaggio comunque non deve avere durata prolungata (indicativamente non superiore ai 7-10 giorni dalla conclusione dei lavori di bonifica). Nel caso di lavori in quota il rifiuto deve essere calato a terra già con il doppio imballaggio e non deve stazionare sulle opere provvisionali oltre la giornata di lavoro; in caso di rottura del materiale durante la rimozione lo stesso va insaccato a parte e stoccato separatamente da quello intero. Questo tipo di rifiuto dovrà essere sottoposto ad analisi per la classificazione;
k) trasporto e discarica rifiuti: dovranno essere fornite copie delle autorizzazioni regionali del trasportatore e della discarica, occorre verificarne la scadenza e rispondenza alla tipologia del rifiuto.
Idoneità sanitaria degli addetti allegata al piano di lavoro: deve essere fornito elenco con i nominativi dei componenti della squadra suddiviso per mansioni, per ognuno di essi la cartella clinica sigillata.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) contiguità con altri ambienti lavorativi
- rispondenza alla normativa vigente delle opere provvisionali o di altri sistemi utilizzati per l'arrivo e il lavoro in quota;
- corrispondenza con Piano di intervento;
- non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge lo stesso;
- le verificate sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
Inizio attività di rimozione
Sopralluoghi, controlli di operatività: essenzialmente per la verifica del mantenimento delle condizioni operative definite, soprattutto per quanto riguarda:
a) mantenimento delle condizioni operative "Personali": tute, maschere, lavoro in zone sicure
- mantenimento delle condizioni operative "strutturali": stato del ponteggio, copertura con materiale plastico dei piani di intavolato vicini alla zona di rimozione, assenza di accantonamenti sul ponteggio, buona pulizia delle zone operative;
- corretta gestione dei passaggi smontaggio -> confezionamento trasferimento al suolo -> accantonamento.
Verifiche finali. Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva della zona di rimozione, con particolare attenzione a zone di potenziali accumuli (grondaie, imbocco di pluviali, cornici, ecc.) (tali operazioni sono da considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione).
Allegato VIII
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione
di materiali contenenti amianto a bordo di navi
Nota. La necessità di definire le procedure di sicurezza per gli interventi a bordo di navi discende dalla particolare rilevanza delle aree portuali e di cantieristica navale in regione Liguria, dalla ampia diffusione nel passato dell'amianto in matrice friabile come materiale di coibentazione e tagliafuoco sulle navi, dalla particolare criticità delle situazioni navali (tempi ristretti di fermo nave, spazi angusti).
Le presenti linee di indirizzo valgono pertanto non con finalità di deroga dalle normative e procedure tecniche nazionali, ma come puntualizzazione degli aspetti applicativi più critici e specifici della realtà navalportuale.
- Preliminare a qualsiasi attività di controllo di operazioni di bonifica da amianto in ambito portuale è una opera di attivazione e sensibilizzazione dell'"ambiente" circa i flussi informativi obbligatori (verso il servizio dell'USL) sugli interventi in navi con presenza di amianto, in particolare rivolta ad imprese capocommessa, autorità portuale, autorità marittima;
- fondamentale è ancora un'opera di attivazione delle società armatoriali sulla presenza di amianto nelle navi, finalizzato ad un censimento generale delle navi con amianto ancora in opera, che potrebbero presentarsi ai lavori;
- un problema di cui tener massimo conto nella predisposizione delle misure di prevenzione negli interventi a bordo è la presenza di un numero a volte rilevante di altri lavoratori:
1) imprese che effettuano contemporaneamente altri lavori in zone vicine a quelle della bonifica;
2) personale di equipaggio (con cointeressamento delle competenze anche della Sanità marittima).
Fondamentale in tal senso è introdurre (a partire dalla fase di predisposizione del piano) elementi di forte coordinamento dei lavori a bordo e di capillare informazione di tutti i lavoratori sulla natura dell'intervento e sulle sue fasi di sviluppo.
- Ancora irrisolto è il problema del controllo degli interventi effettuati durante la navigazione fuori dalle acque territoriali; su tali situazioni deve essere attivata la massima vigilanza per evitare che interventi così rischiosi siano effettuati fuori della possibilità di controllo dei servizi dell'USL.
Si ripropone lo schema generale per le attività di rimozione di materiali contenenti amianto (d'ora in poi m.c.a.) in matrice friabile (allegato VI), in quanto sotto tale tipologia ricadono i materiali utilizzati a bordo di navi; si specificano ulteriormente di seguito le considerazioni applicative alla realtà portuale.
1. Presentazione del Piano di intervento da parte di impresa specialista
Definizione tempi di autorizzazione in relazione agli elementi di vincolo prospettati dalla impresa richiedente e dal committente del lavoro; se possibile è da attribuire carattere di priorità agli interventi di bonifica a bordo, garantendo l'emissione del nulla osta nel tempo tecnico strettamente necessario alla verifica di tutti gli elementi fondamentali.
Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992 art. 12, comma 4 (attualmente inesistente; in alternativa valutazione del curriculum professionale dell'impresa).
2. Requisiti specifici del piano
Cfr. punti a), b), c), d) delle Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI).
Tecnica tradizionale (o della zona confinata)
e) Confinamento "statico":
- dovrà essere descritto il confinamento (teli in materiale plastico - polietilene ad elevata resistenza - o materiali di altra natura - ad esempio ignifughi - in funzione di specifiche esigenze di lavoro) della zona di lavoro ricoprendo tutte le superfici su cui non si effettua intervento.
Descrizione del complemento di confinamento (supporti specifici, utilizzo di schiume ad espansione).
- Deve essere predisposta e lasciata agibile, pur non compromettendo il confinamento una uscita di sicurezza.
- Deve essere predisposto un impianto elettrico poraneo di tipo stagno.
f) Confinamento "dinamico":
va prevista la messa in depressione, mediante estrattori ad "alta portata" della zona confinata in modo da realizzare un flusso d'aria pulita che entra nella zona di lavoro attraverso le inevitabili imperfezioni delle sigillature, si inquina, viene aspirata, passa attraverso il filtro ad alta efficienza e ritorna all'esterno pulita.
(Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per i requisiti degli estrattori)
In alcune situazioni (es. bonifiche di doppi fondi o interni di paratie o volumi comunque ristretti e strutturalmente a scarso ricambio dell'aria) può essere utile prevedere una mandata d'aria forzata pulita tale comunque da non ridurre i ricambi d'aria al di sotto dei parametri prefissati (3-4 ricambi/ora).
g) Area di decontaminazione.
h) Protocollo di monitoraggio ambientale.
i) Gestione dei rifiuti.
j) Condizioni di "pre-allarme".
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per i punti g), h), i) j).
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
- continuità con altri ambienti lavorativi;
- altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con il piano
Non esiste corrispondenza ed il piano è gravemente incompleto: si respinge lo stesso.
5. Nullaosta all'inizio dei lavori
Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette specifico "nulla-osta" all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
7. Effettuazione "prova fumo"
8. Inizio attività di rimozione
- Sopralluoghi, controlli di operatività.
- Monitoraggi ambientali.
- Gestione rifiuti.
9. Ripetizione dei controlli
10. Verifiche finali
- Verifica visiva condizioni di pulizia.
- Monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6 settembre 1994.
- Classificazione e conferimento rifiuti.
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per il dettaglio dei punti da 3. a 10.
Interventi di rimozione limitati
A) Tecnica del glove bag
In caso di limitati interventi di piccole superfici di m.c.a. (tubazioni/valvole/giunzioni/ecc.) è utilizzabile la tecnica del glove bag come definita dal D.M. 6 settembre 1994.
Sono da riproporsi anche per questa tecnica di bonifica le stesse procedure previste per la tecnica tradizionale relativamente ai punti sottoelencati (i punti non richiamati nel seguito non sono invece applicabili alla tecnica glove-bag).
2. Requisiti specifici del piano
(Cfr. punti a), b), c), d) Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI).
h) Protocollo di monitoraggio ambientale.
i) Gestione dei rifiuti.
j) Condizioni di "preallarme".
3. Sopralluogo preliminare
4. Corrispondenza con il piano
5. Nullaosta all'inizio dei lavori
8. Inizio attività di rimozione
- Sopralluoghi, controlli di operatività.
- Monitoraggi ambientali.
- Gestione rifiuti.
9. Ripetizione dei controlli
10. Verifiche finali
- Verifica visiva condizioni di pulizia
- Monitoraggi finali.
- Classificazione e conferimento rifiuti.
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per il dettaglio dei punti da 2. a 10.
B) Smontaggio e sbarco a terra di elementi con amianto
Nei casi in cui non è necessario, o anzi è sconsigliabile, effettuare a bordo la rimozione del m.c.a. (es. grosse tubazioni / caldaie / valvole / elementi di macchina da sostituire o smantellare) è da preferirsi lo sbarco degli elementi a terra in condizioni di sicurezza e la successiva bonifica in apposita struttura confinata con la procedura tradizionale.
Critica può essere l'operazione di smontaggio e sbarco degli elementi a terra, da eseguirsi con le seguenti procedure:
1) se esistono soluzioni di continuità nel m.c.a. lo smontaggio o l'eventuale taglio della struttura deve avvenire in corrispondenza del punto esente da amianto, previa fasciatura, sigillatura e protezione della superficie che presenta il m.c.a.;
2) se il m.c.a. non ha punti di interruzione utili preliminarmente va rimossa (in piccola zona confinata o con glove bag) la superficie più ridotta possibile di m.c.a.; si può quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata da a., dopo fasciatura, sigillatura e protezione delle superfici che presentano m.c.a.;
3) la movimentazione dei pezzi così protetti va condotta con la massima attenzione;
4) devono essere a disposizione durante tutte le fasi di lavoro le attrezzature per gli interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria.
Lavori a bordo di navi con la presenza di m.c.a.
In situazioni di consistenti lavori di ristrutturazione o manutenzione navale di navi con estesa presenza di m.c.a., pur in assenza di previsione di specifici lavori sulle superfici con amianto, è da richiedere:
1) l'attivazione e la presenza sulla nave di una impresa specializzata per bonifiche da amianto dotata di tutte le attrezzature necessarie per gli interventi;
2) la predisposizione (da parte dell'impresa di bonifica) di un piano-tipo di intervento di bonifica in emergenza per l'eventualità di episodi di "disturbo" dei m.c.a. che portino a rilascio di fibre nell'aria e contestualmente di un piano delle misure di emergenza per rischio di amianto da parte dell'impresa capocommessa o responsabile dei lavori a bordo;
3) tali piani devono essere approvati dal servizio competente dell'USL.
Allegati IX e X
(Omissis)

Il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" è stato approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la deliberazione numero 105.

Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenza temporali da rispettare ed i vincoli operativi che avrebbero dovuto essere messi concretamente in atto per assicurare la maggiore diffusione possibile dell'informazione, la semplificazione degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore), le procedure operative per la raccolta delle schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un archivio utilizzabile per la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche e dell'ambiente e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).

E' stato altresì, successivamente, individuato uno specifico Gruppo di Lavoro, composto dalle Strutture Regionali cointeressate alla gestione della materia e da rappresentanti delle Unità Sanitarie Locali e dell'ARPAL, con il compito di presiedere al governo del processo che riguarda il censimento (autonotifica) - previsto dal piano di protezione dall'amianto, gli esiti del medesimo nonchè le iniziative conseguenti volte alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente ligure. Il Piano, in definitiva, prevede un insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza del rischio amianto, vanno dalla formazione dei soggetti coinvolti dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.

Le azioni previste riguardano:

  • la conoscenza del rischio (cosa significa e come svolgere il censimento per giungere all'individuazione delle situazioni a rischio);

  • la formazione dei soggetti coinvolti nei rischi per la esposizione alle fibre d'amianto (preparazione professionale su due livelli - operativo e gestionale - di tecnici USL);

  • il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (procedure riguardanti la valutazione del rischio);

  • gli indirizzi in materia di smaltimento dei rifiuti (rilevazione della potenziale domanda e determinazione della relativa offerta articolata per Provincia e proiettata sul contingente attuale e sulla programmazione futura);

  • la sorveglianza sanitaria e quella epidemiologica (rivolta agli attuali ed agli ex lavoratori esposti; monitoraggio delle patologie).

 


Schede di autonotifica
Al fine di favorire la più ampia e concreta conoscenza possibile del rischio da parte della popolazione ligure, vengono realizzati il:

  • censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto (imprese che hanno ancora all'interno o che hanno utilizzato in passato amianto o materiali contenenti amianto);

  • censimento degli edifici pubblici, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, dei blocchi di appartamenti con presenza di amianto o di manufatti contenenti amianto.

L'acquisizione delle conoscenze relative alle situazioni di cui sopra è elemento necessario ed indispensabile alla Regione Liguria per poter procedere alla programmazione delle successive azioni di intervento che intendono fornire indicazioni e supporto all'adozione delle giuste ed opportune misure di tutela della salute della popolazione.
Elemento utile allo scopo sono le schede relative all'Autonotifica (definito altrimenti "censimento") che seguono questa premessa e che devono essere compilate in ogni parte relativamente a quanto presente. Con la compilazione delle schede ed il successivo recapito ai competenti uffici, ciascuno contribuirà al successo di una iniziativa utile all'impresa, al singolo ed alla collettività.
Le schede di autonotifica devono essere trasmesse a mezzo raccomandata o a mano, alla ASL territorialmente competente.


Informazioni specifiche per le imprese
Occorre avere presente che l'Impresa puó rientrare in una delle seguenti tipologie di utilizzo dei prodotti contenenti amianto:

  • utilizzo diretto - quando l'amianto, o i materiali, o i manufatti contenenti amianto sono, o sono stati, presenti tra le materie prime, i semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo o in attrezzature o materiali (presidi antincendio, ferodi e frizioni di impianti, ecc.). In questo caso non si é prevista la compilazione delle schede di autonotifica; la caratterizzazione della situazione (materiali, diffusione, stato, esposizione dei lavoratori, ecc.) deve essere contenuta nei documenti di valutazione presenti in Azienda ai sensi degli artt. 24 del D.Lvo 277/91 o 4 del D.Lvo 626/94 o nella notifica annuale prevista all'art 9 L. 257/92;

  • utilizzo indiretto - quando l'amianto, o prodotti contenenti amianto, sono presenti nelle macchine, negli impianti o nelle strutture edilizie dell'azienda ed il contatto con tale materiale avviene, o é avvenuto, per la tipologia del lavoro svolto (manutenzione di macchinari, tubazioni, impianti o strutture edilizie, coibentazioni, ecc.) In questo caso devono essere compilate le Schede di Autonotifica di Edifici o Impianti a.1, a.2 e a.3, a seconda dei casi.

Ogni scheda deve essere riferita ad una singola unitá produttiva e compilata in ogni sua parte, ovviamente in relazione alla presenza di amianto.
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.

Informazioni specifiche per gli edifici ed i blocchi di appartamenti
La normativa in vigore prevede l'obbligo, per i proprietari di immobili, di segnalare alle Unitá Sanitarie Locali competenti per territorio, la presenza di amianto negli edifici (articolo 12 comma 5 della legge 257/92).
Per la precisione la norma esplicita che il rilievo deve essere rivolto alla presenza di amianto friabile ma, la Regione Liguria, al fine di disporre di un dato piú complessivo sicuramente maggiormente utile per le finalitá esposte in precedenza, ha ritenuto opportuno rivolgere l'indagine alla presenza totale di amianto, o di manufatti contenenti amianto, negli edifici.
L'accertamento riguarda il materiale (a vista o facilmente accessibile) presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali; pertanto anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale sono da dichiarare.
In particolare, in caso di accertamento di presenza di amianto che, per definizione, viene qualificato come friabile, l'invio della scheda - debitamente compilata - ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (L. 257/92 art. 12 comma 5, sanzioni indicate all'art. 15 stessa Legge).
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.

Descrizione della scheda
La scheda si articola in tre parti ciascuna delle quali è riferita ad un foglio ed ogni foglio è composto da diverse sezioni.
I tre fogli sono rispettivamente denominati:

  1. Scheda di localizzazione - da consegnare unitamente alla scheda materiali friabili o alla scheda materiali compatti nel caso la consegna avvenga per una sola delle due tipologie. Nel caso di presenza di entrambi i tipi di materiali la consegna puó essere contemporanea, in questo caso entro la data prevista per il materiale friabile, oppure una doppia consegna entro le due date previste.

  2. Scheda materiali friabili - da consegnare entro il 30 Dicembre 1998.

  3. Scheda materiali compatti - da consegnare entro il 30 Dicembre 1998.



Scheda di localizzazione

Sezione A - Dati anagrafici Proprietà o Gestione
La sezione è unica, non compare più in nessuna delle altre schede e riguarda i dati identificativi; fondamentali: cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed indicazione della carica posseduta (barrare la casella corrispondente, es: amministratore condominio).
La sezione si completa, in casi diversi dalla persona singola, con l'indicazione della ragione sociale di chi amministra o gestisce l'edificio o impianto riportato nelle schede (Società, Ente Pubblico, Condominio), del suo Codice Fiscale o Partita IVA e della sua sede.

Sezione B - Edificio o Impianto
La sezione, anche se con richiesta di dati più limitata, è presente in tutte le tre schede e prevede l'indicazione della localizzazione dell'edificio o dell'impianto (il dato è necessario in quanto può anche non coincidere con la sede di chi amministra o gestisce della sezione A); nel caso l'edificio o impianto sia munito di propria Partita IVA (o Codice Fiscale) specificare.
Occorre poi barrare la casella corrispondente alla tipologia della destinazione d'uso se viene individuata tra quelle indicate, in caso contrario occorre barrare la casella altro e scrivere la relativa voce; possono essere barrate più caselle.
Anche relativamente all'anno di costruzione si deve barrare la casella riguardante il periodo di costruzione dell'edificio o, in alternativa, conoscendone l'anno, lo stesso deve essere indicato specificamente.
Completano la sezione l'indicazione della superficie (valore approssimato ottenuto moltiplicando la lunghezza dell'edificio per la sua larghezza), del numero dei piani (considerando primo piano l'eventuale piano rialzato sotto al quale sono ricavati magazzini, cantine, box, negozi) e del numero dei vani di uso collettivo (ad esempio: corridoi, locale caldaia, locale serbatoi, vano ascensore, ecc.), nei quali è stata riscontrata presenza di prodotti o manufatti contenenti amianto (utile diventa anche fornire la dimensione superficiale complessiva dei vani interessati per poterla rapportare alla superficie complessiva dell'edificio; il dato non è obbligatorio; se viene fornito indicarlo successivamente al numero dei vani separato da esso da un trattino).
Sezione C - Risultati accertamento presenza di amianto
La sezione si compone di due parti: quella relativa alla indicazione della presenza del prodotto amianto e quella riguardante il modo nel quale se ne è individuata la presenza.
Relativamente alla presenza di amianto occorre barrare la casella relativa alle caratteristiche del materiale presente (prima di barrare la casella, Friabile oppure Compatto, leggere la definizione riportata sotto la specifica voce).
Relativamente al modo nel quale se ne è individuata la presenza occorre barrare la casella corrispondente prestando attenzione alle indicazioni riportate tra parentesi; in particolare, per quanto riguarda la ricognizione con costruttore o installatore è possibile un accertamento svolto con persona di fiducia, competente per la conoscenza dei prodotti contenenti amianto, che al termine del sopralluogo sottoscriva un documento di avvenuto accertamento ed individuazione della presenza dei medesimi.
Anche in questo caso è possibile barrare la casella altre evidenze, con l'indicazione di quali, se non contenute in quelle elencate.
Nel caso permangano dubbi sulla presenza di amianto nel materiale, specie in presenza di materiale friabile in evidente stato di degrado (originato dalla funzione cui il materiale assolve, l'età dello stesso, l'aspetto fibroso, ecc.), dovrà essere effettuata l'analisi chimica del materiale da parte di un laboratorio attrezzato (la Regione si ripromette di fissare uno standard di riconoscimento desunto dai disposti normativi esistenti e di darne la diffusione opportuna) ed il relativo certificato sarà da allegare al "rapporto" di valutazione [voce 4a, punto 5, Allegato1].

Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
La sezione è presente in tutte le tre schede e deve essere compilata riportando i dati anagrafici della persona che dovrà essere contattata per eventuali verifiche, accertamenti, sopralluoghi, approfondimenti, ecc.. Tale persona può essere diversa dal dichiarante: deve essere individuato un responsabile per la gestione del problema amianto che può essere il Dichiarante (Rappresentante) o persona da Lui nominata.
Il responsabile per il materiale friabile può essere la stessa persona nominata per quello compatto oppure può essere diversa a seconda di scelte organizzative: ad esempio impianto (con materiale contenente amianto) già affidato in gestione a qualcuno, materiale degradato che richiede una sorveglianza più "assidua" rispetto al compatto, ecc. È opportuno ricordare i compiti indicati nell'Allegato 1 al punto 4a).

Senza sezione vi sono le indicazioni del numero di schede che compongono il documento che viene inoltrato (siano esse riferite al materiale friabile o al materiale compatto), la data di stesura del documento e la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Indicare un numero telefonico di riferimento.


Scheda dei materiali friabili

Si ricorda che con l'invio di questa scheda non vengono soddisfatte tutte le necessarie incombenze connesse al problema amianto che vengono riprese nell'Allegato 1 denominato "Responsabile per la gestione del problema amianto" il quale riporta - per esteso - la parte del DM 6 Settembre 94 sull'argomento.
La scheda è quindi un estratto degli accertamenti da effettuare per valutare e tenere sorvegliata la situazione.
Nel caso in cui in singoli edifici o per singoli impianti si presentino più elementi riconducibili a impianti (tubazioni, serbatoi, caldaie, ecc.) o ambiente (pareti, soffitti), per ognuna delle due tipologie é necessaria una scheda. Se per una stessa tipologia esistono situazioni differenti rispetto a: - diffusione (vedi sezione F), - accessibilità (vedi sezione G) e - danneggiamenti (vedi sezione H) ció determina la compilazione di più schede che raggruppino le situazioni il più omogeneamente possibile.
Il principio è quello di differenziare correttamente situazioni che richiedano livelli di attenzione diversi rispetto al rischio potenziale che possono (o potranno) rappresentare.

Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) già scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B.

Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti, eventualmente identici a quelli già esposti nella analoga sezione della scheda di localizzazione, si precisa che il responsabile, nel caso specifico, può essere anche altra persona, dovendo essere in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere un "rapporto" corredato di fotografie illustrative che attestino lo stato del manufatto al momento della ricognizione; si tratta di "rapporto" da aggiornare periodicamente, almeno una volta all'anno, per poter constatare l'eventuale evoluzione del degrado (Allegato 1 in particolare punto 5 del paragrafo 4a).
È evidente che condizioni di particolare pericolosità, rilevabili da una ricognizione fatta in fase preliminare, possono suggerire la necessità di ricorrere ad un esperto, o quantomeno ad una persona professionalmente competente.
La persona nominata "responsabile" dovrà procedere ad una serie di approfondimenti della questione, anche utilizzando le possibilità informative che saranno offerte in corso di applicazione del Piano Regionale di protezione dall'amianto (potrebbero essere indicazioni bibliografiche, normativa, contatti con personale USL o ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), partecipazione ad iniziative formative o informative che verranno realizzate, ecc.).

Sezione E Tipologia e dimensionamento
È bene ribadire che argomento della scheda é il materiale friabile contenente amianto (friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale).
Le indicazioni "TIPO DI IMPIANTO" e "AMBIENTE, PARTI RIVESTITE" sono alternative tra di loro; barrare una casella della prima riga esclude di poterne barrare altra nella riga successiva e viceversa.
La presenza di entrambe le situazioni determina una doppia presentazione come anticipato nell'introduzione alle specifiche di questa scheda.

 

Sezione F Diffusione
Deve essere espresso un GIUDIZIO SULLA FRIABILITÀ del materiale partendo dalla sua definizione di individuazione (le fasce di individuazione sono poco = resiste abbastanza bene alla pressione manuale; medio = la pressione permette di modificare l'andamento della superficie nel punto di pressione; molto = la pressione provoca sbriciolamenti piú estesi del punto di pressione e rilascio di materale). Presenza di CORRENTI D'ARIA ( le fasce sono bassa = passaggio naturale d'aria senza correnti direzionali; moderata = flusso naturale con direzioni rilevabili sul materiale; alta = flussi artificiali che canalizzano l'aria in modo consistente) che favoriscono lo spostamento delle fibre volatili aerodisperse. L'ASPETTO DELLE SUPERFICI (la classificazione in liscia, ruvida o molto ruvida puó aversi sulla base del rilievo sensoriale) che possono essere ricettacoli di fibre aerodisperse. Infine gli eventuali TRATTAMENTI SUPERFICIALI dei materiali, deve essere rilevato (e può esserlo visivamente) se le superfici dei materiali contenenti amianto hanno subito trattamenti particolari per una loro migliore conservazione: l'incapsulamento costituisce un trattamento specifico per i materiali contenenti amianto con l'applicazione di prodotti particolarmente penetranti o sigillanti.

Sezione G Accessibilità
Anche in questo caso debbono essere barrate le caselle corrispondenti alle situazioni che oggettivamente vengono rilevate.
Per la voce "IMPIANTI PRESENTI", si intende la presenza di qualunque tipo di impianto estraneo alla presenza di amianto ma prossimo al materiale: esempio impianti elettrici, plafoniere o portalampade, tubazioni di impianti di riscaldamento o condizionamento non rivestiti, scarichi, tubazioni dell'acqua, impianti telefonici o altri; la loro distanza dal materiale contenente amianto, da riportare nella scheda, é quella minima.
Per "ATTIVITÀ ALL'INTERNO" si intendono quelle sistematiche, quelle molto rare sono da considerare nella classe "nessuna".

La "POPOLAZIONE PRESENTE" invece è da considerare anche per una singola occasione, cioè il numero massimo di persone che, anche raramente, si possono trovare in quell'ambiente.
Le qalità delle "BARRIERE TRA IL MATERIALE E L'AMBIENTE" può prevedere di barrare piú di una casella. Per "accessibile solo per manutenzione" si intende una situazione in cui il materiale è fisicamente totalmente separato dall'ambiente e che tale separazione viene aperta solamente per il tempo necessario all'intervento di manutenzione non sul materiale contenente amianto.

Sezione H Danneggiamenti
Il rilievo deve essere compiuto utilizzando i medesimi criteri indicati per la sezione relativa alla diffusione.
I parametri considerati sono sempre da riferire al materiale contenente amianto, in particolare occorre porre attenzione alla presenza di infiltrazione d'acqua.
DANNEGGIAMENTO, ci si riferisce sempre all'aspetto visibile: assente = la superficie è integra; basso= sono presenti piccole fessure o crepe e/o piccole mancanze di rivestimento; medio = fessure o crepe frequenti e di dimensioni superiori a 1 cm. e/o mancanze di materiale ripetute; alto = crepe frequenti e molto superiori ad 1 cm, cadute visibili di materiale, "colaticci" di materiale, cioè materiale in corso di distacco.
TIPO DI DANNEGGIAMENTO: si tratta di indicare i modi con cui è in corso il danneggiamento.
INFILTRAZIONI D'ACQUA: ci si riferisce alla presenza visibile di infiltrazioni sul materiale contenente amianto.
Nella zona senza sezione sono da indicare la data di compilazione del documento, la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attivitè manutentive che interessano i materiali contenenti amianto friabile.

Scheda materiali compatti

Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) e già scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B

Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti e già esposti nella analoga sezione della scheda di localizzazione.

Sezione I Tipologia e dimensionamento
La sezione si compone di quattro colonne che portano all'individuazione del prodotto (barrare 1 casella riguardante la tipologia del materiale presente), alla ESTENSIONE O DIMENSIONI ma attendibile, individuata (metri quadrati, metri lineari, numero o peso a seconda delle situazioni e dei prodotti), all'ANNO - il più attendibile possibile - di INSTALLAZIONE ed allo STATO DI CONSERVAZIONE (occorre indicare il numero in relazione alla situazione che esso rappresenta, 1 = non sono presenti danni visibili sulla superficie; 2 = sono presenti danni limitati: scheggiature, fessure sottili; 3 = sono presenti fratture, affioramenti visibili di materiali fibrosi, polvere caduta nella zona sottostante).

Senza sezione sono state riportate informazioni utili per l'utente estratte dal Decreto Ministeriale 6.9.94 che ribadiscono il ruolo del responsabile per la gestione del problema amianto, che indicano la necessità di tenere (presso il luogo interessato o comunque agevolmente rintracciabile) una documentazione che permetta di individuare la presenza dei manufatti, assicuri il rispetto delle procedure nei casi di intervento manutentivo, fornisca gli elementi informativi necessari agli occupanti la struttura interessata.
Completano la scheda l'indicazione della data del rilievo e le sottoscrizioni secondo le indicazioni già fornite.

Il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" è stato approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la deliberazione numero 105.

Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenza temporali da rispettare ed i vincoli operativi che avrebbero dovuto essere messi concretamente in atto per assicurare la maggiore diffusione possibile dell'informazione, la semplificazione degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore), le procedure operative per la raccolta delle schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un archivio utilizzabile per la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche e dell'ambiente e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).

E' stato altresì, successivamente, individuato uno specifico Gruppo di Lavoro, composto dalle Strutture Regionali cointeressate alla gestione della materia e da rappresentanti delle Unità Sanitarie Locali e dell'ARPAL, con il compito di presiedere al governo del processo che riguarda il censimento (autonotifica) - previsto dal piano di protezione dall'amianto, gli esiti del medesimo nonchè le iniziative conseguenti volte alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente ligure. Il Piano, in definitiva, prevede un insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza del rischio amianto, vanno dalla formazione dei soggetti coinvolti dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.

Le azioni previste riguardano:

  • la conoscenza del rischio (cosa significa e come svolgere il censimento per giungere all'individuazione delle situazioni a rischio);

  • la formazione dei soggetti coinvolti nei rischi per la esposizione alle fibre d'amianto (preparazione professionale su due livelli - operativo e gestionale - di tecnici USL);

  • il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (procedure riguardanti la valutazione del rischio);

  • gli indirizzi in materia di smaltimento dei rifiuti (rilevazione della potenziale domanda e determinazione della relativa offerta articolata per Provincia e proiettata sul contingente attuale e sulla programmazione futura);

  • la sorveglianza sanitaria e quella epidemiologica (rivolta agli attuali ed agli ex lavoratori esposti; monitoraggio delle patologie).

 


Cosa è l'amianto

La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro costituisce un rischio per la salute oramai conosciuto.
Le cause che, in via principale, determinano gli effetti dannosi sono la inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate negli ambienti dai materiali che le contengono.
L'esposizione - per periodi più o meno lunghi a seconda della tipologia del prodotto - a dette fibre può produrre infatti effetti dannosi, gravi ed irreversibili.
Il rilascio delle fibre nell'aria può avvenire in occasione di manipolazione dei materiali che le contengono, di una loro lavorazione, oppure spontaneamente.
Il rilascio avviene spontaneamente in presenza di materiali friabili, di materiali diventati tali per consunzione prodotta dalle condizioni di uso e d'impiego (tempo di installazione, tipologia di installazione e di uso, esposizione ad agenti atmosferici, ecc.) o di materiali sottoposti a sollecitazioni meccaniche tali da favorire il distacco di fibre (vibrazioni, urti, ecc.).
In conseguenza di ciò occorre porre le massime attenzioni per la valutazione di situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto e per attività che possano disturbare tali materiali al fine di evitare che fibre di amianto si distacchino dai medesimi disperdendosi nell'aria.
La Regione Liguria con il proprio "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" ha avviato - in omogeneità con tutte le Regioni e le Province Autonome - una campagna di informazione, per fornire le giuste e necessarie conoscenze ai fini di ridurre al minimo o, laddove possibile, eliminare l'esposizione a tale sostanza, e di rilevazione della consistenza della presenza di prodotti contenenti amianto.




Fibre libere di amianto

L'amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati ed alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
È presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.

Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi i seguenti sei composti:

  • amianto di Serpentino: crisotilo;

  • amianti di Anfibolo: amosite, crocidolite, tremolite, antofillite, actinolite.

L'amianto resiste al fuoco ed al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione ed all'usura.
La sua struttura fibrosa gli conferisce insieme una notevole resistenza meccanica ed una alta flessibilità.
È facilmente friabile e può essere tessuto.
È dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.
Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).
Per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo.

In tali prodotti, manufatti ed applicazioni, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di amianto friabile, oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di amianto compatto.

La consistenza fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo essa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili ed anche nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere.
Per dare una idea della estrema finezza delle stesse basti pensare che in un centimetro lineare si possono affiancare 250 capelli umani, 1.300 fibre di nylon o 335.000 fibre di amianto.

Non sempre l'amianto, però, è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.

Come detto la potenziale pericolosità dei materiali che contengono amianto dipende dall'eventualità che vi siano fibre aerodisperse nell'ambiente le quali possono venire inalate.
Il criterio oggettivo per determinarne la pericolosità è la sua friabilità.
Si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita.
I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamento per la scarsa coesione interna (in particolare se sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione, se sono collocati in aree accessibili.
In base alla friabilità i materiali contenenti amianto possono essere classificati in
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale
Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.
Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.

L'amianto è un materiale usato comunemente laddove sia necessario un assorbimento acustico e/o un isolamento termico.

L'assorbimento acustico è un fenomeno fisico che avviene tutte le volte che un'onda sonora colpisce un corpo solido.
La riflessione dell'onda sarà tanto minore quanto più soffice e poroso sarà il solido.
Per svolgere questa funzione l'amianto è stato applicato a spruzzo su pareti o soffitti dove ha formato uno strato soffice di alcuni centimetri.
Nei locali così trattati si prova una sensazione acustica di ovattamento dei suoni, i rumori sono meno intensi e la comprensione della parola non è compromessa da echi acustici.
Questo tipo di impiego è oggi vietato dalla legge ma in passato i soffitti di molti ambienti che richiedevano il contenimento della diffusione di suoni o rumori (palestre, piscine, mense, stazioni sotterraneee, ecc.), sono stati spruzzati con amianto.

L'isolamento termico è una proprietà fisica di alcuni materiali e consiste nell'opporre una notevole resistenza al passaggio del calore.
L'amianto è un ottimo termoisolante e per questo è stato sfruttato tecnologicamente laddove si desiderava contenere il calore (fasciature di tubazioni, trasporto del vapore, isolamento di caldaie e forni, ecc.).




Ambienti di vita e lavoro
Le caratteristiche dell'amianto hanno fatto sì che nel passato venisse largamente utilizzato nell'industria, nell'edilizia ed in molti prodotti di uso domestico.
La fibra grezza veniva lavorata per ottenere vari prodotti adattabili a molteplici usi.
Mentre gli effetti nocivi dell'amianto per la salute erano conosciuti già negli anni cinquanta e sessanta, il divieto totale di produzione di manufatti contenenti amianto interviene nel 1994, dopo che la pericolosità della sostanza per la salute dell'uomo e dell'ambiente aveva determinato la promulgazione della legge 257 del 27 Marzo 1992 contenente norme per la cessazione del suo impiego e per il relativo smaltimento controllato.
La legge inoltre ne contempla anche il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione.

Il prodotto in questione è stato sistematicamente utilizzato nei seguenti diversi settori di attività:

Industria

  • come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti;

  • come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e di laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);

  • come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti frigoriferi e di condizionamento);

  • come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici;

  • come materiale fonoassorbente.

La produzione prevedeva di ricavare dalla tessitura del prodotto, corde, nastri, guaine e tessuti per indumenti antifiamma; dalla pressatura, carta e cartoni, coppelle e pannelli oltre a filtri per l'industria chimica; dall'impasto, amianto a spruzzo per isolamento, materiali da attrito, cemento-amianto e vinil-amianto.

Edilizia

  • come materiale spruzzato per il rivestimento di strutture per aumentare la resistenza al fuoco;

  • nelle coperture sottoforma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie ed altro nelle quali l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (marche Eternit o Fibronit);

  • come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che di amianto friabile;

  • nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola;

  • nei pannelli per controsoffittature;

  • nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri;

  • come sottofondo di pavimenti in linoleum..

La produzione prevedeva la realizzazione di lastre piane o ondulate per copertura, tubi per acquedotti e fognature, tegolature, canne fumarie, serbatoi per acqua e liquidi, intonaci e stucchi per rivestimento di strutture portanti quali solai e pilastri o per travi e colonne.

Ambito domestico

  • in alcuni elettrodomestici (es. asciugacapelli, forni e stufe, ferri da stiro);

  • nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;

  • nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.

 

Mezzi di trasporto

  • nei freni;

  • nelle frizioni;

  • negli schermi parafiamma;

  • nelle guarnizioni;

  • nelle vernici e mastici "antirombo";

  • nella coibentazione di treni, navi e autobus.

In passato l'amianto è stato impiegato anche per alcuni usi che potrebbero essere definiti "rari e insoliti".
Infatti è servito per adesivi e collanti, tessuti ignifughi per arredamento (tendaggi, tappezzerie), tessuti per imballaggio (sacchi per la posta), tessuti per abbigliamento (feltri per capelli, cachemire sintetico, coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, ghette, stivali), carta e cartone (filtri per purificare bevande, filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, supporti per deodoranti da ambiente, solette interne da scarpe), nei teatri (sipari, scenari che simulano la neve, per protezione in scene con fuoco, per simulare la polvere sulle ragnatele, su vecchi barili, ecc.), quale sabbia artificiale per giochi dei bambini e trattamento del riso per il mercato giapponese.



Rischio per la salute
L'esposizione a fibre di amianto è associata a diverse malattie, in particolare a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare e mesotelioma pleurico).
Dette malattie insorgono dopo molti anni dall'esposizione: dai 10 ai 15 anni per l'asbestosi, dai 10 ai 30 anni per il carcinoma polmonare e tra i 20 ed i 50 anni per il mesotelioma.

L'asbestosi è la patologia cronica che per prima è stata correlata all'inalazione di amianto.
È una fibrosi con inspessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue.
Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è una tipica malattia professionale, fortunatamente sempre meno presente.

Il carcinoma polmonare è malattia diffusa e originata dall'esposizione a diversi fattori lavorativi e non, quali il fumo di sigaretta, cromo, nichel, maateriali radioattivi, inquinanti ambientali (idrocarburi aromatici di provenienza industriale, derivati dal catrame, gas di scarico dei motori).

Il fumo di sigaretta potenzia gli effetti negativi dell'amianto e quindi fa aumentare la probabilità di contrarre la malattia.

Il mesotelioma è invece patologia neoplastica rara della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo) o ancora del cuore (pericardio) e del testicolo (tunica vaginale del medesimo) associata quasi in modo esclusivo alle fibre d'amianto a seguito di inalazioni anche a dosi molto piccole.

Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono di molto inferiori a quelle professionali, purtuttavia non sono da sottovalutare perchè gli effetti degenerativi non hanno teoricamente valori di soglia.

Relativamente ai pericoli conseguenti alla presenza di prodotti a base di amianto, si individuano due diversi ambiti in funzione degli ambienti considerati:

  • di vita;

  • di lavoro.

Le differenze sostanziali tra essi sono dettate da:

  • ambito normativo ;

  • metodologie di misura (microscopia ottica o elettronica);

  • livelli di accettabilità;

  • provvedimenti di prevenzione;

  • mezzi di protezione.

 

Ambienti di vita
L'originale giudizio di rilevanza del rischio da esposizione solamente per i lavoratori si è progressivamente spostata su esposizioni professionali non legate direttamente al lavoro quindi sulla possibilità che l'amianto possa essere considerato un contaminante ambientale.

Su questa base è stata emanata la legge 257/92 e diversi decreti applicativi con l'intento di gestire il potenziale rischio derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti, impianti.

Pur essendo il rischio causato dall'esposizione ad amianto nella popolazione di più difficile valutazione rispetto a quello professionale, si sono puntualizzati alcuni aspetti ritenuti prioritari nella analisi del rischio.

In particolare:

  • è stabilita una netta differenza tra l'amianto friabile (ovvero l'amianto libero o tessuto o spruzzato o steso a cazzuola con leganti deboli) e l'amianto in matrice compatta (ovvero il cemento-amianto in buono stato di conservazione) considerando il primo maggiormante pericoloso per la facile tendenza allo sbriciolamento e conseguente possibile dispersione in atmosfera di fibre libere volatili;

  • la determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse si effettua con prelievi su membrana e conteggi in microscopia elettronica a scansione;

  • l'amianto non è considerato rilevante tra gli inquinanti di tipo alimentare o del sottosuolo. Ad esempio per quanto riguarda la presenza di fibre di amianto nell'acqua potabile trasportata in tubi di cemento-amianto, studi a livello internazionale affermano non esservi associazione tra fatti patologici e consumo di acqua potabile.

 

Ambienti di lavoro
La esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto ha avuto grande rilevanza in passato quando le cautele previste dalla recente normativa di origine comunitaria non erano ancora operanti e tale esposizione era semplicemente considerata nell'ambito dell'esposizione a polveri nocive.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 257/92, le lavorazioni con amianto come materia prima e quindi l'esposizione degli addetti in tali ambiti sono praticamente scomparse.

Rimane però, ancora, l'esposizione di lavoratori in quelle attività che prevedono la rimozione, la bonifica e lo smaltimento.

Gli ambienti di lavoro più significativi per presenza di amianto sono ora cantieri temporanei nel caso di bonifica di edifici, o semipermanenti nel caso di rimozione di amianto da mezzi di trasporto come le carrozze ferroviarie, le navi, ecc.

Apposite norme tecniche definiscono i criteri di allestimento e conduzione di questi cantieri con un approccio di protezione dalle fibre di amianto che prevede contemporaneamente l'incapsulamento, la massima protezione e la costante rimozione dell'inquinante.

La valutazione del rischio si basa sul prelievo di aria confinata in zona respiratoria del lavoratore; le fibre aerodisperse sono campionate con pompa portatile e membrana filtrante e l'ananlisi avviene mediante il conteggio delle fibre depositate sulla membrana utilizzando microscopio ottico in contrasto di fase.



Ambienti di vita e lavoro
Le caratteristiche dell'amianto hanno fatto sì che nel passato venisse largamente utilizzato nell'industria, nell'edilizia ed in molti prodotti di uso domestico.
La fibra grezza veniva lavorata per ottenere vari prodotti adattabili a molteplici usi.
Mentre gli effetti nocivi dell'amianto per la salute erano conosciuti già negli anni cinquanta e sessanta, il divieto totale di produzione di manufatti contenenti amianto interviene nel 1994, dopo che la pericolosità della sostanza per la salute dell'uomo e dell'ambiente aveva determinato la promulgazione della legge 257 del 27 Marzo 1992 contenente norme per la cessazione del suo impiego e per il relativo smaltimento controllato.
La legge inoltre ne contempla anche il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione.

Il prodotto in questione è stato sistematicamente utilizzato nei seguenti diversi settori di attività:

Industria

  • come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti;

  • come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e di laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);

  • come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti frigoriferi e di condizionamento);

  • come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici;

  • come materiale fonoassorbente.

La produzione prevedeva di ricavare dalla tessitura del prodotto, corde, nastri, guaine e tessuti per indumenti antifiamma; dalla pressatura, carta e cartoni, coppelle e pannelli oltre a filtri per l'industria chimica; dall'impasto, amianto a spruzzo per isolamento, materiali da attrito, cemento-amianto e vinil-amianto.

Edilizia

  • come materiale spruzzato per il rivestimento di strutture per aumentare la resistenza al fuoco;

  • nelle coperture sottoforma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie ed altro nelle quali l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (marche Eternit o Fibronit);

  • come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che di amianto friabile;

  • nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola;

  • nei pannelli per controsoffittature;

  • nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri;

  • come sottofondo di pavimenti in linoleum..

La produzione prevedeva la realizzazione di lastre piane o ondulate per copertura, tubi per acquedotti e fognature, tegolature, canne fumarie, serbatoi per acqua e liquidi, intonaci e stucchi per rivestimento di strutture portanti quali solai e pilastri o per travi e colonne.

Ambito domestico

  • in alcuni elettrodomestici (es. asciugacapelli, forni e stufe, ferri da stiro);

  • nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;

  • nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.

 

Mezzi di trasporto

  • nei freni;

  • nelle frizioni;

  • negli schermi parafiamma;

  • nelle guarnizioni;

  • nelle vernici e mastici "antirombo";

  • nella coibentazione di treni, navi e autobus.

In passato l'amianto è stato impiegato anche per alcuni usi che potrebbero essere definiti "rari e insoliti".
Infatti è servito per adesivi e collanti, tessuti ignifughi per arredamento (tendaggi, tappezzerie), tessuti per imballaggio (sacchi per la posta), tessuti per abbigliamento (feltri per capelli, cachemire sintetico, coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, ghette, stivali), carta e cartone (filtri per purificare bevande, filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, supporti per deodoranti da ambiente, solette interne da scarpe), nei teatri (sipari, scenari che simulano la neve, per protezione in scene con fuoco, per simulare la polvere sulle ragnatele, su vecchi barili, ecc.), quale sabbia artificiale per giochi dei bambini e trattamento del riso per il mercato giapponese.


Scheda materiali compatti

Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) e già scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B

Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti e già esposti nella analoga sezione della scheda di localizzazione.

Sezione I Tipologia e dimensionamento
La sezione si compone di quattro colonne che portano all'individuazione del prodotto (barrare 1 casella riguardante la tipologia del materiale presente), alla ESTENSIONE O DIMENSIONI ma attendibile, individuata (metri quadrati, metri lineari, numero o peso a seconda delle situazioni e dei prodotti), all'ANNO - il più attendibile possibile - di INSTALLAZIONE ed allo STATO DI CONSERVAZIONE (occorre indicare il numero in relazione alla situazione che esso rappresenta, 1 = non sono presenti danni visibili sulla superficie; 2 = sono presenti danni limitati: scheggiature, fessure sottili; 3 = sono presenti fratture, affioramenti visibili di materiali fibrosi, polvere caduta nella zona sottostante).

Senza sezione sono state riportate informazioni utili per l'utente estratte dal Decreto Ministeriale 6.9.94 che ribadiscono il ruolo del responsabile per la gestione del problema amianto, che indicano la necessità di tenere (presso il luogo interessato o comunque agevolmente rintracciabile) una documentazione che permetta di individuare la presenza dei manufatti, assicuri il rispetto delle procedure nei casi di intervento manutentivo, fornisca gli elementi informativi necessari agli occupanti la struttura interessata.
Completano la scheda l'indicazione della data del rilievo e le sottoscrizioni secondo le indicazioni già fornite.



Scheda dei materiali friabili

Si ricorda che con l'invio di questa scheda non vengono soddisfatte tutte le necessarie incombenze connesse al problema amianto che vengono riprese nell'Allegato 1 denominato "Responsabile per la gestione del problema amianto" il quale riporta - per esteso - la parte del DM 6 Settembre 94 sull'argomento.
La scheda è quindi un estratto degli accertamenti da effettuare per valutare e tenere sorvegliata la situazione.
Nel caso in cui in singoli edifici o per singoli impianti si presentino più elementi riconducibili a impianti (tubazioni, serbatoi, caldaie, ecc.) o ambiente (pareti, soffitti), per ognuna delle due tipologie é necessaria una scheda. Se per una stessa tipologia esistono situazioni differenti rispetto a: - diffusione (vedi sezione F), - accessibilità (vedi sezione G) e - danneggiamenti (vedi sezione H) ció determina la compilazione di più schede che raggruppino le situazioni il più omogeneamente possibile.
Il principio è quello di differenziare correttamente situazioni che richiedano livelli di attenzione diversi rispetto al rischio potenziale che possono (o potranno) rappresentare.

Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) già scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B.

Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti, eventualmente identici a quelli già esposti nella analoga sezione della scheda di localizzazione, si precisa che il responsabile, nel caso specifico, può essere anche altra persona, dovendo essere in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere un "rapporto" corredato di fotografie illustrative che attestino lo stato del manufatto al momento della ricognizione; si tratta di "rapporto" da aggiornare periodicamente, almeno una volta all'anno, per poter constatare l'eventuale evoluzione del degrado (Allegato 1 in particolare punto 5 del paragrafo 4a).
È evidente che condizioni di particolare pericolosità, rilevabili da una ricognizione fatta in fase preliminare, possono suggerire la necessità di ricorrere ad un esperto, o quantomeno ad una persona professionalmente competente.
La persona nominata "responsabile" dovrà procedere ad una serie di approfondimenti della questione, anche utilizzando le possibilità informative che saranno offerte in corso di applicazione del Piano Regionale di protezione dall'amianto (potrebbero essere indicazioni bibliografiche, normativa, contatti con personale USL o ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), partecipazione ad iniziative formative o informative che verranno realizzate, ecc.).

Sezione E Tipologia e dimensionamento
È bene ribadire che argomento della scheda é il materiale friabile contenente amianto (friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale).
Le indicazioni "TIPO DI IMPIANTO" e "AMBIENTE, PARTI RIVESTITE" sono alternative tra di loro; barrare una casella della prima riga esclude di poterne barrare altra nella riga successiva e viceversa.
La presenza di entrambe le situazioni determina una doppia presentazione come anticipato nell'introduzione alle specifiche di questa scheda.

Sezione F Diffusione
Deve essere espresso un GIUDIZIO SULLA FRIABILITÀ del materiale partendo dalla sua definizione di individuazione (le fasce di individuazione sono poco = resiste abbastanza bene alla pressione manuale; medio = la pressione permette di modificare l'andamento della superficie nel punto di pressione; molto = la pressione provoca sbriciolamenti piú estesi del punto di pressione e rilascio di materale). Presenza di CORRENTI D'ARIA ( le fasce sono bassa = passaggio naturale d'aria senza correnti direzionali; moderata = flusso naturale con direzioni rilevabili sul materiale; alta = flussi artificiali che canalizzano l'aria in modo consistente) che favoriscono lo spostamento delle fibre volatili aerodisperse. L'ASPETTO DELLE SUPERFICI (la classificazione in liscia, ruvida o molto ruvida puó aversi sulla base del rilievo sensoriale) che possono essere ricettacoli di fibre aerodisperse. Infine gli eventuali TRATTAMENTI SUPERFICIALI dei materiali, deve essere rilevato (e può esserlo visivamente) se le superfici dei materiali contenenti amianto hanno subito trattamenti particolari per una loro migliore conservazione: l'incapsulamento costituisce un trattamento specifico per i materiali contenenti amianto con l'applicazione di prodotti particolarmente penetranti o sigillanti.

Sezione G Accessibilità
Anche in questo caso debbono essere barrate le caselle corrispondenti alle situazioni che oggettivamente vengono rilevate.
Per la voce "IMPIANTI PRESENTI", si intende la presenza di qualunque tipo di impianto estraneo alla presenza di amianto ma prossimo al materiale: esempio impianti elettrici, plafoniere o portalampade, tubazioni di impianti di riscaldamento o condizionamento non rivestiti, scarichi, tubazioni dell'acqua, impianti telefonici o altri; la loro distanza dal materiale contenente amianto, da riportare nella scheda, é quella minima.
Per "ATTIVITÀ ALL'INTERNO" si intendono quelle sistematiche, quelle molto rare sono da considerare nella classe "nessuna".

La "POPOLAZIONE PRESENTE" invece è da considerare anche per una singola occasione, cioè il numero massimo di persone che, anche raramente, si possono trovare in quell'ambiente.
Le qalità delle "BARRIERE TRA IL MATERIALE E L'AMBIENTE" può prevedere di barrare piú di una casella. Per "accessibile solo per manutenzione" si intende una situazione in cui il materiale è fisicamente totalmente separato dall'ambiente e che tale separazione viene aperta solamente per il tempo necessario all'intervento di manutenzione non sul materiale contenente amianto.

Sezione H Danneggiamenti
Il rilievo deve essere compiuto utilizzando i medesimi criteri indicati per la sezione relativa alla diffusione.
I parametri considerati sono sempre da riferire al materiale contenente amianto, in particolare occorre porre attenzione alla presenza di infiltrazione d'acqua.
DANNEGGIAMENTO, ci si riferisce sempre all'aspetto visibile: assente = la superficie è integra; basso= sono presenti piccole fessure o crepe e/o piccole mancanze di rivestimento; medio = fessure o crepe frequenti e di dimensioni superiori a 1 cm. e/o mancanze di materiale ripetute; alto = crepe frequenti e molto superiori ad 1 cm, cadute visibili di materiale, "colaticci" di materiale, cioè materiale in corso di distacco.
TIPO DI DANNEGGIAMENTO: si tratta di indicare i modi con cui è in corso il danneggiamento.
INFILTRAZIONI D'ACQUA: ci si riferisce alla presenza visibile di infiltrazioni sul materiale contenente amianto.
Nella zona senza sezione sono da indicare la data di compilazione del documento, la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attivitè manutentive che interessano i materiali contenenti amianto friabile.


Scheda di localizzazione

Sezione A - Dati anagrafici Proprietà o Gestione
La sezione è unica, non compare più in nessuna delle altre schede e riguarda i dati identificativi; fondamentali: cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed indicazione della carica posseduta (barrare la casella corrispondente, es: amministratore condominio).
La sezione si completa, in casi diversi dalla persona singola, con l'indicazione della ragione sociale di chi amministra o gestisce l'edificio o impianto riportato nelle schede (Società, Ente Pubblico, Condominio), del suo Codice Fiscale o Partita IVA e della sua sede.

Sezione B - Edificio o Impianto
La sezione, anche se con richiesta di dati più limitata, è presente in tutte le tre schede e prevede l'indicazione della localizzazione dell'edificio o dell'impianto (il dato è necessario in quanto può anche non coincidere con la sede di chi amministra o gestisce della sezione A); nel caso l'edificio o impianto sia munito di propria Partita IVA (o Codice Fiscale) specificare.
Occorre poi barrare la casella corrispondente alla tipologia della destinazione d'uso se viene individuata tra quelle indicate, in caso contrario occorre barrare la casella altro e scrivere la relativa voce; possono essere barrate più caselle.
Anche relativamente all'anno di costruzione si deve barrare la casella riguardante il periodo di costruzione dell'edificio o, in alternativa, conoscendone l'anno, lo stesso deve essere indicato specificamente.
Completano la sezione l'indicazione della superficie (valore approssimato ottenuto moltiplicando la lunghezza dell'edificio per la sua larghezza), del numero dei piani (considerando primo piano l'eventuale piano rialzato sotto al quale sono ricavati magazzini, cantine, box, negozi) e del numero dei vani di uso collettivo (ad esempio: corridoi, locale caldaia, locale serbatoi, vano ascensore, ecc.), nei quali è stata riscontrata presenza di prodotti o manufatti contenenti amianto (utile diventa anche fornire la dimensione superficiale complessiva dei vani interessati per poterla rapportare alla superficie complessiva dell'edificio; il dato non è obbligatorio; se viene fornito indicarlo successivamente al numero dei vani separato da esso da un trattino).
Sezione C - Risultati accertamento presenza di amianto
La sezione si compone di due parti: quella relativa alla indicazione della presenza del prodotto amianto e quella riguardante il modo nel quale se ne è individuata la presenza.
Relativamente alla presenza di amianto occorre barrare la casella relativa alle caratteristiche del materiale presente (prima di barrare la casella, Friabile oppure Compatto, leggere la definizione riportata sotto la specifica voce).
Relativamente al modo nel quale se ne è individuata la presenza occorre barrare la casella corrispondente prestando attenzione alle indicazioni riportate tra parentesi; in particolare, per quanto riguarda la ricognizione con costruttore o installatore è possibile un accertamento svolto con persona di fiducia, competente per la conoscenza dei prodotti contenenti amianto, che al termine del sopralluogo sottoscriva un documento di avvenuto accertamento ed individuazione della presenza dei medesimi.
Anche in questo caso è possibile barrare la casella altre evidenze, con l'indicazione di quali, se non contenute in quelle elencate.
Nel caso permangano dubbi sulla presenza di amianto nel materiale, specie in presenza di materiale friabile in evidente stato di degrado (originato dalla funzione cui il materiale assolve, l'età dello stesso, l'aspetto fibroso, ecc.), dovrà essere effettuata l'analisi chimica del materiale da parte di un laboratorio attrezzato (la Regione si ripromette di fissare uno standard di riconoscimento desunto dai disposti normativi esistenti e di darne la diffusione opportuna) ed il relativo certificato sarà da allegare al "rapporto" di valutazione [voce 4a, punto 5, Allegato1].

Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
La sezione è presente in tutte le tre schede e deve essere compilata riportando i dati anagrafici della persona che dovrà essere contattata per eventuali verifiche, accertamenti, sopralluoghi, approfondimenti, ecc.. Tale persona può essere diversa dal dichiarante: deve essere individuato un responsabile per la gestione del problema amianto che può essere il Dichiarante (Rappresentante) o persona da Lui nominata.
Il responsabile per il materiale friabile può essere la stessa persona nominata per quello compatto oppure può essere diversa a seconda di scelte organizzative: ad esempio impianto (con materiale contenente amianto) già affidato in gestione a qualcuno, materiale degradato che richiede una sorveglianza più "assidua" rispetto al compatto, ecc. È opportuno ricordare i compiti indicati nell'Allegato 1 al punto 4a).

Senza sezione vi sono le indicazioni del numero di schede che compongono il documento che viene inoltrato (siano esse riferite al materiale friabile o al materiale compatto), la data di stesura del documento e la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Indicare un numero telefonico di riferimento.

Informazioni specifiche per gli edifici ed i blocchi di appartamenti
La normativa in vigore prevede l'obbligo, per i proprietari di immobili, di segnalare alle Unitá Sanitarie Locali competenti per territorio, la presenza di amianto negli edifici (articolo 12 comma 5 della legge 257/92).
Per la precisione la norma esplicita che il rilievo deve essere rivolto alla presenza di amianto friabile ma, la Regione Liguria, al fine di disporre di un dato piú complessivo sicuramente maggiormente utile per le finalitá esposte in precedenza, ha ritenuto opportuno rivolgere l'indagine alla presenza totale di amianto, o di manufatti contenenti amianto, negli edifici.
L'accertamento riguarda il materiale (a vista o facilmente accessibile) presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali; pertanto anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale sono da dichiarare.
In particolare, in caso di accertamento di presenza di amianto che, per definizione, viene qualificato come friabile, l'invio della scheda - debitamente compilata - ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (L. 257/92 art. 12 comma 5, sanzioni indicate all'art. 15 stessa Legge).
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.

Informazioni specifiche per le imprese
Occorre avere presente che l'Impresa puó rientrare in una delle seguenti tipologie di utilizzo dei prodotti contenenti amianto:

  • utilizzo diretto - quando l'amianto, o i materiali, o i manufatti contenenti amianto sono, o sono stati, presenti tra le materie prime, i semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo o in attrezzature o materiali (presidi antincendio, ferodi e frizioni di impianti, ecc.). In questo caso non si é prevista la compilazione delle schede di autonotifica; la caratterizzazione della situazione (materiali, diffusione, stato, esposizione dei lavoratori, ecc.) deve essere contenuta nei documenti di valutazione presenti in Azienda ai sensi degli artt. 24 del D.Lvo 277/91 o 4 del D.Lvo 626/94 o nella notifica annuale prevista all'art 9 L. 257/92;

  • utilizzo indiretto - quando l'amianto, o prodotti contenenti amianto, sono presenti nelle macchine, negli impianti o nelle strutture edilizie dell'azienda ed il contatto con tale materiale avviene, o é avvenuto, per la tipologia del lavoro svolto (manutenzione di macchinari, tubazioni, impianti o strutture edilizie, coibentazioni, ecc.) In questo caso devono essere compilate le Schede di Autonotifica di Edifici o Impianti a.1, a.2 e a.3, a seconda dei casi.

Ogni scheda deve essere riferita ad una singola unitá produttiva e compilata in ogni sua parte, ovviamente in relazione alla presenza di amianto.
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.

Delibera Consiglio Regionale LIGURIA 3 giugno 1997n. 36

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 20 dicembre 1996 (Piano di protezione nell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257);
Visti in particolare l'articolo 3 e l'allegato IV del piano regionale, parte integrante della deliberazione di cui sopra;
Considerato che l'attuazione del Piano in argomento, nei termini fissati dal già citato articolo 3 ed allegato IV, presupponeva:
- l'adozione, sul territorio regionale, di opportuni provvedimenti conseguenti all'emanazione dei decreti ministeriali previsti da vari articoli della legge n. 275/1992 non ancora licenziati dai competenti Ministeri;
- la trasformazione dell'allegato IV al Piano regionale allegato alla deliberazione consiliare n. 105/1996 quale bozza di direttiva regionale in direttiva regionale applicativa del D.P.R. 8 agosto 1994;
- la definizione di norme procedurali regionali opportune per l'idonea effettuazione degli interventi su manufatti contenenti amianto;
- l'individuazione delle possibili soluzioni applicabili per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di seconda categoria A e B.
- la formalizzazione delle procedure - già allo studio delle competenti strutture regionali - per la concessione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di laboratorio contenute nel decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996 - allegato 5 (requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto) e la relativa informazione;
- l'opportuna integrazione al tariffario regionale esistente con le tariffe riguardanti le prestazioni di accertamento sui manufatti contenenti amianto o con presunzione d'amianto, le relative analisi di laboratorio ed il successivo avvio della campionatura allo smaltimento;
- l'altrettanto opportuna esplicita indicazione della normativa regionale di riferimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle legge e conseguenti al mancato rispetto dei termini contenuti nel Piano cui ci si riferisce;
- l'informazione della popolazione circa gli obblighi ad essa derivanti dall'applicazione delle norme in questione anche tramite la diffusione di comunicati stampa ed affissioni murali, provvedendo a ciò anche con la collaborazione dei comuni della regione;
- l'individuazione delle risorse finanziarie ed il conseguente impegno delle medesime per il raggiungimento dell'obiettivo dell'informazione alla popolazione, giusto l'articolo 3 del Piano;
Tenuto conto che, nelle more dell'emanazione da parte del Ministro della sanità di apposita circolare finalizzata all'Organizzazione dei programmi di controllo di qualità di cui all'allegato 5 del decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996, l'esercizio di attività di laboratorio rientra tra quelle di cui all'articolo 21 della legge 6 giugno 1991, n. 8;
Tenuto conto che gli adempimenti di cui sopra hanno richiesto e stanno tuttora richiedendo approfondimenti di carattere normativo e procedurale emersi nella fase di estensione dei medesimi e non ipotizzabili in precedenza trattandosi di materia nuova, molto specifica e delicata per le indubbie rilevanti connessioni che la medesima presenta in tema di salute pubblica oltre che di ambiente;
Tenuto conto altresì che per poter porre i comuni in condizione di fornire l'adeguata informativa nei modi dovuti si rende necessario procedere ad una preventiva definizione delle informazioni da divulgare in modo che le medesime siano omogenee sull'intero territorio regionale;
Preso atto che quanto sopra esposto risulta essere essenziale ed antecedente all'attuazione del previsto censimento obbligatorio dei materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
Preso atto inoltre della necessità di fissare nuovi termini di scadenza degli adempimenti obbligatori per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto rispetto alla data del 31 maggio 1997 propedeutici all'attuazione del censimento sopra citato;
Ritenuto che per il conseguimento di quanto sopra possa essere ritenuta attendibile la scadenza del 31 dicembre 1997;
Avuto riguardo al fatto che allorquando, da parte dello Stato, fossero concessi contributi a favore della regione per la realizzazione del "Piano regionale di cui all'articolo 10 della legge n. 257/1992", la stessa provvederà a determinare i criteri per il loro utilizzo sulla base delle priorità previste all'articolo 9 del Piano medesimo;
Valutato opportuno, al fine di snellire le procedure e contenere le tempistiche necessarie al conseguimento delle finalità sopra rappresentate, attribuire alla Giunta regionale la competenza per l'emanazione dei successivi provvedimenti esecutivi per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di che trattasi, riservandosi la competenza in ordine all'introduzione di eventuali modifiche al Piano stesso;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 23 maggio 1997, preventivamente esaminata dalle Commissioni consiliari II e IV, competenti per materia, ai sensi degli articoli 28, dello Statuto e 23, 1° comma del Regolamento interno, nella seduta del 29 maggio 1997;
Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla Giunta in sede di discussione in aula;
Delibera:
1) di considerare inefficace per le motivazioni esposte in premessa riguardanti gli adempimenti e le incombenze in via di attuazione per ottemperare a quanto contenuto all'articolo 3 ed all'allegato IV del Piano regionale previsto dall'articolo 10 della legge n. 257/1992, la scadenza del 31 maggio 1997 indicata nel già citato allegato IV del Piano regionale approvato con deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996, riguardante gli obblighi per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto;
2) di fissare, come nuova scadenza per gli adempimenti di cui al precedente punto, la data del 31 dicembre 1997;
3) di prendere atto che l'esercizio delle attività di laboratorio connesse con il decreto del Ministero della sanità del 14 maggio 1996 (allegato 5) possa avvenire, nelle more della emanazione della circolare del Ministero stesso prevista nel medesimo allegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
4) di dare mandato alla Giunta regionale di stabilire le modalità applicative per lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle tempistiche e di procedere all'attuazione dei successivi provvedimenti esecutivi necessari al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di che trattasi;
5) di dare altresì mandato alla Giunta regionale di provvedere - nel rispetto dei principi enunciati nel predetto allegato IV al Piano regionale di cui trattasi - all'adozione di specifiche direttive regionali applicative del D.P.R. 8 agosto 1994;
6) di dare ulteriore mandato alla Giunta regionale di provvedere, qualora da parte dello Stato fossero concessi contributi a favore della regione per la realizzazione del Piano regionale di cui all'articolo 10 della legge n. 257/1992, a determinare i criteri per il loro utilizzo sulla base delle priorità previste all'articolo 9 del Piano stesso;
7) di riservarsi la competenza in ordine all'introduzione di eventuali modifiche ai contenuti del Piano regionale approvato con deliberazione consiliare 20 dicembre 1996, n. 105.

Delibera Giunta Regionale LIGURIA 6 marzo 1998n. 567
Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Approvazione documenti informativi e di attuazione

SCARICA LA DELIBERA

Delibera Giunta Regionale 29/05/1998, n. 1678: Differimento dei termini di consegna delle schede di autonotifica per il censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto.

LA GIUNTA REGIONALE


Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 105 del 20 dicembre 1996 avente ad oggetto "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257".
Vista la propria deliberazione n. 567 del 6 marzo 1998 avente ad oggetto "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Approvazione documenti informativi e di attuazione".
Considerato che in attuazione dei mandati ricevuti dal Consiglio regionale, la Giunta regionale ha provveduto - nel rispetto delle procedure - ad attivare tutte le iniziative necessarie ed opportune allo svolgimento del censimento dei prodotti, materiali, manufatti contenenti amianto, presenti sul territorio regionale.
Considerato in particolare che nel corso del 1997 si sono attuati gli opportuni coinvolgimenti di Enti, Rappresentanze, Organismi, Ordini professionali, Associazioni e Categorie con la finalità di acquisire le indicazioni utili alla redazione delle documentazioni di riferimento finalizzate all'effettuazione del censimento previsto dal citato Piano.
Considerato ancora che in data 30 dicembre la Giunta regionale ha adottato, con specifico provvedimento, le schede di autonotifica per la segnalazione della presenza di amianto - elaborate e validate da parte dello specifico Gruppo di lavoro costituito con deliberazione della stessa Giunta per presiedere alla gestione del censimento - ed ha fissato le date di conclusione dell'operazione di censimento (31 maggio 1998 per il friabile e 31 luglio 1998 per il compatto) avendo riguardo alla scadenza prevista originariamente dal Piano deliberato dal Consiglio regionale che prevedeva, tra l'altro, che in caso di presenza di materiale friabile - entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal maggio 1997 - dovesse essere ispezionato l'edificio per valutare le condizioni del materiale ivi presente, realizzare una documentazione idonea, redigere un rapporto, trasmettere alla Unità sanitaria locale competente la documentazione prevista.
Considerato altresì che la data del 31 dicembre 1997 è stata, per quanto sopra esposto e considerato, ritenuta la data di inizio del processo di divulgazione delle documentazioni e della ulteriore fase dell'azione informativa (la precedente era consistita nella diffusione del messaggio attraverso atti e nella raccolta di proposte ed indicazioni a seguito di specifici incontri), prevista dal Piano regionale di protezione dall'amianto, riguardante la diffusione capillare dei messaggi attraverso convegni, seminari, conferenze e dibattiti.
Considerato ulteriormente che all'avvio delle operazioni di censimento - sottolineando la finalità primaria della tutela della salute della popolazione - erano state previste forme opportune di coinvolgimento della popolazione ligure - in modo da poter conseguire riscontri soddisfacenti e significativi anche se proporzionalmente ridotti rispetto alla totalità dei soggetti coinvolti.
Considerato infine che con il mese di gennaio 1998 sono state avviate le ulteriori azioni di diffusione - verbale e scritta - dell'informazione attraverso la stampa quotidiana (comunicati ed articoli) e l'effettuazione - sia in sede regionale che presso altre sedi dislocate sull'intero territorio - di più conferenze illustrative rivolte anche e non solo agli stessi destinatari interessati durante le diverse fasi di elaborazione delle documentazioni e l'invio a tutte le Rappresentanze di specifiche e dettagliate istruzioni in ordine alla compilazione delle schede ed alle procedure da seguire.
Preso atto che l'obiettivo primario del censimento è l'acquisizione, in modo attendibile, della conoscenza della presenza d'amianto - in materiali, manufatti, strutture, impianti - sul territorio finalizzato alla valutazione del rischio reale per la salute della popolazione e per consentire una adeguata ed efficace programmazione delle azioni di bonifica e di attivazione di idonee discariche, pare opportuno - anche per acquisire sempre maggiori riscontri rispetto a quelli che potranno pervenire nei termini già fissati, rendendo la rilevazione sicuramente maggiormente rispondente alla realtà - cercare di conseguirlo favorendo quanto più è possibile - nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa - la popolazione, procedendo ad una riconsiderazione dei termini di conclusione del censimento della presenza di amianto friabile (entro il 31 maggio 1998) trasferendoli a nuova data.
Preso atto altresì che per mantenere all'iniziativa tutte le rilevanti finalità della tutela della salute oltre che dell'ambiente, la riapertura dei termini di conclusione dell'autonotifica per il materiale friabile si ritiene possibile - per non vanificare l'efficacia delle azioni sino ad oggi condotte - solamente per tempi ristretti e motivabili.
Preso atto con ciò che ampie dilazioni rispetto ad una scadenza entro il corrente anno non troverebbero giustificazione se non nella esplicita ammissione che i mancati o ulteriormente ritardati inoltri non potrebbero che essere imputabili a negligenti attese dei tempi di scadenza.
Preso ulteriormente atto che - seppure da poco - è comunque avviata anche la campagna di informazione di massa i cui capisaldi sono attualmente rappresentati dalla diffusione dei manifesti e dalle inserzioni sui quotidiani e può essere tempestivamente integrata con la campagna d'informazione televisiva che avrebbe peraltro lo scopo di stimolare curiosità ed interesse per quanto è già stato fatto o è in corso di attuazione e su dove possono essere acquisite le necessarie ed opportune informazioni.
Considerato e ribadito ulteriormente per quanto sopra esposto che l'obiettivo del censimento è l'acquisizione della conoscenza della presenza di amianto per l'adozione, se necessario delle azioni opportune di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente.
Valutata la congruità di un differimento - ultimo e definitivo al 30 novembre 1998 - dei termini per la presentazione delle schede di autonotifica siano esse riferite alla presenza di amianto friabile o compatto.
Su proposta dell'Assessore alla sanità e servizi sociali
Delibera:
1) di fissare, per le considerazioni tutte di cui alla premessa, la data ultima ed improcrastinabile per la presentazione delle schede di autonotifica della presenza di amianto - sia friabile che compatto - in manufatti, strutture, edifici, impianti, ecc. al 30 novembre 1998.
2) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino regionale.
3) di incaricare l'Ufficio stampa della Giunta regionale di predisporre un comunicato che evidenzi lo spostamento di date per la presentazione delle schede di autonotifica, di divulgarlo alla stampa ed alle testate televisive e di chiederne la replica nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio nonchè nella giornata di lunedì 1° giugno.
4) di completare l'azione divulgativa, già capillarmente ed efficacemente portata avanti, con possibili ulteriori iniziative ritenute congrue ed opportune alla diffusione del messaggio.
5) di informare la competente Commissione consiliare dello spostamento ultimo e definitivo della data di consegna delle autocertificazioni al 30 novembre 1998 fermo restando la scadenza degli aggiornamenti successivi delle autonotifiche al 31 maggio di ogni anno.
6) di provvedere, con successivo atto, all'adozione dei criteri per l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 257/1992 a carico di coloro che produrranno oltre il 30 novembre 1998 l'autonotifica connessa con la presenza di materiali contenenti amianto friabile o compatto.

Delibera Giunta Regionale 5/06/1998, n. 1693: Piano di protezione dai pericoli derivanti dall'impiego dell'amianto - rideterminazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni erogate da parte dell'organo di tutela sanitaria sul territorio.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 6 marzo 1998 avente ad oggetto "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4966 del 5 dicembre 1997 avente ad oggetto "Determinazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materie di Igiene".
Considerato che il Piano di protezione dall'amianto assolve a funzioni di pubblico interesse e tutela della collettività oltre che dell'ambiente ligure e che pertanto le prestazioni che dovranno essere erogate da parte dell'organo di tutela sanitaria sul territorio - rappresentato dalle Unità sanitarie locali - a seguito delle attività connesse al censimento del prodotto ed ai relativi interventi di bonifica, dovranno essere fornite sulla base di tariffe che tengano conto delle finalità perseguite e che riducano l'incidenza di quelle determinate con provvedimento di Giunta n. 4966 del 5 dicembre 1997.
Considerato che nel dispositivo della deliberazione n. 567 la Giunta regionale si è riservata di rivedere le tariffe adottate con provvedimento n. 4966 del 5 dicembre 1997 relativamente alle prestazioni che dovranno essere erogate da parte delle Unità sanitarie locali a seguito delle attività connesse al censimento del prodotto amianto presente in manufatti e materiali ed ai relativi interventi di bonifica.
Preso atto che nel dispositivo della deliberazione 4966 la Giunta regionale ha approvato le tariffe contraddistinte rispettivamente con i numeri:
- 57) Pareri e nulla osta su piani di bonifica in ambienti di vita e di lavoro;
- 58) Valutazione del grado di risanamento dell'area e delle condizioni di restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali contenenti amianto (D.M. n. 679/1994);
- 59) Analisi quantitativa fibre amianto
riguardanti, direttamente o indirettamente, attività connesse con la presenza del prodotto amianto in manufatti e materiali o derivanti dalla dismissione e dai relativi interventi di bonifica.
Ritenuto di dover procedere ad una nuova determinazione delle tariffe in questione sulla base degli approfondimenti condotti in sede di gruppo di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4911 del 3 dicembre 1997 ed opportunamente valutate le conclusioni raggiunte dall'istruttoria compiuta dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria.
Su proposta dell'Assessore alla Sanità e Servizi sociali
Delibera
1. Di revocare le voci di tariffa riguardanti i punti:
- 57) Pareri e nulla osta sui piani di bonifica in ambienti di vita e di lavoro;
- 58) Valutazione del grado di risanamento dell'area e delle condizioni di restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali contenenti amianto;
- 59) Analisi quantitativa fibre amianto
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4966 del 5 dicembre 1997.
2. Di approvare l'importo delle nuove tariffe per gli accertamenti e le certificazioni riguardanti le voci di cui al precedente punto 1 come risulta dalla seguente tabella:
voce 57) Pareri e nulla osta sui piani di bonifica in ambienti di vita e di lavoro (ivi compresi i piani ai sensi del decreto legislativo n. 277/1991, articolo 34):
- senza sopralluogo lire 15.000;
- con sopralluogo lire 25.000;
voce 58) Valutazione del grado di risanamento dell'area e delle condizioni di restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica sui materiali contenenti amianto (decreto ministeriale 6 settembre 1994):
- sopralluogo con ispezione visiva (sino a due ore di durata) lire 50.000;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da due a quattro ore) lire 100.000;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da quattro a otto ore) lire 150.000;
- sopralluogo con ispezione visiva (oltre le otto ore senza limite di durata massima) lire 300.000.
Prelevamento di campioni (il numero di campioni viene indicato in modo indicativo e non vincolante dal D.M. 6 settembre 1994):
- per ogni campione sino a se (cadauno) lire 20.000;
- per ogni campione oltre il sesto (cadauno) lire 10.000;
- valutazione e certificazione finale (escluso campionamento e analisi S.E.M. che verranno tariffati ai costi sostenuti dalla USL per l'analisi) lire 80.000;
voce 59) Analisi quantitativa fibre amianto.
Prelevamento e preparazione del campione oltre al conteggio fibre in M.O.C.F.:
- per ogni campione lire 115.000.
3. Di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

La presenza in ambito condominiale di manufatti contenenti amianto in Liguria

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Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento.

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Normative 
regione Lombardia

In relazione alle continue richieste di chiarimento inoltrate dagli enti locali, dalle USSL e dagli interessati in merito alla classificazione e allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto ed in particolare di quelli in oggetto specificati alla luce di quanto previsto dalla legge . 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», si ritiene utile di seguito fornire le seguenti indicazioni.
Esse derivano dall'applicazione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e Deliberazione del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 dello stesso d.p.r. 915/82, alla luce delle previsioni di cui alla richiamata legge 257/92, artt. 2 e 12.
Le indicazioni costituiscono anticipazione dei contenuti dell'apposito piano regionale previsto dall'art. 10 della legge 257/92.
2) Le innovazioni introdotte nella materia con la legge 257192: considerazioni e valutazioni ai fini della classificazione e dello smaltimento in discarica.
La emanazione della legge 257/92 comporta, anche per quanto concerne i rifiuti contenenti amianto, delle innovazioni rispetto al sistema definito dal D.P.R. 915/82.
In particolare le innovazioni più significative sono contenute nell'art. 2, lettera c), della stessa legge 257/92 ove viene definito il rifiuto di amianto.
Da tale definizione risulta che qualora non ricorrano le condizioni ivi specificate il rifiuto può non essere considerato di amianto.
Tale previsione a nostro avviso:
-- costituisce un evidente ulteriore appesantimento burocratico e procedurale di un sistema già complesso ed articolato obbligando sempre, e comunque in assenza di indicazioni metodologiche, all'accertamento della quantità di fibre rilasciate da un manufatto destinato all'abbandono al fine di considerarlo rifiuto di amianto o meno.
-- non risolve il problema fondamentale relativo alla effettiva pericolosità dei materiali contenenti amianto destinati all'abbandono in particolare con riferimento alla loro messa in discarica. La pericolosità, pur con le precisazioni dell'art. 12, legata alla possibile dispersione di fibre nell'ambiente e alla possibilità di inalare fibre disperse, nella fattispecie viene collegata soltanto ai livelli previsti dal decreto legislativo 277/91 con le modifiche introdotte dall'art. 3 della stessa legge 257/92 e quindi sembrerebbe tener conto prevalentemente della protezione dei lavoratori.
3) I risultati derivanti dalle attuali conoscenze nel settore.
Tra i manufatti contenenti amianto possono essere distinti due categorie a maggiore diffusione: i manufatti in cemento amianti (lastre, tubi, ecc.) oggetto della presente circolare e altri quali materiali di coibentazione, tessuti, guarnizioni, materiali di attrito, ecc.
Tali materiali per caratteristiche di friabilità e densità risultano avere comportamento differente soprattutto ai fini del rilascio delle fibre e quindi ai fini della tutela dell'inquinamento ambientale e della tutela della salute pubblica.
Per quanto concerne i materiali in questione ai fini della loro definizione e caratterizzazione secondo le normative citate, sono state eseguite valutazioni sperimentali condotte presso la 2a unita operativa del P.M.I.P. della USSL n. 41, struttura di riferimento prevista dal piano regionale «Amianto» ex deliberazione del consiglio regionale n. IV/1373 del 31 maggio 1989.
I risultati sperimentali consentono di concludere:
a) per quanto concerne la definizione ex art. 2 della legge 257/92, i risultati hanno evidenziato che tali materiali sono da considerarsi rifiuti di amianto e pertanto soggetti alla relativa disciplina di classificazione;
b) per quanto concerne la caratterizzazione ai fini della classificazione a norma del D.P.R. 915/82, le analisi delle lastre in cemento amianto hanno fatto rilevare concentrazioni di "polveri e fibre libere", di amianti quasi sempre inferiori al valore limite di 100 mg/kg valore discriminante fra rifiuto speciale e tossiconocivo. In particolare i risultati su 49 campioni di diversa provenienza e stato di conservazione hanno evidenziato una distribuzione prossima ad una di tipo lognormale che presenta un valore di tendenza centrale basso (media geometrica 45,6) rispetto al valore discriminante prima citato.
Più precisamente inoltre, come rappresentato nelle tabelle I e 2 allegate, si e osservata un'ampia conformità al limite di 100 mg/kg per quanto riguarda le classi relative allo stato di conservazione «ottimo, buono e discreto,,, classi che comprendono 1'80% dei campioni esaminati; una zona di indeterminazione per quanto riguarda la classe «scadente» ed infine sempre un superamento del limite per la classe «pessimo».
Considerato che per le classi «scadente» e «pessimo» e molto probabile che il valore limite di 100 mg/kg di polveri e fibre libere venga superato, qualora si voglia ricorrere alle condizioni di cui al successivo punto 4) si ritiene sufficiente l'applicazione delle indicazioni già impartite con la circolare n. 115/91 del settore sanità e igiene (trattamento, durante la fase di rimozione, di inglobamento e di immobilizzazione delle fibre mediante l'impiego di sostanze fissanti).
I risultati di cui sopra sono stati ottenuti, in mancanza di indicazioni specifiche a livello statale e a livello di organismi scientifici internazionali, circa le tecniche e le metodiche standardizzate di valutazione analitica delle fibre libere, con metodiche messe a punto dalla struttura di riferimento citata.
La metodica per le valutazioni di cui alla lettera b), standardizzata ed in uso presso le strutture di riferimento per le indagini analitiche previste dal citato piano regionale «amianto» risulta peraltro in buon accordo con quelle usualmente impiegate presso altre strutture specialistiche, operanti in Italia, finalizzate allo studio delle stesse problematiche.
Si informa che per eventuali richieste delle metodiche di riferimento adottate si può inoltrare domanda alla 2a unita operativa--chimica--del P.M.I.P. della USSL n. 41 Brescia, struttura di riferimento prevista dal più volte citato piano regionale «amianto».
4) Criteri di classificazione e smaltimento in discarica.
Ciò premesso, tenuta presente la normativa sopra richiamata (D.P.R. 915/82 e la Deliberazione del 24 luglio 1984 del comitato interministeriale rifiuti nonché quanto previsto dall'art. 2 lettera--c--e dal comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92), ai fini della classificazione e dello smaltimento in discarica, ne discende quanto segue.
A) Classificazione dei rifiuti.
I rifiuti contenenti amianto secondo il D.P.R. 915/82 e la deliberazione del comitato interministeriale del 24 luglio 1984 alla luce delle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92 sono classificati quali:
-- rifiuti speciali nel caso in cui il contenuto di polveri e fibre libere per kg di rifiuto sia inferiore a 100 mg/kg;
-- rifiuti tossico-nocivi nel caso in cui il contenuto di polveri e fibre libere sia maggiore di 100 mg/kg di rifiuto.
In forza di quanto previsto dal punto 1.2 della più volte richiamata deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle precisazioni, circa la pericolosità, introdotte dal comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92 e accertato che trattasi di rifiuto di amianto ai sensi dell'art. 2 della legge 257/92; considerato quanto in proposito precedentemente esposto, in merito alla stabilità della matrice, ai risultati sperimentali ottenuti alle precauzioni da adottarsi per la dismissione richiamate nella circolare del settore sanità e igiene n. 115/92 e dal decreto legislativo 277/91 e prima richiamate:
-- per i rifiuti costituiti dai materiali elencati ai punti a) e b) della tabella allegata all'art. 1, comma 2, della legge 257/92, si ritiene corretta la procedura di classificazione diretta quali rifiuti speciali, a prescindere dalla valutazione analitica per la determinazione delle fibre libere;
B) Smaltimento in discarica.
Considerato quanto previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale del 24 luglio 1984, preso atto delle specificazioni introdotte dall'art. 12, comma 6, della legge 257/92, si stabilisce che lo smaltimento in discarica può avvenire, in base alla classificazione di cui al precedente punto A), nella seguente categoria di discarica:
- discarica di tipo 2B per rifiuti speciali (polveri e fibre libere inferiori a 100 mg/kg di rifiuto).
Allo scopo di evitare la dispersione eolica delle fibre anche nelle successive fasi di movimentazione, trasporto e messa a dimora, per i rifiuti in questione devono essere adottate apposite procedure di confezionamento (esempio teli o films di materiale plastico) nonché di collocazione su palletts per facilitare il carico e lo scarico.
La fase di smaltimento in discarica deve essere eseguita adottando almeno le seguenti precauzioni:
-- le lastre devono essere depositate utilizzando idonei mezzi di movimentazione in modo da evitare eventuali frantumazioni del rifiuto;
-- il rifiuto deve essere depositato in porzioni di discariche non soggette a ripetuto transito di mezzi pesanti;
-- il rifiuto deve comunque essere immediatamente ricoperto per evitare possibili dispersioni di fibre;
-- aggiornare su mappa la posizione dei rifiuti contenenti amianto.

Deliberazione Giunta Regionale LOMBARDIA 22 maggio 1998n. 6/36262

Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto emanate dalla Regione Lombardia(pubblicata su Bollettino Uff. Reg. 3° Suppl. Straord. n° 25 del 25/06/1998 )

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Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

 

la seguente legge regionale:

 

 

 

Articolo 1

(Finalità)

 

1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta.

2. Sono obiettivi della presente legge:

a)     la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;

b)    la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;

c)     la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

 

 

Articolo 2

(Bonifica di piccoli quantitativi di amianto)

 

1. In osservanza del dpr 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità  di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d’intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1. 

3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l’ausilio dell’ASL e dell’ARPA.

4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

5. In attuazione dell'art. 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:

a)   soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;

b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a)       i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;

b)      i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

c)       le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;

d)      i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;

e)       i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;

f)        i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.

7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2,  per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lett. e).

8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.

9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.

 

 

Articolo 3

(Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL)

 

1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto Lombardia" di seguito denominato PRAL.

2.   Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1.

3.  Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'Ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.

4.  Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione  dello stesso, e comunque ogni due anni.

 

 

Articolo 4

(Contenuto del PRAL)

 

1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di:

1)     censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con i comuni del territorio;

2)     mappatura georeferenziata dell' amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall’ARPA;

3)     monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell' aria;

b)  elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima;

c)   definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all’art. 8;

d)   monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:

1)     raccolta di dati epidemiologici;

2)     sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;

3)     utilizzo del  Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all'amianto;

e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell' ARPA;

f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:

1)     censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;

2)     individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;

g)  individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell' amianto;

h)   promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

 

 

Articolo 5

(Registri)

 

1. Entro trenta giorni dall’ approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:

a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

1)      tipo di amianto;

2)      luogo dove è presente;

3)      grado di conservazione;

4)      quantitativo presunto;

5)      pericolosità di dispersione delle fibre;

6)      livello di priorità dei tempi di bonifica;

b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.

2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.

3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l’amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all’ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all’ASL nel cui territorio è situata l’unità produttiva, la relazione di cui all’articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.

4. E’ abrogato l’articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

5. Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.

 

 

Articolo 6

(Obblighi dei proprietari)

 

1. Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:

a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all' ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;

b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;

c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto,  a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.

2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all’approvazione del PRAL.

3. L'iscrizione nei registri di cui all'art. 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.

 

 

Articolo 7

(Laboratori)

 

1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge  27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi.

2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.


 

Articolo 8

(Organismi di controllo)

 

1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.

3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l’aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.

 

 

Articolo 9

(Norma finanziaria)

 

1.     Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 e per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.

2.     All’onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 “Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

Deliberazione Giunta Regionale LOMBARDIA 8 ottobre 2004n. 7/18943

Procedure per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17

SCARICA DELIBERA

Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) - DGR. n. 8/1526 del 22/12/2005.

SCARICA

Decreto n. 4972 del 16/05/2007: ''Istituzione del registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e adozione del protocollo operativo per la loro sorveglianza sanitaria, presso le ASL, previsti dalla D.G.R. VIII/1526 del 22 dicembre 2005.

SARICA

Delibera VII/6777 del 12/03/2008: ''Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e aggiornamento delle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla d.g.r. n. 36262/1998. BURL - 1° Supplemento Straordinario al n. 15 del 8.4.2008.

SCARICA

Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 14 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)

SCARICA

Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2012 - n. IX/3913: Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica

SCARICA

Deliberazione Giunta Regionale 30 gennaio 2013 - n. IX/4777: "Definizione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17"

SCARICA

Decreto Direzione Generale Salute del 4 marzo 2014, n. 1785: Trasmissione informatizzata della notifica e del piano per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 D. Lgs 81/2008 ) e delle relazioni annuali (art. 9 l. 257/92).

SCARICA

Deliberazione Giunta Regionale 30 aprile 2015, n. X/3494: Criteri per l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia ai sensi dell’art.30 della l.r. 8 luglio 2014 n.19.

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Deliberazione Giunta Regionale 18 luglio 2016, n. X/5416: Recepimento dell’accordo del 07 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità, di cui all'articolo 5 e all'allegato 5 del decreto 14 maggio 1996 e individuazione del centro di riferimento regionale.

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Decreto Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 17 marzo 2017, n. 2949: Approvazione Bando “Criteri e procedure per concessione ai Comuni di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione del Cemento-amianto esistente in pubblici edifici”.

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Normative 
regione Marche

Delibera Giunta Regionale MARCHE 30 dicembre 1999, n. 3496

(B.U.R. Marche n. 13 del 6/2/98)
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)
Approvazione del piano regionale amianto

 

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di adottare e di approvare il PIANO REGIONALE AMIANTO di cui all'allegato A;

- di far pubblicare il presente atto per intero compreso l'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

ALLEGATO A

PIANO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI
DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI
BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI
PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO
(art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e
D.P.R. 8 agosto 1994)

Premessa

Il presente documento costituisce il Piano Amianto per la Regione Marche, predisposto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Le principali norme a tutela della popolazione e dell'ambiente dal rischio di contaminazione da amianto sono le seguenti:
Decreto legislativo 15/8/1991 n. 277
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915
Comitato Interministeriale - deliberazione 27/7/1984
Ordinanza Min. San. 26/06/86
Legge 27 marzo 1992, n. 257
Circolare 1 luglio 1986, n. 42 Ministero della Sanità
Circolare 10 luglio 1986 Ministero della Sanità
DPR 24/05/88 n. 215
DPR 08/08/94
DM San. 06/09/94
Decreto legislativo 17/03/95 n. 114
Circolare Min. San. 12/04/95 n. 7
DPCM 16/11/95
DM San. 26/10/95

Al momento mancano ancora importanti norme attuative della Legge 257/92; a livello nazionale risultano attualmente in discussione protocolli relativi a:
- normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi;
- disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio, la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni e integrazioni;
- tubazioni e cassoni di cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile e non;
- requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto;
- criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto;
- normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti a bordo di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre e di impianti galleggianti;
- classificazione delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto in amianto e criteri di utilizzo bonifica di manufatti in cemento-amianto tramite i prodotti incapsulanti.
Il Piano regionale si prefigura come lo strumento con il quale l'Ente Regione contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari ed ambientali collegati all'amianto, nel rispetto delle norme nazionali di cui sopra, ma anche avendo ben chiare le sue specificità territoriali (di politica regionale in materia di discariche, di tessuto industriale e produttivo in genere che concorre a definire il quadro delle aziende a rischio, ecc.).

Lo scenario in cui opera il Piano

Lo scenario in cui viene ad operare il Piano regionale amianto é quello che si é andato creando con la Legge 257/92 che ha vietato l'uso di nuovi manufatti con amianto; la situazione attuale é cioè caratterizzata dalla sola presenza dei manufatti con amianto in opera, in quanto applicati in periodi antecedenti alla Legge 257/92 e dalle attività di scoibentazione di questi con la loro progressiva trasformazione in rifiuto da smaltire.
Normalmente l'amianto in opera determina concentrazioni basse o bassissime di fibre aerodisperse: ad esse pertanto si associano limitatissime dosi di esposizione, per le quali non avrebbe nemmeno senso a rigore di logica, parlare di "rischio".
Alte concentrazioni di amianto aerodisperso si possono al contrario determinare durante le scoibentazioni di manufatti con amianto (soprattutto se poco compatti), con interessamento oltreché dei lavoratori, anche dell'ambiente circostante.
Infine lo scenario é quello, particolarmente delicato, della gestione dei rifiuti prodotti contenenti amianto.

Gli obiettivi del Piano

Gli obiettivi che questo Piano deve realizzare, così come indicati all'art. 10 della Legge 257/92 ed esplicitati nel D.P.R. 8 agosto 1994, sono molteplici.
Il primo obiettivo é il censimento delle situazioni in Regione potenzialmente caratterizzate da presenza e/o esposizione all'amianto (dalle attività produttive alle centrali termiche, dagli edifici privati alle imprese di bonifica). Con i dati del censimento, dopo opportune verifiche, viene costruito l'archivio delle situazioni caratterizzate da presenza e/o da rischio amianto, e si contribuisce a far mettere in atto, rispetto ad esse, una qualificata attività di sorveglianza.
La sorveglianza copre ogni fase attuale e futura, dal controllo dell'amianto in opera a quello sulle attività di bonifica e sulla gestione delle discariche.
La sorveglianza va supportata da protocolli tecnici di intervento, in parte già in via di definizione da parte dello Stato (Commissione Nazionale Amianto) ed in parte, se del caso, da elaborare localmente.
Affinché la sorveglianza sia svolta con competenza e preparazione di devono garantire idonei momenti formativi alle strutture territoriali delegate ai controlli, nei quali approfondire tra l'altro i protocolli scritti d'intervento sopra citati.
La competenza e la preparazione dei diversi soggetti interessati sono perciò una premessa indispensabile, affinché questo Piano raggiunga gli obiettivi prefissati.
Il Piano garantisce altresì un efficiente supporto strumentale per la ricerca dell'amianto nei campioni di massa e per la valutazione della concentrazione in aria delle fibre di amianto .
Infine, questo Piano definisce, uniformandosi alle norme preesistenti, una chiara e praticabile politica di smaltimento dei rifiuti con amianto.
In sostanza il Piano regionale amianto è in primo luogo strumento operativo, ma è anche atto di indirizzo e di governo: esso avvia un censimento con il coinvolgimento delle parti sociali e da questo realizza l'archivio di base (delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto o che svolgono attività di smaltimento e bonifica, degli edifici nei quali è presente amianto libero o in matrice friabile, ecc.), sulle cui situazioni va esercitata la sorveglianza; fornisce ai diversi utenti e soggetti interessati le linee tecniche di indirizzo ad integrazione delle norme preesistenti, ne cura la sensibilizzazione e formazione e mette a disposizione di tutti gli operatori ed in primis delle strutture territoriali incaricate della sorveglianza la dotazione analitico-strumentale necessaria alle analisi.
Vengono individuate, quindi, con il piano le discariche e le modalità per una corretta gestione dello smaltimento di rifiuti contenenti amianto .
Per concludere il Piano regionale fornisce un contributo fondamentale alla messa a regime del problema amianto in tutte le sue fasi, per farlo uscire definitivamente da quella che potremmo chiamare la "continua emergenza amianto".

La gestione a regime del Piano

La Regione Marche intende mantenere un ruolo fortemente attivo sull'attuazione del Piano per il raggiungimento dei relativi obiettivi.
Attraverso le relazioni annuali delle Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.L.) la Regione verifica le modalità ed i progressi nell'attuazione del Piano e trasmette allo Stato la sintesi di quanto realizzato alfine della predisposizione della Conferenza Nazionale sull'amianto.

LE STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO

Per quanto riguarda le strutture territoriali di controllo, si precisa che le fasi di sorveglianza sull'attuazione del Piano e quelle di vigilanza e prelievo semplice di base, per i loro stretti collegamenti con la prevenzione primaria collettiva, sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, di seguito definite A.S.L.; mentre sono demandate ai Servizi Multizonali di Sanità Pubblica, strutture laboratoristiche destinate a confluire nell'A.R.P.A. in base alla Legge della Regione Marche N. 60 del 02/09/97, le analisi specialistiche di laboratorio ed i prelievi complessi, che richiedono una strumentazione a valenza regionale.

IL CENSIMENTO, L'ARCHIVIO DELLE
SITUAZIONI A RISCHIO E LA
SORVEGLIANZA A REGIME

Il censimento

Le situazioni oggetto del censimento, così come individuate dall'art. 10 della Legge 257/92, sono richiamate ed esplicitate dagli artt. 2, 3, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994.
Il punto a) non interessa questa regione, mancando siti estrattivi di pietre verdi.
Il punto b) individua come oggetto di censimento le imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché le imprese che operano o hanno operato nella zona nelle attività di smaltimento o di bonifica, fra cui sono note:
Sirio Ecologica, zona Padule - Gubbio
Protex, Via Cartesino - Forlì
Therma snc, Via dei Giaggioli - Ascoli Piceno
IPIGI SPA, Via Piemonte - Ascoli Piceno
SIGEC, Via Spadari - Ferrara
ISOLFIN ROMAGNOLA, Via Trieste - Ravenna
ORIM srl, Via della Concordia - Piediripa di Macerata
MA.NI ECOTRASPORTI srl, SS77 - Ctr. Le Grazie - Tolentino
Perini Ivo, Via G. Da Vittorio - Castrocaro Terme
La Cart srl, Via A. Da Costa - Rimini
Saccomandi - Teramo

Il Piano regionale amianto censisce inoltre le situazioni che il DPR 8 agosto 1994, all'art. 8, individua tra quelle prioritariamente oggetto della sorveglianza a regime in quanto possibili situazioni di pericolo, in particolare nella realtà delle Marche queste situazioni sono:
A) materiale rotabile accumulato nelle stazioni ferroviarie (Fano, ...) consistente in mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari ecc.);
B) capannoni in amianto-cemento ;
C) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato.
D) anche oggetto del censimento la rete dei sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti con amianto, al fine di una corretta vigilanza.

Imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto

Contrariamente a quanto previsto dal citato art. 3, le relazioni annuali di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 257/92, almeno nelle Marche risultano essere state compilate dalle sole ditte che hanno condotto lavori di bonifica: esse pertanto non hanno potuto costituire la base del censimento delle aziende.
Pertanto lo strumento fondamentale da utilizzare per condurre questa parte del censimento sono gli elenchi, reperibili presso le Camere di Commercio, delle aziende che per le loro tipologie potrebbero risultare maggiormente implicate nel problema amianto.
Per agevolare l'individuazione di queste tipologie, il D.P.R. 8 agosto 1994 ha allegato un elenco dei codici ISTAT delle aziende ed attività con possibile presenza di amianto.
Un elenco così modificato è stato sottoposto a verifica nelle fasi di consultazione e nei coordinamenti interregionali.
Un elenco finale delle tipologie produttive che si è ritenuto di censire è riportato in tavola 1.
Sulla base degli elenchi di Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL provvedono alle ispezioni ed alle rilevazioni di tutte le situazioni di presenza o sospetta presenza di amianto, indicandone la situazione di pericolo ed ogni altro elemento utile a minimizzare il rischio sanitario.
Altre attività, in cui l'amianto può permanere, indirettamente, nell'attività produttiva sono ad esempio le autocarrozzerie (manutenzione/sostituzione di ferodi con amianto), e le attività di manutenzione ascensori.
Anche per queste categorie pur ritenute non prioritarie i Dipartimenti provvederanno a redigere un elenco nominativo di queste attività per eventuali iniziative locali, constatando in primo luogo se la ditta è ancora in attività. In caso di verifica positiva procedono al sopralluogo diretto per ricercare la presenza dell'amianto, la sua quantità e stato di conservazione. In tal modo si costruisce un elenco di situazioni tutte caratterizzate da presenza di manufatti in amianto, già pesate in termini di gravità, e solo questo elenco confluisce nell'archivio.
Si ritiene raccomandabile che i Dipartimenti di Prevenzione controllino innanzitutto, al di là di altri criteri di priorità, le aziende che dispongono di una centrale di produzione di vapore e/o di acqua calda surriscaldata. In queste centrali infatti si deve fortemente sospettare una presenza massiccia di amianto come coibente termico.
Desta preoccupazione il ridotto numero di scoibentazioni dei manufatti con amianto di cui si ha conoscenza tramite i piani di lavoro.

Edifici e strutture con presenza di amianto spruzzato

La Legge 257/92 prevede il censimento, a cura dei proprietari, degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. Il censimento ha carattere di obbligatorietà per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva (piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, poligoni di tiro, ecc.) e per i blocchi di appartamenti.
Per attuare questo censimento si sceglie lo strumento dell'avviso pubblico a cura dei Sindaci dei comuni della Regione, secondo un testo predefinito che ricorda ai proprietari i dati minimi da trasmettere, mette a disposizione ogni forma di assistenza presso gli uffici comunali, nonché individua nel Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente la struttura alla quale fare pervenire direttamente le segnalazioni e della quale servirsi per le valutazioni sullo stato di rivestimento e sulle scelte operative.
Non si prevede una trasmissione in copia alla Regione, che verrà solamente informata da parte della A.S.L. all'interno della relazione annuale, di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994, sullo stato di avanzamento del censimento. In tal modo le A.S.L. avranno a disposizione un fondamentale strumento di conoscenza sulla presenza di amianto nella sua forma più "polverosa" da mettere al servizio di chi debba attuare i lavori in quegli ambienti.
La campagna di ricerca dell'amianto libero o in matrice friabile viene naturalmente preceduta da un'idonea informazione a mezzo stampa e radio-televisione.
Si ritiene che i Dipartimenti di Prevenzione debbano avviare momenti di contatto con referenti di particolare importanza, che possono contribuire in modo rilevante alla riuscita del censimento e curare con particolare attenzione la stesura dei capitolati dei lavori di scoibentazione o comunque lavori interessati a strutture con amianto, se affidati a ditte in appalto.

Discariche e stoccaggi provvisori

Il sistema di smaltimento dei rifiuti contenti amianto viene realizzato sia tramite stoccaggi provvisori che definitivi (discariche). Lo stoccaggio provvisorio è ammesso esclusivamente al coperto e quello definitivo in discarica è ammesso, a seconda del tipo di manufatto, nella rete di discariche regionali di I' Categoria, II' Categoria Tipo A e Tipo B.
Sui siti in attività deve esplicarsi la sorveglianza secondo le modalità previste nell'art. 9, co. 2.

Scuole ed ospedali

Questi ambienti di uso collettivo non sono esplicitamente richiamati negli artt. 2, 3, 8 e 9. Essi tuttavia sono noti ed in conseguenza le strutture territoriali devono relazionare all'Unità Sanitaria e fornire i dati necessari ad effettuare le verifiche ed il censimento.
Resta inteso che le strutture scolastiche ed ospedalire nelle quali sussiste ancora presenza di manufatti con amianto devono essere controllate nel tempo: esse confluiscono nell'archivio oggetto del Piano regionale amianto.

Deve essere fatta la verifica della presenza di amianto nelle reti acquedottistiche, come ad esempio in quella del Comune di Pesaro. Su questo argomento, in attesa dello specifico D.M., è emersa l'opportunità di quantificare la presenza di tubazioni e serbatoi di cemento-amianto, verificando, da un lato la correttezza delle procedure di smaltimento del materiale delle tratte sostituite e, dall'altro, raccomandando che per le stesse non vengano utilizzate condotte in cemento-amianto anche se già esistenti in magazzino.
Con le fasi di censimento sopra descritte si realizza l'archivio delle situazioni sulle quali articolare la sorveglianza a regime da parte delle strutture di controllo (i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari).

Un archivio è così composto

1. i nominativi delle aziende risultate positive rispetto alla presenza di amianto in seguito alla verifica diretta, già suddivise per gravità delle situazioni riscontrate;
2. i nominativi delle aziende edili ed installatori termoidraulici - che sono state personalmente informate sulle procedure da adottare (non è prevista nessuna ulteriore iniziativa);
3. i nominativi di altre attività sulle quali però il Piano non ipotizza specifiche iniziative;
4. i nominativi dei grossisti presso i quali si ritiene auspicabile avviare una verifica del rispetto dell'embargo dell'amianto;
5. i nominativi delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;
6. l'elenco delle discariche e degli stoccaggi provvisori;
7. l'elenco degli edifici civili con presenza di amianto friabile;
8. l'elenco dei capannoni industriali con coperture in cemento-amianto;
9. l'elenco dei rotabili con amianto esistenti presso le stazioni ferroviarie;
10. l'elenco delle scuole e degli ospedali in cui risultano ancora presenti manufatti con amianto;
11. altre eventuali situazioni di interesse locali.

Come già accennato, la sorveglianza (richiamata in dettaglio degli art. 7, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994) può assumere modalità diverse per diverse tipologie di attività e di situazioni. Laddove sia previsto un controllo diretto, si mettono a disposizione del Dipartimento di Prevenzione linee guida e protocolli (ad esempio su come controllare l'amianto nei rotabili FF.SS. e su come controllare una discarica).
Le fasi formative perseguono la giusta esigenza di omogeneizzare le modalità con le quali i Dipartimenti di Prevenzione delle diverse Aziende per i Servizi Sanitari conducono e condurranno le fasi di controllo e di sorveglianza.

FORMAZIONE

Una condizione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale amianto e più in generale della prevenzione dei danni da amianto, è rappresentata dall'elevato grado di consapevolezza e preparazione di chiunque sia chiamato ad operare nella materia: dall'addestramento dei lavoratori e dei responsabili delle ditte di bonifica, di trasporto rifiuti e di gestione discariche, alla preparazione delle strutture pubbliche di controllo, della consapevolezza dei proprietari e amministratori di stabili con amianto a quella degli installatori termoidraulici, delle ditte edili e dei responsabili di stabilimenti industriali, alla preparazione infine dei laboratori di analisi e dei consulenti aziendali.
La loro formazione, pertanto, è uno degli obiettivi primari di questo Piano.
1. un seminario d'informazione generale per tutti gli operatori tecnici dei Dipartimenti di prevenzione, da estendere alle strutture tecniche dei Comuni, delle Provincie, e, se già definibili, sulle strutture operative provinciali dell'A.R.P.A., in modo da garantire una diffusa capacità gestionale di base;
2. un corso di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione (indicativamente 3-4 per singola Azienda per i Servizi Sanitari, per complessive 25 persone) per mettermi in grado di gestire ogni problematica, anche la più complessa, collegata all'amianto. I Dipartimenti segnaleranno i nominativi degli operatori prescelti, individuati tra quelli che hanno già seguito corsi di formazione o che hanno già affrontato professionalmente le problematiche collegate all'uso dell'amianto. Il corso (della dura di circa 90 ore) ha carattere fortemente applicativo; si avvale di fasi di simulazione ed ha tra i suoi argomenti il Piano Regionale Amianto;
3. un corso di addestramento sulle tecniche di analisi dell'amianto in microscopio ottica.

Un'altra importante fase formativa riguarda le imprese specializzate in bonifica.
Il corso di perfezionamento per gli operatori pubblici già definito all'interno del Piano, è stato articolato in modo da costituire, con limitati aggiustamenti, il momento di formazione per il personale delle ditte di bonifica.

STRUMENTAZIONE

La strumentazione necessaria

L'art. 11 del D.P.R. 8 agosto 1994 indica quale deve essere la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo di cui ai capitoli precedenti, collocandola a due livelli diversi:

1. Strumentazione e valenza regionale.
Le Regioni devono provvedere ad assicurare alla proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a. microscopio elettronico analitico, a scansione c/o trasmissione;
b. diffrattometro a RX c/o spettrofotometro IR; oltre al personale necessario.

2. Strumentazione a valenza subregionale.

Le strutture a livello subregionale devono essere dotate almeno di strumentazione e materiali per il campionamento delle fibre aerodisperse.

Ipotesi organizzativa

Strumentazione di base

In questa logica, sono ipotizzate:

i quattro Laboratori di Sanità Pubblica, localizzati nei capoluoghi di provincia, saranno dotati della strumentazione di base per il campionamento delle fibre aerodisperse, come da Allegato 2 - punto 1A - del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.
Il corso sulle tecniche di analisi in microscopia ottica garantisce la formazione specifica.

La strumentazione a valenza regionale

La scelta su come strutturare la strumentazione a valenza regionale scaturisce da una serie di considerazioni, relativamente alla dimensione della Regione ed alla situazione già esistente che vede nel SMSP di Pesaro una rilevante esperienza nel campo dell'amianto, con l'adesione ai programmi di controllo con il Ministero della Sanità per le tecniche di DRX, FTIR, MOCF e per la classificazione dei rifiuti e delle fibre libere di amianto.
Il microscopio elettronico viene utilizzato per valutare la concentrazione di amianto in aria alla fine di una bonifica. E' in base all'esito di questa misura che il Dipartimento di Prevenzione concede il nulla-osta al riutilizzo dell'ambiente bonificato (in tutte le altre fasi dell'intervento di bonifica le misure di concentrazione in aria possono essere eseguite mediante microscopio ottica).
La microscopia elettronica è anche richiesta nella ricerca delle fibre di amianto aerodisperse in atmosfera.
La difrattometria a raggi X e la spettrofotometria IR sono utilizzate dall'Area Chimica del SMSP di Pesaro per la determinazione quantitativa dell'amianto in un campione di massa e la classificazione del tipo di rifiuto e del tipo di discarica che può accoglierlo.
Sulla base di queste considerazioni, l'organizzazione delle strumentazioni a valenza regionale viene prevista nel modo seguente:
acquisto a cura della Regione di un microscopio elettronico a scansione con microanalisi a RX, da collocare all'interno di un laboratorio pubblico già esistente, Area Fisica del SMSP di Pesaro.
Si prevede dunque una sola sede regionale situata in Pesaro, presso il S.M.S.P. in cui l'Area Fisica effettua le misure fisiche con microscopio ottica ed elettronica e l'Area Chimica effettua le analisi chimiche e le classificazioni con tecniche IR e Diffrattometria e questo consente sia di avvalersi dell'organizzazione e degli accessori analitici disponibili sia, soprattutto, di utilizzare la sofisticata apparecchiatura anche per altre analisi in materia ambientale (per esempio sull'inquinamento atmosferico) nei momenti in cui siano in corso misure sull'amianto. Resta inteso ovviamente che queste ultime hanno precedenza assoluta.

Per l'area Fisica si prevede un Laureato in Fisica e due Tecnici.

Per l'Area Chimica si prevede un Laureato in Chimica, un Laureato in Fisica e tre tecnici.
L'attuale criterio di legge, basato sulla determinazione della "quantità di fibra libera" (grammi di fibra libera di amianto per chilo di rifiuto), oltretutto privo di una metodica ufficiale, sarà sostituito dalla determinazione dell'"indice di rilascio", collegato a due parametri: la densità del materiale e la percentuale di amianto. A seconda del valore assunto dall'indice di rilascio si determina la tipologia di discarica in cui può essere smaltito il rifiuto e quindi l'importanza delle tecniche analitiche RX ed IR (per la valutazione del contenuto di amianto) è naturalmente destinata a crescere considerevolmente.

SMALTIMENTO DI DISCARICA

In riferimento allo smaltimento in discarica, a seconda del contenuto in fibre libere o della matrice o inertizzata di prevede per la Regione Marche la possibilità di abbancamento del rifiuto contenente amianto nella propria rete di discarica.
Non si prevedono realizzazioni di nuove discariche, poiché l'amianto in matrice inerte cementizia o resinoide proveniente da attività edilizia che contenga fibre libere in quantità inferiore a 100 mg/Kg deve essere collocato in impianti già esistenti ed autorizzati di seconda categoria Tipo A o anche in discariche di prima categoria, purché in esse venga riservato un apposito spazio delimitato che separi l'amianto dal RSU per evitare l'azione disgregatrice dei liquami.
Lo smaltimento di amianto con fibre libere superiori al limite deve essere collocato in discariche di seconda categoria tipo B, allocato in apposito spazio e comunque evitando il contatto con altri rifiuti suscettibili di disgregare la matrice inerte ed adottando ogni utile elemento operativo, finalizzato ad evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto .
I rifiuti contenenti amianto in fibre libere superiori a 10.000 mg/Kg (amianto friabile) devono recapitare in discariche di 2' categoria tipo C o in 3' categoria, che non esistono nella regione Marche e quindi devono essere inertizzati per poter trovare collocazione nelle discariche marchigiane.
In particolare le norme impongono l'immediato interramento dei rifiuti di amianto e la tenuta di appositi registri di presa in carico e prescrivono vincoli all'utilizzo dell'area di discarica dopo la sua chiusura e sistemazione finale.
Al 3' comma, l'art. 6 del decreto sopra citato prevede la possibilità di utilizzare discariche di seconda categoria tipo A per rifiuti con amianto derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavi, purchè in formulazione compatta e non polverosa. Si ribadisce di seguito che "dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione".
Dal momento che non esistono nella Regione Marche discariche di seconda categoria tipo C e di terza categoria, il materiale deve essere posto a rifiuto dopo avere subito un trattamento di innocuizzazione o inertizzazione.

Tavola 1. Elenco delle tipologie produttive oggetto del censimento
Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica gas vapore e acqua calda (1 6)
Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua (1 7)
Industria petrolifera (1 40)

Siderurgia (221)

Fabbricazione di tubi di acciaio (222)

Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione stiratura, estrusione ed altre lavorazioni (224. 1)

Produzione di materiali da costruzione in laterizio (241)
Produzione di prodotti di ceramica (248)
Produzione di cemento, calce e gesso (242)

Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice e cemento (243.2)

Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento) (244)

Industria del vetro (247)

Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni) (2 5 1) Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura (256)
Produzione di prodotti farmaceutici (257)
Fonderie (31 1)
Costruzione e installazione forni elettrici (328.4)
Industria di grassi vegetali e animali (41 1)

Industria delle paste alimentari (417)
Industria della pianificazione, pasticceria e biscotti (419)
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)
Produzione di cacao, cioccolato e caramelle (42 1. 1)
Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the (423. 1)
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)
Industria del vino (425)

Industria della birra e del malto (427)

Lavorazione e confezione dei tabacchi (429.2)

Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone (471)

Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa (472)
Industria della gomma (48 1)

Industria dei prodotti delle materie plastiche (483)

Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie (49 1. 1)
Trasporti e comunicazioni (710-721-725-740-750)

Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati (501)

Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda (503. 1)

Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi (361)
Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario (362.2)
Costruzione e riparazione di aeronavi (364)

Riparazione di autoveicoli e riparazione di motoveicoli e biciclette (671.1- 671.3)

Elenco dei soggetti con i quali avviare prioritariamente il censimento sugli immobili di proprietà con amianto in matrice friabile

1 REGIONE, PROVINCIA E COMUNI
2 ENEL
3 TELECOM
4 AZIENDE MUNICIPALIZZATE
5 POSTE E TELECOMUNICAZIONI
6 UNIVERSITA'
7 VIGILI DEL FUOCO
8 CASERME, MINISTERI, DOGANE E POLIGONI
9 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
10 CIRCUITI SPORTIVI (PALESTRE E PISCINE)
11 CIRCOLI RICREATIVI
12 AZIENDA DI TRASPORTO
13 CASE DI CURA
14 BANCHE
15 CINEMA
16 ASSOCIAZIONI DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
17 ASSOCIAZIONI DI PICCOLI PROPRIETARI
18 IMMOBILIARI
19 ISTITUTI ASSICURATIVI
20 CHIESE E CURIA
21 ALBERGHI
22 ENTE FIERA
23 GRANDI MAGAZZINI

Poichè il divieto d'uso di manufatti con amianto riguarda solo le nuove costruzioni, il rischio di esposizione all'amianto va sempre tenuto presente nelle attività in edilizia su immobili esistenti.

Infatti, a meno che non si tratta di costruzioni recenti, è molto probabile che, negli edifici, l'amianto sia presente in manufatti di vario genere, che si possono schematicamente suddividere in tre grandi categorie:

1- rivestimenti termo-isolanti di tubazioni e caldaie;

2- una numerosa categoria di altri materiali, in particolare pannelli ad alta densità (il cemento-amianto comunemente noto come "eternit") sotto forma di lastre piane o ondulate, di canne fumarie, pluviali, tubazioni, ecc.; pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili;

3- materiali di rivestimento, applicabili a spruzzo o cazzuola, di soffitti, volte, strutture portanti dei sottotetti, pannelli di controsoffittatura, ecc.

Il responsabile della Ditta edile nell'accingersi ad un lavoro di ristrutturazione, manutenzione o demolizione di un edificio, soprattutto se di vecchia costruzione, dovrà sospettare che esso contenga manufatti con amianto.
La presenza di manufatti con amianto deve essere evidenziata prima di procedere con i lavori edili, al fine di assumere tutte le necessarie iniziative.
Nella individuazione della presenza di manufatti con amianto, in alcuni casi saranno sufficienti l'esperienza della Ditta edile (ad es.: un tetto in eternit è facilmente riconoscibile) o le informazioni assunte dal proprietario dell'immobile; in altri casi sarà necessario ricorrere all'aiuto di strutture specializzate, quali i Servizi Multizonali di Sanità Pubblica per l'attività analitica o le Aziende U.S.L. competenti per territorio per la tenuta degli archivi o informazioni generali. Si tratta di strutture perfettamente addestrate ed in grado di fornire ogni necessaria indicazione.
Avendo provveduto in precedenza ad identificare i manufatti con amianto, in caso di riscontro positivo, il responsabile dei lavori potrà:
- mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione primaria necessari per ridurre il minimo il rischio collegato all'amianto. Ricordiamo che i manufatti con amianto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma solo se sono in grado di rilasciare fibre in aria. La tossicità dell'amianto si esplica infatti solo se si determinano le condizioni affinchè possano essere respirate le sue fibre. Queste condizioni possono venire causate in edilizia da lavori svolti su manufatti con amianto o nelle loro vicinanze, operando in modo inconsapevole e non appropriato;
- definire con esattezza il costo aggiuntivo di questi accorgimenti e di quanto essi modificheranno la durata complessiva dei lavori.
Nel caso abbia rilevata la presenza di amianto, il responsabile dei lavori deve informare le altre Ditte eventualmente presenti nel cantiere (pensiamo ad esempio agli installatori, ai pittori, ecc.), e cooperare con le stesse nell'adozione ed attuazione delle misure preventive.
Per ogni ulteriore aggiornamento si ricorda che le modalità con cui ricercare l'amianto in un edificio ed i comportamenti da adottare sono riportati nel D.M. 6 settembre 1994, "Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

4- La rimozione dei manufatti con amianto

A norma di legge (art. 34 D.L.vo 277/91), qualora i lavori edili comprendano anche la rimozione e l'asporto di manufatti in amianto, la ditta che li eseguirà deve predisporre per iscritto un piano dettagliato dei lavori.
Copia di questo dovrà essere inviata all'organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda per i Servizi Sanitari), che dovrà pronunciarsi in merito entro novanta giorni.
Il piano non rappresenta un puro obbligo di carattere burocratico ma, tramite la correttezza delle procedure previste, esso costituisce la garanzia che i lavori verranno svolti in modo da evitare ogni rischio di esposizione dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente esterno.
In dettaglio il piano di lavoro deve contenere i seguenti elementi:
- ragione sociale del committente e della Ditta esecutrice dei lavori;
- ubicazione urbanistica, corredata da planimetrie e possibilmente da documentazione fotografica delle quote parti dell'edificio oggetto dell'intervento;
- notizie circa la presenza di barriere tra i manufatti con amianto da rimuovere e gli ambienti circostanti, e circa eventuali altre lavorazioni svolte e numero di addetti impiegati nello stesso locale;
- estremi della concessione/autorizzazione/asseverazione delle opere da compiere se espressamente richiesto o copia delle domande inoltrate.

5- Scelte operative per rimozione di manufatti con amianto

Nella definizione dei criteri da adottare va prima di tutto valutata la friabilità dei manufatti con amianto, anche mediante semplice pressione manuale. Indicativamente, i materiali applicati a spruzzo sono molto friabili mentre i pannelli in cemento-amianto sono poco friabili.
La rimozione di manufatti con amianto friabile deve essere condotta da una ditta specializzata in bonifiche.
Si ritiene invece che la stessa ditta edile, opportunamente attrezzata, sia in grado di procedere in proprio all'asporto di manufatti in cemento-amianto (lastre piane e ondulate di copertura, vasche e tubazioni idriche e tamponamenti, canne fumarie), secondo le procedure di seguito descritte.

6- La rimozione di manufatti in cemento-amianto

La ditta edile dovrà procedere ad una specifica formazione degli addetti.
Fermo restando l'obbligo di notifica del piano di lavoro, si riportano di seguito alcune norme tecniche che dovranno essere rispettate, al fine di salvaguardare il più possibile l'integrità del materiale in tutte le fasi di intervento e limitare quindi il rischio di rilascio di fibre:
- nel caso si tratti di coperture, dovranno essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione del rischio di caduta degli addetti per sfondamento delle lastre ovvero dovranno essere adottati opportuni atti a rendere calpestabili le coperture (ATTENZIONE: una copertura in cemento amianto non sopporta il peso di una persona);
- è obbligatorio l'uso di soluzioni liquide di prodotti incapsulanti specifici, con cui irrorare il manufatto prima del suo asporto, che dovranno essere applicati mediante nebulizzazione;
- eventuali accumuli di detriti di materiali fibrosi dovranno essere eliminati a priori mediante aspirazione dotata di filtro idoneo o previo inumidimento. Nel caso di coperture, eventuali fibre di amianto nei canali di gronda dovranno essere inumidite con acqua e la fanghiglia risultante dovrà essere raccolta con palette e messa in sacchi di plastica. Questi, sigillati, dovranno essere smaltiti come rifiuti di amianto friabile;
- la successiva rimozione dei manufatti in cemento e amianto va fatta evitando per quanto possibile di frantumarli. Le lastre di copertura dovranno essere rimosse senza l'uso di martelli pneumatici, trapani, mole abrasive ad alta velocità o altri strumenti demolitori. Esse devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Se necessario, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita;
- dati anagrafici del responsabile del cantiere, dei lavoratori addetti all'intervento, corredato da eventuali certificati di idoneità redatti dal medico competente e dai certificati di partecipazione ai corsi di formazione ed informazione. Il capocantiere sarà ritenuto responsabile della corretta gestione dei lavori e della vigilanza sulle procedure di igiene e sicurezza.
Inoltre la Ditta dovrà conservare un elenco dei lavoratori indicando:
- il periodo di esposizione all'amianto;
- la descrizione dell'intervento, con indicazione di superfici volumi e/o quantità di materiale da rimuovere e relativa tipologia;
- la durata presumibile dell'intervento (dell'allestimento del cantiere alla rimozione e pulizia finale) e comunicazione delle date previste di inizio e di fine lavori di bonifica;
- le procedure di rimozione e strumenti Utilizzati;
- le modalità di imballaggio, confezionamento, accumulo temporaneo e smaltimento degli sfridi, delle risorse e del materiale a perdere;
- il dispositivo di protezione individuale degli operatori;
- la destinazione del rifiuto con amianto, specificando se prima dello smaltimento finale lo stesso sarà stoccato provvisoriamente in conto proprio in siti diversi dal luogo di produzione.

Il piano di lavoro dovrà essere firmato dal Responsabile Legale dell'impresa esecutrice e controfirmato per presa visione dal Responsabile della Committenza.
Premesso che la titolarità dei rifiuti provenienti da demolizioni è dal soggetto che effettua le suddette operazioni, e che pertanto le fasi dello smaltimento di detti rifiuti sono da considerarsi attività in conto proprio, si precisa che tali rifiuti prodotti vanno stoccati separatamente dagli altri derivanti dalla demolizione.
I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti dal produttore del rifiuto nel rispetto delle normative vigenti, dalla produzione fino al loro conferimento finale (stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento).
Per concludere, tre considerazioni molto importanti:
- contrariamente a quanto da più parti si continua ad affermare le leggi in materia di amianto non sanciscono in alcun modo l'obbligo di asportare manufatti con amianto;
- sono in un caso vi è l'obbligo di procedere all'asporto di manufatti con amianto, vale a dire prima di procedere alla demolizione dell'edificio che li contiene, al fine di differenziare nettamente i rifiuti con amianto degli altri rifiuti;
- il mancato rispetto delle prescrizioni sull'amianto è pesantemente sanzionato.

Delibera Giunta MARCHE MA/SAN 18/09/2001n. 2174


Censimento amianto - imprese ed edifici - integrazione del "Piano operativo per l'anno 2001", approvato con DGR Marche 28.12.2000, n. 2830.


(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

1. di integrare il punto 1 della D.G.R. Marche 28.12.2000, n. 2830, "Approvazione del Piano Operativo (P.O.) per l'anno 2001 per il Censimento amianto - Imprese ed Edifici, in applicazione della L. 27.3.1992, n. 257, e della D.G.R. Marche 30.12.1997, n. 3496", stabilendo che alle situazioni oggetto del Censimento, di cui alla D.G.R.M. 3496/97 (Piano Regionale Amianto), siano aggiunte le seguenti:
a) presenza di materiali contenenti amianto in matrice compatta;
b) singole Unità abitative private, con presenza di materiali contenenti amianto;
2. di approvare la Scheda di autonotifica (o di rilevazione) per il Censimento delle Imprese (Allegato n. 1) e la Scheda di autonotifica (o di rilevazione) per il Censimento degli Edifici (Allegato n. 2), con presenza e/o rischio di esposizione a materiali contenenti amianto, complete di lettera di presentazione e di elenco dei materiali e manufatti contenenti amianto (MCA), allegate al presente atto, quali parti integranti dello stesso;
3. di stabilire che le Schede di autonotifica (o di rilevazione) per il Censimento amianto, nelle Imprese e negli Edifici in argomento, compitate con i dati richiesti, debbano essere rispedite, entro il termine di due mesi dal ricevimento, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Az.U.S.L.) competente per territorio, e che, in presenza di amianto friabile o floccato, la spedizione avvenga con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 12 - comma 5 - della Legge 27.03.1992, n. 257;
4. di conferire al Responsabile della P.O. Sanità Pubblica e Prevenzione del Servizio Sanità della Regione Marche l'incarico di "Titolare del trattamento dei dati del Censimento amianto", acquisiti e trattati dalle Aziende UU.SS.LL. e dall'A.R.P.A.M. per la Regione Marche, in attuazione del Piano Regionale Amianto, in quanto coordina le iniziative e le attività connesse con la gestione del Censimento in argomento;
5. di stabilire che il Compilatore della scheda per il Censimento amianto provveda alla contemporanea consegna del consenso scritto per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675, del D.P.R. 28.07.1999, n. 318, uniformato al modello che si riporta nell'Allegato n. 3, quale parte integrante del presente atto;
6. di dare mandato al Responsabile della P.O. Sanità Pubblica e Prevenzione del Servizio Sanità di richiedere, tramite le Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio la presentazione del "consenso" anzidetto, contestualmente alla scheda per il Censimento amianto;
7. di fornire al "Garante" per la protezione dei dati personali gli elementi dovuti, ai sensi della L. 675/96 - art. 7, tramite notificazione effettuata dal Presidente della Giunta Regionale;
8. di determinare che: a) l'omessa presentazione della Scheda di autonotifica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, da parte del Proprietario o del Rappresentante legale dell'immobile, con presenza di materiali o manufatti contenenti amianto floccato o in matrice friabile, ai sensi dell'art. 15 - comma 4- della L. 257/92, sia soggetta a sanzione amministrativa, da 5 a 10 milioni di lire, con le modalità di cui alla L.R. 10.08.1998, n. 33, a decorrere dalla scadenza del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Marche, termine entro il quale dovranno eventualmente essere replicate le attività di informazione dei destinatari del Censimento; b) l'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, provveda al rilievo dei dati omessi, in caso di presenza di materiali o manufatti contenenti amianto floccato o in matrice friabile, avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali, di cui alla L. 257/92 - art. 12, comma 1;
9. di stabilire che l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie avvenga con le modalità previste dalla L.R. 10.08.1998, n. 33: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";
10. di individuare il Sindaco del Comune, nel quale risulta insistere l'immobile oggetto di autonotifica, l'Autorità alla guale rivolgere ricorso avverso l'applicazione delle sanzioni previste;
11. di determinare che l'omessa presentazione della Scheda di autonotifica all'Azienda U.S.L. competente per territorio, da parte del Proprietario o del Rappresentante legale dell'immobile, con presenza di materiali o manufatti contenenti amianto in matrice compatta, danneggiati e non ancora messi in sicurezza, secondo le metodologie tecniche di cui ai decreti del Ministero della Sanità 06.09.1994 e 20.08.1999, sia soggetta a verifica da parte dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, la quale si potrà avvalere anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali, di cui alla L. 257/92 - art. 12, comma 1;
12. di approvare la Tabella A allegata al presente atto, quale parte integrante dello stesso (Allegato n. 4), con la quale sono individuati "Fasi, Referenti e Tempi" per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo sopra citato;
13. di conferire, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Marche, l'incarico di realizzare, entro il mese di febbraio 2002, gli interventi indicati nella Tabella B allegata, quale parte integrante del presente atto (Allegato n. 5), relativi alle fasi del Piano Operativo in argomento, ognuno secondo la corrispondente voce assegnata in Tabella;
14. di incaricare i Dipartimenti di Prevenzione sopra citati di trasmettere, al Servizio Sanità regionale, gli indirizzari per la spedizione delle schede di Censimento, relativi al territorio di competenza, suddivisi in elenchi di:
* a) Imprese b) Edifici pubblici c) Locali aperti al pubblico e/o di utilizzazione collettiva
entro il mese di gennaio 2002;
* d) Blocchi di appartamenti e) Unità abitative private entro il mese di marzo 2002;
15. di conferire al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 1 - PESARO (PU) l'incarico di realizzare un "folder illustrativo" inerente il Censimento in oggetto e le più frequenti situazioni di presenza e/o esposizione a MCA, come indicato in Tabella B, in n. 600.000 copie, da divulgare su territorio regionale, alle Aziende UU.SS.LL. ed ai Comuni, entro il mese di gennaio 2002;
16. di conferire al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 2 - URBINO (PU) l'incarico di organizzare, come indicato in Tabella B, n. 4 Corsi di "Formazione degli Operatori, finalizzata all'attività di Censimento", uno per Provincia, della durata di 15 ore suddivise in due giornate, entro il mese di febbraio 2002;
17. di determinare che la partecipazione ai Corsi di Formazione anzidetti, riservata agli Operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. ed agli Operatori dei Dipartimenti Provinciali dell'A.R.P.A.M., che non abbiano seguito il precedente programma di formazione sul rischio amianto (almeno n. 2 partecipanti /Dipartimento), agli Operatori degli Uffici Tecnici dei Comuni (almeno n. 1 partecipante / 50.000 abitanti), del Servizio Sanità e del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Marche (almeno n. 1 partecipante / Servizio), sia estesa agli Operatori degli Uffici Tecnici Erariali, delle Comunità Montane e delle Amministrazioni Provinciali (almeno n. 1 partecipante / Ente), al personale del Servizio Artigianato ed Industria della Regione Marche, nonché agli altri Organi impegnati, su territorio regionale, nei controlli attinenti la tutela della salute e dell'ambiente: Ispettorato Provinciale del Lavoro, Carabinieri N.O.E., Carabinieri N.A.S., Nucleo Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro, Uffici di Sanità Marittima ed Aerea, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato;
18. di approvare che gli Incontri di "Informazione e Sensibilizzazione degli Utenti", destinati in modo particolare ad Associazioni di Categoria, Enti Pubblici e Parti Sociali, siano programmati ed organizzati entro il termine del 28 febbraio 2002, nell'ambito territoriale di ogni Azienda U.S.L. della Regione Marche, con la collaborazione organizzativa delle altre Aziende UU.SS.LL. incluse nello stesso territorio provinciale e con la collaborazione dell'A.R.P.A.M., uniformemente alle "Linee Guida per gli incontri informativi" allegate, quali parte integrante del presente atto (Allegato n. 6);
19. di stabilire che, per realizzare sul territorio regionale l'invio di n. 800.000 buste - complete di lettera di presentazione del Censimento in oggetto, di scheda di autonotifica (o di rilevazione), di informativa-consenso per il trattamento dei dati personali e di elenco dei MCA, la spedizione sia effettuata tramite il Servizio di Posta Elettronica Ibrida dell'Amministrazione Postale Italiana, gestita da POSTEL S.p.A. - con sede legale in Roma, Viale G. Massaia, 31, C.F. 04839740489 - P.IVA 05692591000, e che la gestione in Service, per la creazione e la spedizione di lotti a mezzo Postel, sia affidata alla Società DELFI S.r.l. - con sede in Parma - Piazza J.F. Ravenet, 1/b, C.F. e P.IVA 01641310345, in quanto Agente di riferimento per la Regione Marche della suddetta Postel S.p.A.;
20. di incaricare le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Marche di provvedere, entro il termine del 28 febbraio 2002, nel proprio ambito territoriale, all'attivazione di un Numero Verde, riservato ad un traffico entrante da telefonia fissa, a titolo gratuito, per i destinatari dei Censimenti in argomento, per un periodo di mesi dodici;
21. di incaricare il Servizio Sanità della Regione Marche di attivare le procedure di competenza necessarie ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella citata Tabella A, entro i termini previsti; nonché di trasmettere alle Aziende UU.SS.LL., all'A.R.P.A.M. ed ai Comuni della Regione la presente deliberazione, affinché possano essere avviate le attività di rispettiva competenza;
22. di trasmettere gli esiti dei Censimenti alla "Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto", istituita presso il Ministero della Sanità, di cui all'art. 4 della citata L. 257/92;
23. di impegnare la somma di L. 46.256.000 (euro 23.889,23) per la realizzazione degli interventi indicati nella citata Tabella B, finalizzati alla "Formazione degli Operatori per il Censimento" - II° Fase - Parte A del "Piano Operativo (P.O.) anno 2001 per il Censimento amianto - Imprese ed Edifici", i cui fabbisogni risultano coperti parzialmente con l'onere previsto nella D.G.R.M 28.12.2000, n. 2830;
24. di impegnare la somma di L. 300.000.000 (euro 154.937,07) per la realizzazione degli interventi indicati nella citata Tabella B, finalizzati alla "Informazione e Sensibilizzazione Utenti" - II° Fase - Parte B del P.O., i cui fabbisogni risultano coperti parzialmente con l'onere previsto nella D.G.R.M. 28.12.2000, n. 2830, nonché per la copertura dei fabbisogni relativi alla "Gestione operativa del Censimento" - III° Fase - PARTE C del P.O., di cui alla delibererazione anzidetta;
25. di stabilire che l'onere della spesa pari a L. 46.256.000 (euro 23.889,23) faccia carico al Capitolo n. 3322103/01 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2001;
26. di stabilire che l'onere della spesa pari a L. 300.000.000 (euro 154.937,07) faccia carico al Capitolo n. 4223113/01 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2001;
27. di stabilire che l'onere della spesa complessiva di L. 542.280.000 (euro 280.064,25) faccia carico:
- al Capitolo n. 3322103/00- Impegno 6649, per la somma di L. 53.744.000 (euro 27.756,46);
- al Capitolo n. 2112113/00-Impegno 6651, per la somma di L. 142.280.000 (euro 73.481,49);
- al Capitolo n. 3322103/01, per la somma di L. 46.256.000 (euro 23.889,23);
- al Capitolo n. 4223113/01, per la somma di L. 300.000.000 (euro 154.937,07);
28. di incaricare il Dirigente del Servizio Sanità dell'emanazione dei relativi decreti di liquidazione ed erogazione, successivamente alla presentazione della documentazione, che attesti l'avvenuta realizzazione degli interventi indicati nella citata Tabella B, da parte dei Referenti sopra designati.

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Marche - Anni 2000/2006

Misura 1.1 “Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle PMI industriali ed artigiane”

Submisura 3   “Aiuti per la riconversione ecologica delle PMI industriali ed artigiane, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nell’ambiente di lavoro e per il risparmio energetico”

Tipologia di intervento: la submisura si propone di promuovere l’introduzione di investimenti innovativi atti a prevenire o ridurre l’impatto ambientale dei loro processi produttivi, garantendo un livello di protezione ambientale e di sicurezza sul lavoro superiore agli standard obbligatori .Gli interventi da finanziare riguardano le seguenti azioni:

a) introduzione nel ciclo produttivo di sistemi innovativi, impianti, attrezzature che riducano l’impatto ambientale (riduzione della pericolosità e/o quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti);

b)  realizzazione o modifica di impianti per il riutilizzo dei propri scarti di lavorazione ai fini produttivi;

c)  rimozione o bonifica delle strutture contenenti amianto e/o altre sostanze inquinanti;

d)  interventi volti al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti c/terzi;

e)  interventi volti a favorire sia il risparmio energetico sia l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

f)  miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (miglioramento rispetto ai requisiti delle leggi vigenti).

Si precisa che nessun aiuto può essere concesso agli investimenti necessari per la semplice messa a norma di impianti sia nuovi che esistenti.

 

Spese ammissibili:

-      acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti nuovi di fabbrica;

-      acquisto di mezzi mobili non targati;

-      opere edili e di allacciamento strettamente connesse e dimensionate ai macchinari ed alle attrezzature fino ad un massimo del 20% dell’investimento;

-      opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20% del costo degli interventi volti al recupero e al riciclaggio dei rifiuti conto terzi;

-      acquisto di aree fino ad un massimo del 10% del costo degli interventi volti al recupero e al riciclaggio dei rifiuti conto terzi;

-      spese tecniche per progettazione e direzione lavori fino ad un massimo del 7% dell’investimento ammissibile;

-      spese connesse alla rimozione o bonifica di strutture contenenti amianto e/o altre sostanze inquinanti.

 

Intensità di aiuto: contributo in conto capitale, nei limiti della regola del “de minimis “ nella misura del:

·       50% delle spese ammissibili a finanziamento  per interventi di cui alle lettere a) ed e) ;

·       40% delle spese ammissibili a finanziamento per interventi di cui alle lettere b),c),d),ed f) .

 

Beneficiari: PMI industriali ed artigiane (codici ISTAT C-D-E-F) e PMI operanti in alcune attività di servizio per la produzione.

 

Data di scadenza per la presentazione delle domande: entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR

Normative 
regione Molise

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

Articolo 1
Finalità'

l. AI fine di salvaguardare la salute dei cittadini ed il risanamento dell'ambiente, la Regione Molise concede contributi a favore dei soggetti pubblici e privati che intendano effettuare interventi di bonifica dall'amianto su beni o siti ricadenti nel territorio di competenza, nonché delle Province per i beni di proprietà.

Articolo 2
Interventi

1. Ai soggetti pubblici e privati che abbiano presentato richieste ritenute ammissibili dalla commissione tecnica di cui al successivo articolo 3, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa documentata.
2. Costituiscono priorità di finanziamento gli interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da determinare rilascio di fibre.

Articolo 3
Commissione Tecnica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce la Commissione tecnica preposta alla valutazione di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento per gli interventi di bonifica previsti dalla presente legge. La Commissione, che opera presso la Direzione Generale della Regione competente in materia di ambiente, è composta da:
-Direttore Generale della Regione competente in materia di ambiente, che la presiede.
-Direttore Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) o suo delegato.
-Dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente in materia di Prevenzione e Tutela ambientale.
-Dirigente regionale designato dal Direttore Generale regionale dei Lavori Pubblici.
2. La Commissione esprime le definitive valutazioni di congruità tecnico-economica delle richieste ad essa inoltrate e munite del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A.M.), predispone la graduatoria degli interventi ammissibili e trasmette gli atti alla Direzione Generale della Regione competente in materia di ambiente per la relativa istruttoria.

Articolo 4
Procedure

1. I Comuni trasmettono alla Direzione regionale competente in materia di ambiente le richieste pervenute a seguito della emanazione dell'avviso pubblico regionale da parte della Direzione medesima e corredate di:
a) relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in cui deve essere specificata la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali nonché la tipologia dell'intervento di bonifica proposto;
b) documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei manufatti oggetto di interventi;
c) planimetria dei luoghi;
d) progetto esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto;
e) computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico riepilogativo della spesa preventivata.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni dal ricevimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise che provvede entro novanta giorni a fornire alla Commissione tecnica di cui all'art. 3 la relazione tecnica in ordine alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza dell'amianto nei beni e nei siti indicati nella richiesta.
3. La Giunta Regionale approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento che è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 5
Concessione di contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 definiti nella graduatoria di cui all'articolo 4 sono erogati con atto del Responsabile del Servizio Prevenzione e sicurezza secondo le seguenti modalità:
a) primo rateo pari al 30% del finanziamento alla ricezione della comunicazione di inizio lavori e alla presentazione della fidejussione assicurativa di copertura dei costi complessivi di bonifica a favore del Servizio di Sicurezza Sociale;
b) successivi ratei fino alla concorrenza massima dell'80% a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e della documentazione dimostrativa dei costi sostenuti nonché della documentazione tecnico-contabile dimostrativa dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'intervento di bonifica;
c) saldo del finanziamento a seguito della presentazione del verbale di sopralluogo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise che attesti l'avvenuta bonifica, della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio nonché della certificazione di collaudo.

Articolo 6
Funzioni della Provincia

1. Le Province, con il supporto tecnico delle strutture dell'ARPAM, individuano, entro 60 giorni dalla emanazione della presente legge, gli impianti autorizzati allo smaltimento dell'amianto.

Articolo 7
Promozione

1. I Comuni, d'intesa con l'A.R.P.A.M., provvedono a censire una mappa delle situazioni a rischio per la realizzazione di un archivio dati che individui gli edifici con presenza di amianto libero od in matrice friabile.
2. La Regione avvalendosi dell'A.R.P.A.M., promuove nelle scuole campagne di educazione ambientale con lo scopo di informare sulle problematiche connesse alla presenza di fibre di amianto, al suo smantellamento ed al relativo smaltimento.

Articolo 8
Norma Finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio finanziario 2003 in € 150.000 si provvede con la legge approvativa del bilancio per il medesimo anno. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 7 Maggio 2003

Deliberazione Consiglio Regionale MOLISE n. 112 ex verbale n. 15/2008

Ordine del Giorno - collegato all’approvazione del bilancio 2008 - inteso ad impegnare la Giunta regionale a destinare congrui finanziamenti per la bonifica dell’amianto.

Seduta del 30 aprile 2008.

 
IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'Ordine del Giorno, collegato all'approvazione del bilancio 2008 - a firma del consigliere Tamburro - inteso ad impegnare la Giunta regionale a destinare congrui finanziamenti per la bonifica dell’amianto;

UDITO l'intervento del consigliere Tamburro che ne illustra il contenuto e le finalità;

UDITO l'intervento del Presidente della Giunta regionale, Iorio;

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti in aula

DELIBERA

di approvare il seguente Ordine del Giorno:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

vista

la legge regionale 7 maggio 2003, n. 20;

preso atto

che nell'UPB 470 - Prevenzione e tutela dell'ambiente - Capitolo 36696 - "Oneri per interventi urgenti per la bonifica dell'amianto" - L.r. 7.5.2003 n. 20 - non vi sono residui né previsioni di competenza e di cassa;

valutato

il rischio per la salute pubblica determinato sul territorio molisano dalla presenza ancora consistente di manufatti contenenti quantità anche considerevoli di amianto;

ritenuto

che il "rischio amianto" sia argomento dibattuto a livello nazionale e preso atto che la necessità e l'obbligo di realizzare opere o interventi di bonifica sono sanciti da una precisa normativa sul tema;

rilevato

che la Regione Molise, con la legge regionale n.20/2003, concede contributi a favore di soggetti pubblici e privati per interventi di bonifica sull'intero territorio molisano "al fine di salvaguardare la salute dei cittadini ed il risanamento dell' ambiente" ;

attesa

la necessità di finanziare tale tipologia di intervento anche alla luce delle richieste in giacenza,

IMPEGNA

la Giunta regionale a destinare a tale intervento una somma congrua, attingendo eventualmente anche da fondi statali ed europei compatibili;

INVITA

gli assessori competenti a formulare la relativa proposta da sottoporre al Consiglio regionale per gli atti opportuni e consequenziali".

Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

Il Presidente

del Consiglio Regionale

Pietracupa

Consiglieri Segretari

De Camillis e Scarabeo

Il Dirigente

Mauro Vitone

Il Segretario Generale

Luciano Iacobitti

Normative 
regione Piemonte

Delibera Giunta Regionale PIEMONTE 7 aprile 1997, n. 71-18113


Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti.

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
visto l’art. 6 del D.P.R. n. 203/1988, che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto,
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;
valutato che il Decreto legislativo 15.08.91 n. 277 stabilisce che per l’effettuazione di lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti debba essere predisposto un piano di lavoro nel quale devono essere previste adeguate misure per garantire oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori anche la protezione dell’ambiente esterno;
considerato che tale piano di lavoro deve essere presentato al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio ai fini della sua approvazione;
tenuto conto che il Decreto legislativo 17.03.95 n. 114 stabilisce il valore limite in concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera, nonché le procedure ed i metodi di analisi delle emissioni, e che i cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti rientrano nel suo campo di applicazione;
tenuto conto inoltre che tali cantieri hanno una durata limitata nel tempo e comunque predeterminata;
ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti, secondo le modalità indicate nel piano di lavoro approvato dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;
considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;
visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
visto il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
visto il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
la Giunta Regionale, unanime,
d e l i b e r a
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione, per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA, alla Provincia e al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendono installare impianti per la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da apparecchiature, manufatti, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc in stabilimenti espressamente destinati a tale servizio, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’ARPA competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autoriz-zazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA ed al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio la data di messa in esercizio del cantiere, quella della definitiva cessazione delle emissioni in atmosfera, nonché la data prevista per lo smantellamento del cantiere.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello statuto.

Determinazione Dirigente Servizio Risanamento Atmosferico Piemonte 21/05/1998, n. 98: Attuazione del progetto relativo ai L.S.U.: Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (art. 10, Legge n. 257/1992).

(Omissis)

 

IL DIRIGENTE


(Omissis)


Determina:

 


1) di istituire, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 154-21372 del 29 luglio 1997, una apposita Commissione per l'accertamento, mediante prova pratica, dell'idoneità dei soggetti individuati nelle graduatorie realizzate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego (S.C.I.), composta da:
- il Direttore regionale della Direzione sanità pubblica in qualità di Presidente della Commissione;
- il responsabile del Centro regionale amianto;
- il dott. Roberto Terzi in qualità di medico specializzato in igiene e sicurezza del lavoro;
- I'arch. Giovanni Rizzo in qualità di segretario della Commissione;
2) di limitare l'accertamento di cui sopra alle circoscrizioni che hanno individuato un numero di candidati maggiore rispetto al numero indicato nel Piano.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.

Delibera Giunta Regionale n. 51-2180 del 05/02/2000: approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

SCARICA

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

  1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.
  2. La Regione coordina tutti gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

Art. 2

(Obiettivi

  1. Costituiscono obiettivi degli interventi regionali:

a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;

b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;

c) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia;

d) il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto;

e) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;

f) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.

Art. 3

(Competenze della Regione)

  1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione provvede:

a) alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;

b) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto-correlate;

c) all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;

d) all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;

e) all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.

2. Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è istituito presso l'Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 4

(Interventi di bonifica)

  1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.
  2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell' articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).
  3. È data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

Art. 5

(Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)

  1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
  2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
  3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi.

Art. 6

(Informazione alla popolazione)

  1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto. A tal fine la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.

Art. 7

(Piano regionale amianto)

  1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano regionale amianto.
  2. Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
  3. Il piano regionale amianto è articolato nei seguenti punti:

a) censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;

b) censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto;

c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica;

d) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;

e) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;

f) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto.

Art. 8

(Attività di sorveglianza e registrazione)

  1. La Giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto.
  2. La Giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell'esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati.
  3. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire della gratuità degli accertamenti, ad accedere alla documentazione sanitaria relativa e a ricevere le informazioni e i suggerimenti sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.
  4. La Giunta regionale istituisce il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione da amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

a) il tipo di amianto;

b) il luogo dove è presente;

c) il grado di conservazione;

d) il quantitativo presunto;

e) la pericolosità di dispersione delle fibre;

f) il livello di priorità dei tempi di bonifica.

5. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri sono definite dal piano regionale amianto.

Art. 9

(Comunicazioni a carico dei proprietari)

  1. I soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'ASL competente per territorio.
  2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel piano regionale amianto.

Art. 10

(Laboratori)

  1. I laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall' articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, previsti dall'allegato 5 del citato decreto ministeriale

Art. 11

(Contributi per la ricerca e per le attività delle associazioni)

  1. La Giunta regionale concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
  2. La Giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l'amianto ed alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.
  3. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l'entità.

Art. 12

(Contributi per le case di edilizia popolare)

  1. La Giunta regionale concede a favore delle agenzie territoriali per la casa contributi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.
  2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13

(Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva)

  1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all' articolo 1, comma 2, della l. 257/1992, se nell'attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l'ASL competente per territorio.
  2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996.

Art. 14

(Norme di salvaguardia nell'attività di movimentazione e sbancamento)

  1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'articolo 7, comma 3, lettera a), viene predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Art. 15

(Sanzioni)

  1. La violazione dell'obbligo di sospensione dei lavori previsto all'articolo 13, comma 1, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
  2. La mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia previste all'articolo 13, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
  3. La mancata osservanza delle prescrizioni previste all'articolo 14 comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Art. 16

(Vigilanza)

  1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione nazionale in materia, la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge è svolta dalle ASL, dall'ARPA e dagli agenti di polizia locale.

Art. 17

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

  1. La Giunta regionale eroga contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale.
  2. I contributi sono relativi alle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento.
  3. I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti di cui all'articolo 8, comma 2 o se sono affette da mesotelioma. La segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei registri è effettuata antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia.
  4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto.
  5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi

Art. 18

(Clausola valutativa)

  1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.
  2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili:

a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;

b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi maligni hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto;

c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione;

d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASL e di provvedere alla sua rimozione;

e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;

f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.

Art. 19

(Norma finanziaria)

  1. Per l'esercizio finanziario 2008 agli oneri pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DA20011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le disponibilità finanziarie della medesima unità.
  2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui complessivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, pari a 4.300.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti per 3.750.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA10002, per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB SA01001 e per 250.000,00 euro nell'UPB DA20011 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 14 ottobre 2008

Mercedes Bresso

Art. 4 della L.R. 30/2008. Integrazione alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009 - Programma di finanziamento per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di proprieta' pubblica.

BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/10

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di integrare la deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009 - allegato 1 - alla voce “spese ammissibili” precisando che oltre alla rimozione e allo smaltimento sono comprese le spese di trasporto e gli oneri di sicurezza per la bonifica dei materiali contenenti amianto, secondo gli importi e le percentuali stabilite dalla deliberazione stessa;

- di accogliere ulteriori richieste di contributo presentate alla Direzione regionale Ambiente entro il 15 giugno 2010, che potranno essere finanziate nei limiti della disponibilità delle somme impegnate sul bilancio 2009, cap. 229990/2009, e fatta salva la priorità delle richieste

pervenute entro il termine stabilito dalla deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009;

- di precisare che sono da ritenere accoglibili, fatta salva la verifica dei requisiti richiesti per il finanziamento, le richieste di contributo per la bonifica degli edifici scolastici ove i lavori abbiano avuto avvio prima della conclusione della fase istruttoria;

- di stabilire che la presente deliberazione verrà pubblicizzata attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

 

Normative 
regione Puglia

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

(B.U. Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001)

Art. 1

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell’ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d’amianto.

2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l’attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l’osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".

Art. 2

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le Aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte devono pervenire all’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall’amministratore dell’impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell’Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell’individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

1. La Giunta regionale provvede all’individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all’individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell’articolo 2.

2. L’individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L’individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l’applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.

5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell’impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

Art. 4

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all’articolo 2.

2. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana eserciscono gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 5

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

Art. 6

1. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d’individuazione adottati dalla Giunta regionale e l’adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001

 

 

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di misura Sig.ra Luciana Meschini, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti dr. Carlo Di Cillo e dal Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca LIMONGELLI riferisce quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349 è stato approvato dalla Commissione U.E. il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006; 

- con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697 è stato approvato dalla G.R il CdP al POR, definitivamente approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e di seguito modificato in sede di Comitato di Sorveglianza del 02.12.2004; 

- visto il POR Puglia Misura 1.8 azione 4, che prevede l'attività di monitoraggio dei siti inquinati, in attuazione della quale ad oggi è stato sviluppato un progetto di intesa tra Regione Puglia, Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, l'ARPA Puglia, la Sezione Reparto Operativo Aereo Navale del Comando regionale della Guardia di Finanza e il CNR IRSA Sezione di Bari, attraverso il quale è stata eseguita una prima fase, da potenziare, di rilevamento aereo e navale e georefenziazione dei siti potenzialmente inquinanti in Puglia, con successiva attività di sopralluogo ai fini della più specifica caratterizza ione delle aree interessate; 
- considerato che il programma operativo "PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia prevede che il CNR realizzi un programma di rilievi iperspettrali con apparato MIVIS su tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia (ob. 1): Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna; 

- considerato che la collaborazione avviata tra il Ministero dell'Interno, il Servizio di Tutela Ambientale dell'Arma dei Carabinieri ed il CNR, già operativa dal 2002, ha consentito di: 
• effettuare campagne di volo su aree del mezzogiorno, tra cui l'intero territorio regionale della Puglia; 
• elaborare e caratterizzare alcuni tematismi ambientali; 

- considerato che l'iniziativa attivata con il PON Sicurezza può risultare ulteriormente implementata, attraverso lo sviluppo di specifiche indagini di interesse regionale che possono produrre, a partire del lavoro di base prodotto dal PON, un valore aggiunto complessivo alla conoscenza dello stato ambientale del territorio pugliese; 

- considerato che lo strumento messo a punto dal PON Sicurezza può consentire alla Regione di avviare la prima fase per la mappatura dell'arnianto presente sul territorio regionale, corrispondendo cosi anche ad un adempimento richiesto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 109/2003; 

- valutata la proposta operativa di convenzione avanzata dal CNR Istituto Inquinamento Atmosferico per lo sviluppo della specifica attività di rilevazione della presenza di amianto, attraverso l'utilizzo dei rilievi iperspettrali effettuati dal CNR stesso nell'ambito del PON Sicurezza, con le apparecchiature MIVIS, di proprietà dello stesso CNR; 

- considerato, altresi, che l'Istituto Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche dispone di competenze specifiche per la elaborazione delle immagini rilevate dal sensore MIVIS e che tale sensore è dotato di un numero cosi elevato di canali in ripresa contemporanea dal visibile all'infrarosso termico, tale da consentire la rilevazione di numerose caratteristiche ambientali sino alla redazione di cartografie tematiche digitali utili per l'individuazione di tetti e di cumuli di rifiuti contenti amianto; 

- tenuti in debito conto gli orientamenti espressi dai diversi livelli comunitari e nazionali in merito alla integrazione ed al coordinamento dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, nonché i risultati del partenariato avviato in sede di elaborazione dei suddetti programmi, ed in particolare le intese preliminari avvenute in sede di elaborazione del Complemento di programmazione del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" a titolarità del Ministero dell'Interno e del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006; 

- si ritiene utile e necessario sviluppare, con le modalità ed alle condizioni di cui allo schema di convenzione con il CNR Istituto Inquinamento Atmosferico, allegato, nell'ambito del POR Puglia 2000 - 2006, Misura 1.8 azione 4 il progetto "Pre-processamento radiometrico e geometrico delle riprese MIVIS ai fini della mappatura delle coperture di cemento-amianto e dei siti contaminati da amianto"; 

Alla luce di quanto rappresentato, si propone l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e il CNR - Istituto Inquinamento Atmosferico per l'attuazione, nell'ambito del POR Puglia 2000 - 2006, Misura 1.8 azione 4, del progetto "Pre-processamento radiometrico e geometrico delle riprese MIVIS ai fini della mappatura delle coperture di cemento-amianto e dei siti contaminati da amianto" 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L.R. 28/2001 
La copertura finanziaria per gli adempimenti dell'attività conseguente al presente provvedimento, pari a Euro 650.059,20 onnicomprensivi, iva inclusa, è assicurata dai fondi POR 2000-2006 - Misura capitoli di spesa 1091108 (Quota Comunità/Stato), per un importo di Euro 552.550,32 e 1095108 (Quota Regionale) per Euro 97.508,88 - residui di stanziamento 2003. 
L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997." 
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale 

LA GIUNTA 

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio; 

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile di della Misura 1.8 del POR Puglia, del dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti e del Dirigente Responsabile del Settore Ecologia; 

- a voti unanimi espressi nei modi di legge 


DELIBERA 

- Di approvare lo schema di convenzione tra Regione e Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Inquinamento Atmosferico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, per la realizzazione, in attuazione del POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 1.8 - azione 4 "monitoraggio dei siti inquinati" del progetto "Pre-processamento radiometrico e geometrico delle riprese MIVIS ai fini della mappatura delle coperture di cemento-arnianto e dei siti contaminati da amianto", quale estendimento dell'iniziativa assunta in sede di PON Sicurezza con il rilevamento iperspettrale del territorio regionale; 

- Di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti di provvedere ai conseguenti atti contabili a valere sulle risorse del POR Puglia 2000 - 2006 Misura 1.8, nonché alla sottoscrizione della Convenzione con il CNR Istituto Inquinamento Atmosferico, per l'immediato avvio del progetto in questione; 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
- Di notificare il presente provvedimento all'Area delle Politiche Comunitarie. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta 
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola 
CONVENZIONE 
REGIONE PUGLIA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO 


VISTO il Regolamento CE n. 1260 del 21.06.99 recante "Disposizioni generali sui Fondi strutturali" inerente il controllo finanziario degli interventi cofinanziati dall'U.E.; 

VISTA la Decisione C (2000) 2349 dell'8 agosto 2000, con cui la Commissione della Comunità Europea, ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 relativo alla concessione di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che si integra nel Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 in Italia; 

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, con cui la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1697 dell'11.12.2000, esecutiva, ha approvato, documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del P.O.R.; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" a titolarità del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2344 del 13 settembre 2000; 

VISTO il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Regione Puglia in materia di sicurezza, propedeutico alla firma del relativo Accordo di Programma; 

VISTO l'Accordo di Programma tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e le Regioni dell'obiettivo 1, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 22 febbraio 2001, volto a ricercare sinergie e reciproci spazi di integrazione tra il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" ed i Programmi Operativi Regionali; i VISTA la misura 1.3 del Complemento di programmazione del Programma Operativo Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno inerente la lotta alla criminalità ambientale; 


PREMESSO: 

- che il programma operativo "PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" prevede che il CNR realizzi un programma di rilievi iperspettrali con apparato MIVIS su tutte le regioni del mezzogiorno d'Italia (ob. 1): Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna; 
- che la collaborazione avviata tra il Ministero dell'Interno, il Servizio di Tutela Ambientale dell'Arma dei Carabinieri ed il CNR, già operativa dal 2002, ha consentito di: 
• effettuare campagne di volo su aree del mezzogiorno, tra cui l'intero territorio regionale della Puglia; 
• elaborare e caratterizzare alcuni tematismi ambientali; 

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche dispone in proprietà dell'apparato di ripresa iperspettrale MIVIS (Multispectral Visible and Infrared Imaging Spectrometer a 102 canali), della struttura gestionale, interna e in collaborazione con qualificati enti nazionali, nonché del software specifico per il pre-processamento geometrico e radiometrico dei dati iperspettrali MIVIS denominato MIDAS (Multispectral Interactive Data Analisis System); 

- che l'Istituto Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche dispone di competenze specifiche per la elaborazione delle immagini rilevate dal sensore MIVIS e che tale sensore è dotato di un i numero cosi elevato di canali in ripresa contemporanea dal visibile all'infrarosso termico, tale da consentire la rilevazione di numerose caratteristiche ambientali sino alla redazione di cartografie tematiche digitali utili per l'individuazione di tetti e di cumuli di rifiuti contenti amianto; 

CONSIDERATI gli orientamenti espressi dai diversi livelli comunitari e nazionali in merito alla integrazione ed al coordinamento dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali; 

CONSIDERATI i risultati del partenariato avviato in sede di elaborazione dei suddetti programmi, ed in particolare le intese preliminari avvenute in sede di elaborazione del Complemento di programmazione del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" a titolarità del Ministero dell'Interrio e del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006; 

CONSIDERATA l'esigenza di promuovere e sostenere le condizioni di diffusione dell'informazione ambientale per il rafforzamento di una cittadinanza consapevole e per la sicurezza e coesione sociale in Puglia; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
QUANTO SEGUE 

La presente convenzione viene stipulata tra: 

1) La Regione Puglia, in questo atto rappresentata dal Dirigente dell'ufficio Smaltimento Rifiuti dr. Luca Limongelli; 
2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche c.f. 80054330586, part. I.V.A. 02118311006, nell'Interesse dell'Istituto di Inquinamento Atmosferico, Roma, rappresentato dal Direttore Prof. Ivo Allegrini, nato a Monopoli di Sabina (RI) il 16 novembre 1946 e domiciliato per la sua carica presso lo stesso Istituto con sede in Monterotondo Scalo (Roma), Via Salaria km 29,300 C.P.10 - 00016, delegato ad assumere obbligazioni ed a stipulare i relativi contratti attivi con delibera della Giunta Amministrativa del C.N.R. 


Art. 1 
(Premesse) 

Le premesse su esposte e l'allegato Tecnico con annessa parte economica sono patti e vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante della presente convenzione. 


Art. 2 
(Oggetto della Convenzione) La Regione Puglia affida: 

1) al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Inquinamento Atmosferico a cui afferisce il Progetto L.A.R.A. e le strutture ad esso collegate (MIVIS e MIDAS), di seguito denominato CNR (di seguito denominato globalmente soggetto attuatore); 

le attività come di seguito specificato: 
• Preprocessamento radiometrico e geometrico delle riprese. Analisi preliminare, interpretazione delle immagini MIVIS ed estrazione di cartografie tematiche originali, secondo quanto definito nell'allegato tecnico; 
• Elaborazione dei dati finalizzata alla estrazione di una mappa e del relativo data base delle aree caratterizzate dalla presenza di coperture in cemento-amianto e da inquinamenti di amianto; 
• Consegna dei dati derivanti dalla interpretazione ed elaborazione delle immagini legate al presente convenzione e di quelle derivanti da altre attività collaterali, nella logica di un mutuo scambio di informazioni e di creare le opportune sinergie. 


Art. 3 
(Comitato di Coordinamento) 

La responsabilità dell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione è affidata ad un Comitato di Coordinamento formato, sulla base delle specifiche competenze, da: un rappresentante della Regione Puglia, un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Inquinamento Atmosferico un rappresentante del CNR-IRSA ed un rappresentante dell'ARPA Puglia, per il necessario raccordo con la Banca Dati Tossicologica e con l'Anagrafe dei siti da bonificare ex. art. 17 del D.M. Ambiente n. 471/99 instituita con deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2004, n. 2026. 

Tali membri eleggono al loro interno un Presidente del Comitato di Coordinamento. Il Comitato provvede inoltre a nominare un Responsabile Tecnico che, seguendo le indicazioni del Comitato di Coordinamento, sovraintende alla pianificazione e al controllo delle attività nonchè alla preparazione dei documenti da sottoporre al Comitato e, quindi, alla Regione Puglia. 

Il Comitato di Coordinamento prende eventuali decisioni in merito ad integrazioni o modifiche degli studi e delle ricerche programmate e, nel caso in cui le integrazioni o le modifiche sopracitate non rientrassero nei contenuti e nelle metodologie previste nella misura citata in premessa, gli eventuali oneri conseguenti saranno oggetto di specifica valutazione e determinazione da parte della Giunta regionale. 


Art. 4 
(Attività di controllo) 

L'attività di controllo sul buon andamento della Convenzione sarà esercitata dalla Regione Puglia a cui il soggetto attuatore faranno riferimento nel sollevare eventuali problemi sorti nel corso dell'attuazione dell'attività affidata ed a cui saranno presentati i propri rapporti annuali di attività. 

La Regione Puglia si impegna a mettere a disposizione del soggetto attuatore le basi di dati esistenti e le informazioni raccolte nelle attività svolte direttamente. Parimenti, il soggetto attuatore sarà tenuto ad armonizzare la propria attività di supporto tecnico-scientifico a quanto definito nell'allegato tecnico. La Regione Puglia ha facoltà di controllare lo svolgimento delle attività in ogni sua fase ed in qualsiasi momento a mezzo dei propri rappresentanti, mediante convocazione di apposite riunioni periodiche del Comitato di Coordinamento previsto all'art. 3. 


Art. 5 
(Impegni del soggetto attuatore) 

Il soggetto attuatore si impegna ad effettuare quanto previsto dall'art. 2 con le proprie organizzazioni operative fornendo tutte le competenze necessarie per dare organicità unitaria alle attività svolte. 
Art. 6 
(Contratti con esterni) 

La Regione Puglia riconosce al soggetto attuatore la possibilità, ove questi lo ritenga necessario per il corretto sviluppo delle attività di bandire borse di studio o attivare contratti di lavoro ed assegni di ricerca per laureati e tecnici, avviare collaborazioni con realtà presenti sul territorio, ai fini dell'esecuzione dei lavori, utilizzando le risorse finanziarie previste dalla medesima Convenzione. 


Art. 7 
(Durata della convenzione) 

Le attività oggetto della presente convenzione avranno la durata fino al 30.04.2006, con decorrenza dalla data stipula della presente convenzione. 

Per motivate cause, fermo restando il corrispettivo definito nel successivo art. 8, la durata della presente convenzione può essere prorogata d'intesa tra le parti. 

La Convenzione è rinnovabile, previo accordo tra le parti e potrà essere estesa allo svolgimento di ulteriori attività previste nel progetto di massima. Eventuali estensioni o rinnovi saranno comunque oggetto di specifici atti deliberativi della Giunta regionale in cui saranno specificati anche gli eventuali importi di spesa. 


Art. 8 
(Corrispettivo) 

Il corrispettivo per le attività specificate nei precedenti articoli, è pari a Euro 650.059,20 IVA inclusa (seicentocinquantamilacinquantanove/20euro), a valere sui Fondi del POR Puglia, Misura 1.8 - azione 4 "monitoraggio siti inquinati". 

La somma messa a disposizione dall'Ente dovrà essere utilizzata per spese riferite al periodo di durata della presente convenzione ed attenere strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto della convenzione stessa. 



Art. 9 
(Modalità di pagamento) 

La Regione Puglia corrisponderà le somme spettanti al soggetto attuatore con le modalità di seguito riportate: 
- 30% dell'importo entro 30 giorni a decorrere dalla firma della presente convenzione, a titolo di prima anticipazione; 
- 60% dell'importo, a titolo di seconda anticipazione, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione relativa al primo stato di avanzamento delle attività da produrre entro il primo anno dall'avvio della presente convenzione, dopo validazione degli uffici regionali competenti con rendicontazione delle spese sostenute relative al 60% delle somme già corrisposte; 
- 10% dell'importo a completamento delle attività ed entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione finale e validazione degli uffici regionali competenti, dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute dal soggetto attuatore in esecuzione delle attività, corredate della relativa documentazione prodotta in copia conforme. 

Le somme indicate sono comprensive di I.V.A. e di ogni altro onere fiscale sopportato dal CNR e saranno corrisposte con accredito sul conto c/c bancario n. 218155 intestato a C.N.R. "Incassi giornalieri da altre dipendenze" Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 6392 presso Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, ABI 01005 CAB 03392 CIN "S" causale: CDS 046 "MIVIS Regione Puglia"; 
La Regione Puglia si rende pienamente garante nei confronti del soggetto attuatore della disponibilità delle somme di cui alla presente convenzione, assumendo tutte le responsabilità rivenienti, nei confronti di fornitori di beni o prestatori d'opera o terzi contrattati, per disfunzioni derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità delle somme pattuite. 


Art. 10 
(Rescissione della Convenzione) 

La rescissione anticipata della presente Convenzione può avvenire soltanto per eventuale manifesta inadempienza da parte del soggetto attuatore, accertata secondo modi e forme previsti dall'art. 3. 
In caso di risoluzione anticipata del rapporto, la Regione Puglia riconoscerà al soggetto attuatore, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute, in base alla convenzione, fino al momento dell'anticipata scioglimento e stabilirà, con determinazione insindacabile, la destinazione dei beni eventualmente acquistati. 


Art. 11 
(Utilizzazione del risultati) 

Il soggetto attuatore ha facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali (Ricerca scientifica e miglioramento qualitativo delle tecniche di osservazione) i risultati dell'attività di ripresa e analisi dei dati MIVIS oggetto della presente convenzione dietro semplice notifica alla controparte. 
Le cartografie tematiche e le banche dati aggiornate, progettate ed implementate restano di proprietà esclusiva della Regione Puglia. 
I dati oggetto della presente Convenzione saranno consegnati, in formato digitale, in duplice copia di cui verrà consegnata la prima alla Regione commissionaria dell'intervento ad integrazione delle attività del PON SICUREZZA, la seconda al Comando Generale Arma Carabinieri per essere destinata al Sistema Ambientale. 
Resta comunque inteso che il contraente dovrà essere sempre menzionato quale Ente finanziatore dell'attività. 
Nelle pubblicazioni, si dovrà esplicitamente dichiarare che il lavoro è stato eseguito nell'ambito della presente convenzione. Almeno due esemplari di tali pubblicazioni, unitamente ad un riassunto delle stesse, dovranno essere inviati alla Regione Puglia. L'utilizzazione dei risultati ottenuti nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà, anche, disciplinata da quanto stabilito all'art. 2, secondo comma, lettera e) della Legge 30/5 1988 n. 186. 


Art. 12 
(Spese di Bollo) 

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico del contraente. 


Art. 13 
(Registrazione) 

La presente Convenzione, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13/86, a cura della parte richiedente. 


Art. 14 
(Rinvio) 

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale. 

Per la Regione Puglia Per il CNR 
Il Dirigente del Settore Gestione Il Direttore 
Rifiuti e Bonifiche f.f. Prof. Ivo Allegrini 
Dott. Luca Limongelli

Deliberazione della Giunta Regionale PUGLIA 14 ottobre 2008, n. 1904
Decreto 12 marzo 2008 “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in Aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. Indirizzi operativi. 

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n° 1, confermata al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue l’Ass.Barbieri: 

Il Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 “Attuazione delle direttive CEE ...omissis..., in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990 n. 212”, all’art. 34 “Lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto”, ha stabilito, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno, che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero dei materiali contenenti amianto. 
L’art. 9 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 ha stabilito che “Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione sui rischi che indichi: ... omissis...”. 
Con la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, all’art. 1, comma 20, ha previsto che ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla sopra citata Legge n. 257/92 sono valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15/06/2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle Aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Con Decreto 12 marzo 2008, “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della Legge n. 247/07 concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale”, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali da parte dell’INAIL, il rilascio di apposita certificazione da parte della Azienda ASL territorialmente competente. 
Tale certificazione, rilasciata dalle AA.SS.LL. ex art. 2, comma 2, del citato Decreto, determina la data di avvio dell’azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica. 
Per la problematica che qui interessa, lo scrivente Settore ha già fornito ai Direttori SPESAL indicazioni operative in merito alla applicazione del Decreto Ministeriale 12 marzo 2008. 
Tuttavia, in considerazione delle criticità rappresentate da alcune ASL e nel rispetto degli interessi dei soggetti la cui attività lavorativa comporta esposizione a materiale contenente amianto, e. al fine di uniformare le procedure a livello regionale, è necessario predisporre degli Indirizzi Operativi che integrino, a parere del Settore, almeno le seguenti valutazioni: 
a) L’esposizione dei singoli operatori a materiale contenente amianto nelle realtà produttive individuate dagli atti di indirizzo Ministeriali non può essere sempre facilmente codificata, a causa della mobilità interna dei singoli operatori che sono spesso adibiti a differenti mansioni all’interno della stessa area produttiva e a causa della possibile presenza dei suddetti materiali in aree di lavoro contigue nell’ambito del medesimo reparto. Quanto sopra rappresentando in tal modo un possibile rischio ambientale, a causa delle dimensioni Aziendali particolarmente ampie e per la individuazione del reparto come unità minima di riferimento. 

b) In considerazione della estensione e delle complessità organizzative di talune Aziende, permangono criticità in riferimento alla genericità dei dati contenuti nelle relazioni annuali di cui all’art. 9 della Legge n. 257/92 soprattutto per quanto attiene i semplici interventi di manutenzione ordinaria in presenza di amianto. Più utile in questa fattispecie potrebbe essere l’analisi di quanto contenuto nei Piani di Lavoro ex art. 34 D.L.vo n. 277/91. Infatti, il semplice riferimento all’avvio delle attività di bonifica all’interno di aree produttive e/o singoli reparti di grandi dimensioni non escluderebbe ulteriori esposizioni significative all’amianto. 
Pertanto, al fine del rilascio delle certificazioni richieste dal D.M. sopra citato si dovrà tenere conto: 
1. dell’estensione e delle caratteristiche dei singoli reparti o delle aree produttive, individuati dagli atti di indirizzo ministeriali, all’interno delle quali è presente il materiale contenente amianto; 
2. dell’eventuale presenza di materiale contenente amianto nelle postazioni di lavoro contigue a quelle bonificate nell’ambito del medesimo reparto; 
3. della data di avvio delle operazioni più significative degli interventi di bonifica effettuati all’interno del singolo reparto o dell’area produttiva. 

Per tutto quanto sopra, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione degli “INDIRIZZI OPERATIVI” di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da numero due fogli dattiloscritti. 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I”. 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Il Dirigente del Servizio 
Dr. Fulvio Longo 


Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) della L.R. 7/97. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA 

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore; 

• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario Istruttore dell’Ufficio 1 e dal Dirigente del Servizio ATP; 

• A voti unanimi espressi nei modi di legge; 
DELIBERA 

1. di adottare, per quanto contenuto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, gli “INDIRIZZI OPERATIVI” di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da numero due fogli dattiloscritti. 

2. di notificare il presente provvedimento a cura del Settore ATP: 
- ai Direttori Generali ASL BA-BAT-BR-LE-TA; 
- al Commissario Straordinario ASL FG; 
- al Direttore Regionale INAIL – Puglia. 

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U. della Regione Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta 
Dr. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

Normative 
regione Sardegna

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22

Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 29 dicembre 2005).


Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge


 Art. 1
Finalità


1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all’attività pianificatoria di cui all’articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplina le modalità e le procedure per l’adozione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di seguito denominato “Piano”.

 


Art. 2
Piano regionale


1. Il Piano, predisposto secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
2. Il Piano contiene le linee di indirizzo generale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, e prevede:
a) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle province, ai comuni, alle aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;
b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari di siti, locali o edifici contenenti amianto libero o in matrice friabile, devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l’obbligo della redazione del piano di lavoro e l’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate e per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;
d) la realizzazione di una capillare campagna d’informazione permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.
3. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione triennale; il Piano, inoltre, può essere soggetto a revisione quando la Regione o le province ne accertino la necessità; per la revisione si applicano le procedure previste per l’approvazione.
4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per la gestione dei rifiuti.
5. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto, restano di competenza delle aziende sanitarie locali, o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per quanto attribuito.


Art. 3
Intesa fra Regione ed enti locali


1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo il raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali prevista dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani provinciali.
2. L’intesa di cui al comma 1 riguarda anche i criteri per l’assegnazione alle province, ai comuni, alle aziende sanitarie locali e agli altri organi delle risorse finanziarie previste dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2.



Art. 4
Piani provinciali


1. I piani provinciali prevedono:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto e la relativa bonifica;
b) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
c) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
d) il controllo dell’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) la creazione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.
2. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, trasmette alle province i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani provinciali; le province, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dei criteri e degli indirizzi generali, approvano i piani provinciali che devono essere coerenti ai criteri e agli indirizzi medesimi.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, entro i successivi trenta giorni, verifica la coerenza dei piani provinciali con i criteri e gli indirizzi;
in caso di mancata coerenza invita le province a modificare i piani entro sessanta giorni.
4. In caso di mancata osservanza da parte delle province delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per l’approvazione dei piani o per la modifica degli stessi.



Art. 5
Attuazione dei piani provinciali


1. Compete alle province l’attuazione dei piani provinciali.
2. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza, il sindaco provvede ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).



Art. 6
Programmi di bonifica


1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.
3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.



Art. 7
Contributi


1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per la concessione di contributi agli enti locali e loro consorzi, che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l’ammontare del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento.
2. A valere sulle stesse disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, le amministrazioni provinciali, sentite le amministrazioni comunali, sono autorizzate a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili;
l’ammontare del contributo può essere quantificato fino ad un massimo del 60 per cento delle spese ammesse a finanziamento.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.



Art. 8
Attuazione degli aiuti


1. I contributi previsti dalla presente legge che costituiscono aiuti di Stato sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo la decorrenza del termine per la loro approvazione.



Art. 9

Sorveglianza sanitaria


1. È istituito presso l’Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 16, il Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, la cui organizzazione è dettagliata nel Piano regionale di cui all’articolo 2.
2. L’Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le aziende sanitarie locali della Sardegna, gli ex esposti all’amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.
3. L’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti che possono beneficiare dei controlli sanitari.



Art. 10
Laboratorio di riferimento regionale


1. L’Amministrazione regionale, all’interno dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, individua, fra quelli già esistenti, un laboratorio di riferimento regionale per le analisi sui materiali contenenti amianto, collocato in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
2. Il laboratorio opera anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le Università o altri istituti di ricerca.



Art. 11

Conferenza regionale annuale


1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, indice la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge; alla Conferenza partecipano:
a) gli assessorati regionali e gli enti regionali interessati;
b) il responsabile del Centro operativo regionale;
c) le province;
d) il Consiglio delle autonomie locali;
e) le associazioni degli enti locali;
f) le aziende sanitarie locali;
g) l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, se costituita;
h) le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti a livello regionale;
i) le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto.



Art. 12
Norma finanziaria


1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 600.000 per l’anno 2005;
agli oneri per gli anni 2006 e 2007 e per quelli successivi si provvede mediante la legge finanziaria della Regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005/2007 sono introdotte le seguenti modificazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 600.000
2006 euro —
2007 euro —
mediante la riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A) allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).
in aumento
05 - Difesa dell’ambiente
UPB S05.030
Spese per la redazione e l’attuazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, spese per l’attuazione dei programmi di bonifica e per la concessione dei contributi.
2005 euro 600.000
2006 euro —
2007 euro —
12 - Sanità
UPB S12.041
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente.
2005 euro —
2006 euro p.m.
2007 euro p.m.
UPB S12.055
Osservatorio epidemiologico regionale.
2005 euro —
2006 euro p.m.
2007 euro p.m.
3. Gli stanziamenti previsti in conto della UPB S05.030 non impegnati entro il corrente anno, sono
conservati nel conto dei residui per essere impegnati nell’anno successivo.



Art. 13
Abrogazione


1. È abrogato il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002 (legge finanziaria 2002).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 16 dicembre 2005

Soru

DELIBERAZIONE Regione Sardegna 4 giugno 2008, n. 32/5

Oggetto: Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22. Direttive regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 2 della L.R. n. 22/2005 prevede, che ai sensi del D.P.R. 8

agosto 1994 venga predisposto il piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e

bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

Il Piano dovrà contenere le direttive regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e

bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Pertanto le Direttive

rappresentano lo strumento attraverso il quale la Regione Sardegna intende portare avanti la

propria strategia per la tutela della salute dei cittadini e per risolvere le problematiche ambientali

derivanti dalla presenza dell’amianto nel territorio regionale, nel rispetto delle norme nazionali,

regionali e in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente inoltre che l’attività di programmazione in

materia prevede:

- l’analisi generale del problema con evidenza delle peculiarità del materiale e degli utilizzi che ne

sono stati fatti in passato in campo edilizio e industriale;

- l’inquadramento normativo in materia, a livello nazionale e regionale;

- l’inquadramento del problema legato ai rifiuti contenenti amianto all’interno del più generale

quadro programmatico di gestione dei rifiuti speciali, con individuazione dei siti di smaltimento

autorizzati nell’Isola, le volumetrie a disposizione negli impianti autorizzati e, sulla base di una

stima dei quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio regionale, la

valutazione del fabbisogno di ulteriori volumetrie per gli anni a venire;

- l’esplicazione delle modalità di esecuzione e dei primi risultati del censimento degli edifici

pubblici o aperti al pubblico, degli impianti industriali attivi e dismessi e degli edifici privati,

eseguito dalle Aziende Sanitarie Locali;

1/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/5

DEL4.6.2008

- la descrizione delle modalità di progettazione e realizzazione di un G.I.S. a partire dai risultati

del censimento effettuato;

- l’analisi di alcuni processi di trattamento, trasformazione e inertizzazione dei rifiuti contenenti

amianto, alternativi allo smaltimento in discarica, con particolare attenzione al processo

brevettato dalla Società Aspireco, che già ha operato in tale senso nel territorio regionale nella

bonifica delle discariche abusive di Masangionis e Prunixedda, in Comune di Arborea (OR);

- l’analisi delle problematiche sanitarie connesse all’esposizione ad amianto, attraverso l’esame

di alcuni dati relativi alla situazione in Sardegna;

- le modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli ex esposti

all’amianto;

- la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di

abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica

delle aree interessate e per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al

controllo e alla vigilanza;

- l’indicazione delle strategie di comunicazione e informazione sul problema;

- l’indicazione delle risorse associate ad interventi per la bonifica da amianto realizzati in

Sardegna nel biennio 2006-2007 e programmazione finanziaria regionale in materia per il

quadriennio 2008-2011;

- la modalità di indizione e organizzazione della Conferenza regionale annuale prevista dall’art.

11 della L.R. n. 22/2005.

L’emanazione delle Direttive regionali potrà consentire:

- la predisposizione dei piani provinciali così come previsto all’art. 4 della L.R. n. 22/2005;

- il finanziamento in favore degli enti locali e degli enti pubblici economici del programma

straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua nei quali sia presente

amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter determinare il rilascio di fibre e

di polveri;

- la concessione alle Amministrazioni provinciali delle risorse finanziare, per gli interventi di

bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche;

2/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/5

DEL4.6.2008

- la concessione alle Amministrazioni provinciali delle risorse finanziare necessarie per gli

interventi di bonifica da amianto negli immobili dei privati cittadini con le procedure di bando

pubblico.

Le Direttive regionali sono state redatte dal gruppo di lavoro costituito da personale della Direzione

del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio e da personale medico del dipartimento di

prevenzione delle ASL 8 e ASL 6 nominati dalla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene,

Sanità e dell’Assistenza Sociale.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente che le risorse finanziare per

l’attuazione delle direttive mediante piani annuali d’intervento, sono allocate nel bilancio di

previsione per l’anno finanziario 2008 (U.P.B. S04.06.002 - S04.06.003 Capitoli SC04.1296,

SC04.1315, SC04.1316 e SC04.1318) e nel bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2011, per un

importo complessivo di € 35.640.000.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto con

l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e acquisito il parere di concerto

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espresso in seduta

di Giunta, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha

espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare le Direttive regionali per la redazione del piano regionale di protezione,

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti

dall’amianto, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente affinché attivi le procedure per la

trasmissione delle Direttive regionali per la redazione del piano regionale di protezione,

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti

dall’amianto, alle Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei piani provinciali di

competenza.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

Normative 
regione Sicilia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, relativa a: a Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto »;

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, citata;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

Per i motivi indicati in premessa, è disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, relativa a: « Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dallo amianto ».

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Palermo, 27 dicembre 1995.

 

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione

siciliana, addì 23 gennaio 1996.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 28.

 

Allegati

 

Deliberazione n. 555 del 22 dicembre 1995 della Giunta regionale « Legge 27 marzo 1992, n. 257: Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto».

 

La Giunta regionale

 

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il proprio regolamento interno; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257; Visto, in particolare, L'art. 10 della richiamata legge n. 257/92, che prevede l'adozione entro 180 giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5 della medesima legge di un a Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dallo amianto »;

Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dallo amianto, previsto dall'art. 10 della richiamata legge n. 257/92;

Visti, inoltre, l'art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994, che prevedono l'armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la nota n. 336/07723/26462 del 21 dicembre 1995, con la quale gli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità trasmettono il piano di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Allegato « A »);

Considerato che in merito alle normative e metodologie tecniche di applicazione degli articoli 6 e 12 della citata legge n. 257/92, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, gli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità di concerto hanno emanato la circolare n. 798 del 17 marzo 1995, che già prevede una serie di interventi di carattere operativo come ad esempio il censimento, le modalità di intervento, le emergenze ed i programmi di controllo;

Ritenuto, in assenza di una specifica normativa procedurale prevista dalle norme vigenti, ed ai fini della formazione del piano in tutte le sue parti e della definitiva adozione, di seguire il seguente iter:

a) adottare il piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, predisposto di concerto dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità;

b) dare mandato agli Assessori regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità di elaborare - entro il 30 settembre 1996-specifiche norme tecniche di attuazione previste dal piano regionale, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 « Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto » dagli artt. 7 e 8 . Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro », dall'art. 9 comma I « Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica » e comma 2 « Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle province sulle attività di smaltimento dei rifiuti » del citato D.P.R. 8 agosto 1994;

c) esprimere parere favorevole alla costituzione, con decreto del Presidente della Regione, di un apposito gruppo di lavoro interassessoriale che avrà funzioni di coordinamento e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia;

d) le norme tecniche predisposte dal gruppo di lavoro interassessoriale ed il piano nel suo complesso, saranno approvati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

e) avvio della fase operativa e messa a regime del piano;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per la sanità,

 

Delibera:

 

-di adottare, per le motivazioni in premessa specificate, il « Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto » predisposto dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità allegato « A » alla presente deliberazione; -di dare mandato agli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità di predisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996, le specifiche norme tecniche di attuazione previste dal piano regionale, con particolare riferimento a quanto stabilito, dagli artt. 5 e 6 « Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto », dagli artt. 7 e 8 « Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro », dall'art. 9 comma 1. « Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica 2 « Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle province sulle attività di smaltimento dei rifiuti » del D.P.R. 8 agosto 1994;

- di esprimere parere favorevole alla costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale che dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 1996, un unico documento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dal D.P.R. 8 agosto 1994. Il gruppo di lavoro avrà compiti di coordinamento e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia, curerà la formulazione della proposta del piano di riparto delle somme destinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n marzo 1992, n. 257 e sarà composto da funzionari che si occupano della materia:

·       tre funzionari dell'Assessorato regionale della sanità;

·       tre funzionari dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

·       un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria;

·       un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

·       un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca, segnalati dai rispettivi Assessori;

·       un rappresentante del Laboratorio igiene e profilassi Reparto medico di Palermo;

·       un rappresentante del Laboratorio igiene e profilassi Reparto chimico di Palermo, segnalati dall'Assessore regionale per la sanità;

·       un rappresentante dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;

·       un rappresentante della Presidenza della Regione; segnalati dal Presidente della Regione.

 

Il Segretario: Impastato

Il Presidente: Graziano

 

Allegato A

 

Al Presidente della Regione

Segreteria di Giunta

 

La legge 27 marzo 1992, n. 257 (« Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ») prevede, all'articolo 10, L'obbligo per le regioni di adottare « piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto » entro 180 giorni dalla data di emanazione di un apposito decreto (D.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana del 26 ottobre 1994), contenente specifici atti di indirizzo e coordinamento per regioni e province autonome.

L'articolo 16 (commi 2 e 3) della legge n. 257/92 stabilisce, inoltre, per la realizzazione dei piani di cui sopra, la concessione di contributi a carico dello Stato pari a 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Tuttavia le inadempienze da parte dello Stato - e cioè la mancata emanazione delle molteplici norme attuative previste dalla legge – non hanno consentito l'utilizzo delle somme stanziate per gli anni 1992 e 1993, mentre è in atto una corsa contro il tempo per evitare che vadano perduti anche i contributi relativi al 1994.

E' previsto in merito che la ripartizione fra le regioni di tale stanziamento avvenga con un D.P.C.M. - già sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni in data 8 giugno 1995 ed oggi in fase di approvazione che definisce le modalità per l'erogazione di tali contributi e sulla base di criteri oggettivi (estensione territoriale, popolazione presenza di attività a rischio), assegna alla Sicilia la somma di L. 586.204.000.

Dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza Stato – Regioni è anche emerso che, affinché le regioni possano fruire di tale finanziamento, è necessario che da queste venga approvato entro il 1995 - il Piano di cui all'art. 10 della legge n. 257/92. Va infine segnalato che dare tempestivamente seguito agli adempimenti previsti dalla legge - cosa che rappresenta un obbligo cui prima o poi tutte le regioni devono comunque ottemperare - permetterebbe alla Regione Sicilia di avere le carte in regola per fruire immediatamente di nuovi stanziamenti dello Stato destinati a supportare ed incentivare le attività di rimozione e bonifica dell'amianto.

Si propone, pertanto, L'approvazione urgente della delibera e del piano  Allegati alla presente.

 

RELAZIONE

 

La legge 27 marzo 1992, n. 257 (« Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ») prevede, all'articolo 10, L'obbligo per le regioni di adottare « piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ». La legge prevede diverse specifiche norme di attuazione: alcune di queste sono state emanate negli ultimi mesi altre sono invece ancora allo studio della Commissione nazionale amianto prevista dallo art. 4 della legge n. 257/92.

Il D.P.R. 8 agosto 1994 ad esempio, che riporta specifici « Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dello ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto », avrebbe dovuto essere emanato entro il settembre 1992 ma è stato pubblicato solo in data 26 ottobre 1994. Altre norme devono ancora essere emanate, come ad esempio quelle di approvazione di « disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982 ».

In merito alle normative e metodologie tecniche di applicazione degli articoli 6 e 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, gli Assessorati sanità e territorio e ambiente hanno già emanato - nelle more della predisposizione del Piano predetto - la circolare n. 798 del 17 marzo 1995, che già prevede una serie di interventi di carattere operativo, come ad esempio il censimento, le modalità di intervento, le emergenze ed i programmi di controllo.

L'articolo 16 (commi 2 e 3) della legge n. 257/92 stabilisce, per la realizzazione dei piani di cui sopra, la concessione di contributi a carico dello Stato pari a 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Tuttavia le inadempienze da parte dello Stato - e cioè la mancata emanazione delle norme attuative previste dalla legge - non hanno consentito l'utilizzo delle somme stanziate per gli anni 1992 e 1993, mentre è in atto una corsa contro il tempo per evitare che vadano perduti anche i contributi relativi al 1994.

E' previsto in merito che la ripartizione fra le regioni di tale stanziamento avvenga con un D.P.C.M. - già sottoposta al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato. Regioni in data 8 giugno 1995 ed oggi in fase di approvazione che definisce le modalità per l'erogazione di tali contributi e, sulla base di criteri oggettivi (estensione territoriale, popolazione, presenza di attività a rischio), assegna alla Regione Sicilia la somma di L. 586.204.000. Dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza Stato - Regioni è anche emerso che, affinché le regioni possano fruire di tale finanziamento, è necessario che da queste venga approvato - entro il 1995 - il Piano di cui all'art. 10 della legge n. 257/92.

Il Piano che si propone pertanto di approvare si articola in diversi punti - così come previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994 - ed in due distinte fasi temporali.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE


Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale vengono emanati gli atti di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Visto il D.M. 6 settembre 1994, che fissa le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 6, comma 3, della legge n. 257/92;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, di attuazione della direttiva n. 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1996, che fissa norme e metodologie tecniche integrative per gli interventi di bonifica dell'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 257/92;
Visto il piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, adottato con D.P.Reg. del 27 dicembre 1995;
Considerato che l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che i rifiuti di amianto debbano essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato;
Considerato, inoltre, che l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994 prevede che lo smaltimento dei rifiuti di amianto possa avvenire in impianti autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione dell'impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni tecniche;
Considerato, altresì, che l'art.6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/82, è consentito lo smaltimento anche in discarica di seconda categoria di tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi e previa adozione, anche in sede autorizzativa, di specifiche norme tecniche e di gestione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che ha abrogato il D.P.R. n. 915/82 e ha modificato la classificazione dei rifiuti, facendo rientrare la maggior parte dei rifiuti di amianto fra i rifiuti speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto e dei rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici classificati come rifiuti speciali pericolosi;
Vista la circolare 11 giugno 1997 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, contenente direttive riguardanti l'applicazione del decreto legislativo n. 22/97;
Visto l'art.57 del decreto legislativo n. 22/97, che fa salve tutte le norme regolamentari e tecniche esistenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, fino all'adozione delle nuove norme tecniche attuative previste dallo stesso decreto;
Considerato che da parte dei Ministero dell'ambiente non sono ancora stati emanati i disciplinari tecnici previsti dall'art. 6, comma 4, della legge n. 257/92, relativi alle modalità di trasporto, trattamento, imballaggio, deposito e ricopertura in discarica dei rifiuti di amianto, e restano quindi in vigore le specifiche tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 ed al D.P.R. 8 agosto 1994;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, che conferma l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto;
Considerato che pervengono con sempre maggiore frequenza a questa Amministrazione istanze, da parte di soggetti pubblici e privati, per avere indicazioni precise in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto, con particolare riferimento ai rifiuti di amianto in matrice cementizia;
Visto il piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) che al punto 2 prevede, in via transitoria, l'elaborazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di un programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza (Programma di emergenza);
Considerato che il programma di emergenza di cui sopra è ancora in fase di approvazione;
Considerato, inoltre, che una rilevante frazione dei rifiuti contenenti amianto, in base alle norme vigenti e nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, può essere smaltita in discarica per inerti;
Visti l'art. 20 del decreto legislativo n. 22/97, secondo il quale alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, e l'art. 21 (comma 1) dello stesso decreto, secondo il quale le province predispongono "Piani di gestione dei rifiuti";
Visto l'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che delega alle province regionali l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti speciali inerti;
Considerato che alcune province, nelle more dell'attivazione del piano regionale amianto e del programma di emergenza, si stanno attivando per consentire lo smaltimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide in discarica per inerti di tipo 2A;
Considerato, inoltre, che viene richiesto a questo Assessorato di esplicitare le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto a bassa pericolosità;
Ritenuto, nelle more della attivazione del piano regionale amianto e del programma di emergenza, che sia necessario dare direttive relativamente alle prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
Acquisto il parere favorevole, per gli aspetti sanitari, dell'Assessorato regionale della sanità;



Decreta:

Art. 1


Le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante di questo decreto.



Art. 2


Le prescrizioni di cui all'articolo precedente restano valide fino all'emanazione del programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza, previsto al punto 2 del piano approvato con D.P.Reg. 27 dicembre 1995.
Palermo, 12 novembre 1998.

 

LO GIUDICE 



Allegato 1


CRITERI DI MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIA O RESINOIDE MEDIANTE INTERRAMENTO IN DISCARICA DI TIPO 2A - PRESCRIZIONI MINIME
Caratteristiche degli impianti
I rifiuti contenenti amianto (RCA) in matrice cementizia o resinoide potranno essere conferiti in discarica di tipo 2A solo se provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, e a condizione che questo avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle discariche nelle quali è consentito l'interramento dei RCA in matrice cementizia o resinoide, nelle more dell'emanazione delle specifiche norme tecniche di attuazione previste dall'art. 6, (comma 4), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e nella attesa dell'approvazione ed attuazione del piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si fa riferimento a quanto previsto in merito dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del D.P.R. n. 915/82 per le discariche di seconda e terza categoria, e dal D.P.R. 8 agosto 1994.
Criteri di coltivazione e gestione
Fatte salve tutte le prescrizioni previste per le discariche dalla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (o dalle eventuali norme sostitutive emanate ai sensi del decreto legislativo n. 22/97), dovrà comunque essere elaborato, sia nel caso di impianti esistenti sia nel caso di nuovi impianti, uno specifico piano di gestione per lo smaltimento dei RCA.
La discarica (o la specifica sezione dedicata ai RCA) dovrà, inoltre, essere coltivata ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee di spessore conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione. Settori e trincee destinati a ricevere i rifiuti di amianto non dovranno essere realizzati su terreni ad elevata permeabilità.
Le coltivazioni dovranno essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi.
Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno (o altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno) non inferiore a 20 cm., in modo da ottenere una sistemazione stabile dell'area. Per la ricopertura delle trincee si dovrà evitare di utilizzare materiali ad elevata permeabilità.
Particolari cautele dovranno essere poste in essere per evitare:
—  la rottura degli involucri protettivi;
—  la dispersione da parte del vento di polveri provenienti da sacchi e dagli involucri.
Per gli impianti già autorizzati potranno essere concesse deroghe parziali e temporanee alle prescrizioni di cui sopra – garantendo, comunque, il rispetto della salute pubblica e dell'ambiente – per consentire lo smaltimento dei RCA durante la fase di adeguamento dei progetti e dei piani di gestione.
E' obbligatorio l'uso di registri giornalieri di presa in carico deiRCA.
Protezione dei lavoratori
Si applicano le disposizioni vigenti in materia di informazione e protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro. In particolare si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/91 al capo I (Norme generali), art. 5, comma 2, ed al capo III (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro), agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Il piano di gestione – che dovrà essere sottoposto alla A.U.S.L. competente per territorio per le valutazioni relative agli aspetti di tutela igienico-sanitaria dei lavoratori – dovrà inoltre prevedere una procedura di emergenza da seguire nell'eventualità di rotture accidentali degli imballaggi con i RCA, con riferimento in particolare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/91, capo III, agli artt. 31, 32 e 33.
In caso di incidente valgono inoltre le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ai piani di emergenza di cui all'art. 4 del predetto decreto.
Sistemazione finale
La sistemazione finale dell'area dovrà essere conforme a quanto previsto in merito dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del D.P.R. n. 915/82.
Dovrà, comunque, essere prevista una copertura effettuata con un apporto di almeno un metro di terreno – o di altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno, che non sia caratterizzato da elevata permeabilità – ed il ripristino dell'area in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione.
Dovranno essere imposti dei vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
(98.48.2543)

Normative 
regione Toscana

Delibera Consiglio Regionale TOSCANA 8 aprile 1997, n. 102
Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.P.R. 8 agosto 1994.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 e specificamente l'art. 10 che prevede l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di un piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994 con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e di coordinamento all'attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 10 della succitata legge 27 marzo 1992, n. 257;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
Visto il D.P.C.M. 16 novembre 1995 "Ripartizione di contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualità 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10, L. n. 257/1992" che, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, della L. n. 257/1992, decreta, all'art. 1, la ripartizione dei contributi per la realizzazione dei piani ex art. 10, ammontanti a lire 8.000.000.000 per l'annualità 1994, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri della estensione territoriale, della popolazione presente, e della consistenza di determinate attività produttive;
Atteso che gli artt. 2 e 3 del succitato D.P.C.M. decretano che il Ministero dell'industria provvederà al trasferimento dei finanziamenti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in due momenti distinti e precisamente, una quota alla comunicazione del piano previsto dall'art. 10, L. n. 257/1992 ed una quota alla comunicazione del programma dei corsi di formazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994;
Preso atto che, in base alla ripartizione dei Fondi prevista nell'allegato A del D.P.C.M. 16 novembre 1995, alla regione Toscana è attribuito un finanziamento di lire 503.520.000 ripartito nelle seguenti quote: lire 237.896.000 alla presentazione del piano ex art. 10, L. n. 257/1992 e lire 265.624.000 alla comunicazione del programma dei corsi di formazione di cui all'art. 10, D.P.R. 8 agosto 1994;
Considerato che i contenuti del piano sono stati discussi e definiti anche nell'ambito del Coordinamento tecnico delle regioni;
Atteso che in ordine agli adempimenti di cui sopra, su parere del Comitato tecnico di programmazione, è stato istituito, con decreto del Coordinatore del dipartimento sanità e politiche per la salute n. 6507 del 30 settembre 1996, un gruppo tecnico misto, composto da rappresentanti del dipartimento sanità ed ambiente della regione Toscana, da tecnici dell'ARPAT e da tecnici dei dipartimenti di prevenzione di alcune Aziende USL toscane, avente il compito di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 della L. n. 257/1992 e dal D.P.R. 8 agosto 1994;
Vista la proposta di Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto predisposta dal gruppo tecnico misto di cui al decreto del Coordinatore del dipartimento sanità e politiche per la salute n. 6507 del 30 settembre 1996;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Ritenuto che il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, individuato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 257/1992 e dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, con l'entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 22/1997 necessita di un coordinamento con la normativa di attuazione di tale decreto e che, pertanto i contenuti del piano amianto devono essere attuati in via transitoria fino al completo recepimento della normativa del D.Lgs. di riordino della materia relativa ai rifiuti attraverso i previsti provvedimenti statali e regionali;
Considerato di adottare in via transitoria il Piano amianto, prevedendo, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del citato D.Lgs. n. 22/1997, di apportare nei termini ivi previsti gli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa quadro;
Delibera
1) Di approvare il Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto allegato alla presente deliberazione sub lett. "A" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le parti del piano di cui al punto 1, relative allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dei siti hanno validità transitoria fino all'adozione dei provvedimenti di recepimento della normativa contenuta nel D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 e comunque non oltre il termine previsto dal comma 7 dell'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 22/1997;
3) di dare mandato alla Giunta regionale di trasmettere il piano suddetto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per accedere ai finanziamenti stanziati dal D.P.C.M. 16 novembre 1995;
4) di pubblicare la presente deliberazione ed il suo allegato sub lett. "A" sul Bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 15 marzo 1996, n. 18.
Allegato "A"
Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto della regione Toscana
(art. 10, L. n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994)
Sommario

1 Premessa .......................................................................................................
1. Obiettivi del Piano regionale amianto
1.1 Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto ................
1.2 Censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive ............................................................................................
1.2.1 Censimento anni 1988-1991 ...........................................................................
1.2.2 Censimento anno 1993 ...................................................................................
1.2.3 Relazioni ex art. 9, L. n. 257792 - Dati di sintesi relativi agli anni 1988/1995 ..
1.2.4 Registrazione degli attuali esposti ad amianto in Toscana ..............................
1.2.5 Archivio regionale dei mesotelioma maligni della pleura .................................
1.3 Censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica .....
1.4 Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti ...............................................................................
1.5 Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ...............................................................................
1.6 Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto ....................................................................
1.7 Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro .....
1.8 Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto ..........................................................................................................
1.9 Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto ...........
1.10 Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione .................................................................................................
1.10.1 Formazione a carattere nazionale ...................................................................
1.10.2 Formazione del personale delle Aziende USL e dell'ARPAT ...........................
1.10.3 Formazione per dirigenti e per lavoratori addetti ad operazioni di bonifica e rilascio dei relativi titoli ...................................................................................
1.10.4 Contenuti di massima dei corsi di formazione per dirigenti e per lavoratori addetti ad operazioni di bonifica .....................................................................
1.11 Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo .........
1.11.1 Centro di riferimento per l'amianto ..................................................................
1.11.2 Controllo di qualità ..........................................................................................
1.12 Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ..................................................................
2. Le risorse, gli strumenti ed i tempi per l'attuazione del Piano regionale amianto ..........................................................................................................

Parti tecniche

Parte I - Il quadro normativo di riferimento .....................................................
Parte II - Protocolli tecnici ...............................................................................
Parte III - Piani mirati
Parte IV - Fac-simile di scheda per autonotifica della presenza di amianto in matrice friabile negli edifici .............................................................................
Parte V - Stima delle esposizioni a fibre di amianto aerodisperse (a solo fine epidemiologico) ..............................................................................................
Parte VI - Indirizzi per l'elaborazione dei regolamenti dei comuni attinenti le modalità di rimozione e di raccolta di materiali contenenti amianto provenienti da utenze civili ...............................................................................................
Parti tecniche dell'Allegato "A"
Parte I
Il quadro normativo di riferimento
Le norme di protezione dei rischi per la salute associati all'esposizione dell'amianto sono rappresentate da un lato da un articolato quadro di leggi nazionali e dall'altro, per la parte più operativa, dai Piani regionali amianto che le regioni devono predisporre.
Norme nazionali
Le principali leggi a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dal rischio di contaminazione da amianto sono le seguenti:
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
"Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 75/493 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
Comitato interministeriale - Deliberazione 27 luglio 1984
"Disposizione per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".
Ordinanza 26 giugno 1986 - Ministero della sanità
"Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono".
Circolare 1° luglio 1986, n. 42 - Ministero della sanità
"Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'O.M. 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono".
Circolare 10 luglio 1986, n. 45 - Ministero della sanità
"Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati".
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215
"Attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
"Attuazione delle direttive n. 880/1107/CEE n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212".
Legge 27 marzo 1992, n. 257
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
D.P.R. 8 agosto 1994
"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
D.M. sanità 6 settembre 1994
"Normative e metodologie di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Circolare 12 aprile 1995, n. 7 - Ministero della sanità
"Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994".
D.M. sanità 26 ottobre 1995
"Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili".
D.M. sanità 14 maggio 1996
"Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), L. n. 257/1992".
Al momento mancano ancora importanti norme attuative della legge n. 257/1992, in particolare per quanto attiene:
- le problematiche collegate all'innocuizzazione dei rifiuti contenenti amianto;
- la valutazione della nocività dei materiali sostitutivi dell'amianto;
- la definizione dei criteri valutativi del rifiuto con amianto, ai fini del suo smaltimento in discarica.
Parte II
Protocolli tecnici
1. Rimozione e manipolazione di prodotti in cemento amianto
2. Lavorazione di amianto o di prodotti che lo contengono
3. Gestione dei cantieri di bonifica dei materiali friabili contenenti amianto
4. Manipolazione di prodotti contenenti amianto nelle autofficine
5. Lavori di manutenzione da effettuarsi in navigazione su materiali contenenti amianto
1. Rimozione e manipolazione di prodotti in cemento amianto
Obiettivi
La finalità di questo lavoro è quella di fornire ai servizi un'indicazione sulle modalità operative, sulle misure di prevenzione primaria da far adottare e sui controlli da effettuare in caso di demolizione o lavori di ristrutturazione che comportano la manipolazione di coperture, pareti, tubazioni, contenitori per fluidi, ecc., in cemento amianto comunemente detto "Eternit".
Il presente documento è composto da un'introduzione, da un Protocollo tecnico, da una postilla per le opere di manutenzione su materiali già installati e da un capitolo sullo smaltimento dei rifiuti. Il contenuto del presente documento può essere utilizzato dai servizi territoriali delle Aziende USL per la valutazione di piani di lavoro ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 277/1991 (Rimozione di materiali contenenti amianto), per l'espressione di pareri su nuovi insediamenti produttivi e/o civili e durante l'attività di vigilanza.
Introduzione
Il cemento amianto è ottenuto da un impasto di cemento con fibra di amianto in ragione di circa il 15% in peso.
Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno) in ragione di circa il 30% sul totale della fibra. Il cemento amianto è considerato, da nuovo, un materiale compatto, in grado cioè di rilasciare cospicue quantità di fibre solo se lavorato con utensili ad alta velocità.
Modeste quantità di fibre possono essere comunque rilasciate durante la manipolazione, la lavorazione con utensili manuali e la rottura accidentale. L'invecchiamento dovuto agli agenti atmosferici e favorito dall'acidità delle piogge fa sì che il cemento in parte si dissolva liberando fibre di amianto.
In caso di esposizione ad alte temperature a seguito di incendi si verifica uno sbriciolamento ed un aumento della friabilità del materiale.
In campo di coperture industriali questo materiale è stato fino ad oggi il più usato per varie peculiarità, quali il modesto costo, la buona rispondenza alle caratteristiche richieste per una copertura di tipo industriale e la facilità di installazione. Per contro vari infortuni anche mortali per caduta sono occorsi a lavoratori in conseguenza dello sfondamento delle coperture, in corso di interventi sulle stesse.
Premessa
Con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 sono vietate, a far data dal 28 aprile 1994, la produzione e la commercializzazione di prodotti in cemento amianto, quali lastre piane o ondulate, tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi ad uso civile e industriale.
L'esposizione a fibre di amianto aerodisperse causa un aumento del rischio di contrarre tumori nell'uomo (in particolare mesoteliomi e tumori polmonari) e può determinare l'insorgenza di fibrosi polmonari (asbestosi).
L'OMS riconosce l'impossibilità d'individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria al di sotto della quale si abbia un rischio nullo per la popolazione esposta.
Le indicazioni che seguono si riferiscono alle misure tecniche da adottare nelle lavorazioni in cui si ha manipolazione di materiali in cemento-amianto quali la rimozione e opere di manutenzione.
Il contenuto tecnico del Protocollo, ad integrazione degli articoli del D.Lgs. n. 277/1991, deriva da norme di buona tecnica riconosciute internazionalmente e dalla seguente normativa:
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.P.R. 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- D.M. 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L. n. 257/1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive n. 8913911 CEE, n. 8916541 CEE, n. 8916551 CEE, n. 8916561 CEE, 9012691 CEE, n. 9012701 CEE, 9013941 CEE, 9016791 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
1. Informazioni generali
Il datore di lavoro che sia incaricato o che intenda effettuare lavori di demolizione, di rimozione e di trattamento superficiale di materiali contenenti amianto quando quest'ultimo preveda operazioni di preparazione della superficie, deve predisporre un piano di lavoro e trasmetterlo alla U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della USL competente per territorio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dei lavori nel caso che in detti lavori siano impiegati lavoratori a lui subordinati.
Il cantiere può essere aperto e concluso solo dopo avere ottenuto rispettivamente l'autorizzazione di apertura e chiusura da parte della USL competente.
Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione i lavori possono iniziare, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti. La ditta è tenuta comunque a comunicare la data effettiva dell'inizio dei lavori, prima dell'avvio degli stessi.
I datori di lavoro devono rendere periodicamente edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti.
La conoscenza relativa ai modi di prevenire i danni dovrà comprendere anche l'informazione sulle modalità operative da seguire nella manipolazione, nell'uso dei sistemi di protezione ambientale e personale e nell'igiene individuale. A tal fine i lavoratori potranno frequentare corsi formativi allo scopo predisposti.
E' utile ricordare che l'inosservanza degli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. n. 277/1991 è sanzionata penalmente.
Le aziende che effettuano lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto, hanno inoltre l'obbligo di relazione ex art. 9, L. n. 257/1992, e di notifica ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956, alla USL competente qualora compiano lavori di ampliamento, ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso degli ambienti di lavoro, eseguiti a conclusione dei lavori di bonifica dell'amianto.
2. Informazioni che il piano di lavoro deve contenere
A) Committente dei lavori
Generalità del proprietario, e/o affittuario, e/o usufruttuario, dell'edificio o struttura interessata dai lavori.
B) Ditta che esegue i lavori ed eventuali ditte subappaltatrici
Ogni ditta deve fornire:
1) contratti di appalto e subappalto;
2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) partita IVA;
4) generalità anagrafiche complete del legale rappresentante, dirigenti e preposti;
5) elenco nominativo dei dipendenti e loro mansione lavorativa;
6) schede personali degli eventuali accertamenti sanitari periodici;
7) elenco nominativo degli addetti al cantiere;
8) libro matricola;
9) copia del registro infortuni generale e dell'unità locale.
C) Organigramma di cantiere
Deve riportare chiaramente i diversi ordini e ambiti di responsabilità, dal direttore dei lavori ai vari dirigenti e preposti, anche delle ditte subappaltatrici, con indicate le generalità anagrafiche complete.
D) Area da bonificare
Relazione descrittiva e planimetrie in scale adeguate dell'area interessata dai lavori e della zona circostante il cantiere.
3. Condizioni di sicurezza da osservare nei lavori di demolizione, rimozione, trattamenti superficiali o sopracoperture di materiali contenenti amianto
Indipendentemente dall'obbligo di presentazione del piano di lavoro ex art. 34, D.Lgs. n. 277/1991, devono essere osservate le condizioni di sicurezza di seguito riportate.
Le coperture realizzate con lastre in cemento amianto non possiedono caratteristiche di resistenza tali da sopportare alcun carico aggiuntivo. E' pertanto vietato il calpestio da parte degli addetti sulle coperture situate ad altezze superiori a 2 metri durante qualsiasi operazione (bagnatura, pulizia, rimozione, trattamento superficiale o sopracopertura). Queste operazioni possono essere effettuate soltanto mediante l'uso di elevatore a cestello, con impalcature o ponteggi o altre idonee opere provvisionali sottostanti atte ad eliminare i pericoli di caduta dovuti al cedimento delle coperture. Il calpestio sarà possibile soltanto nei casi in cui le lastre siano appoggiate direttamente su solai portanti. In questo caso gli addetti dovranno essere assicurati con idonee cinture di sicurezza o in alternativa protetti da ponteggio con parapetto elevato di almeno m 1,20 sopra il piano di gronda.
Si ricorda che dovrà essere disponibile alla consultazione da parte dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:
- attestazione di conformità e disegno esecutivo del ponteggio o progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri e comunque fuori standard;
- libretti e verifiche periodiche relative agli apparecchi di sollevamento installati nel cantiere;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- denuncia dell'impianto di messa a terra del cantiere;
- registro di cantiere (libro giornale che registra tutte le attività di cantiere, es. andamento lavori, ispezioni, prelievi effettuati);
- registro di carico/scarico rifiuti.
4. Sequenza dei lavori per la rimozione di cemento-amianto
Per lo smontaggio di lastre di copertura e pannelli di cemento-amianto devono essere adottate misure di prevenzione atte ad impedire la dispersione di fibre nell'ambiente.
In particolare il datore di lavoro deve:
1) presentare il certificato di analisi del materiale per l'individuazione degli idonei mezzi di protezione ed anche ai fini della sua classificazione come rifiuto per un corretto smaltimento se questo è a suo carico;
2) delimitare il cantiere ed installare l'apposita segnaletica di pericolo; l'accesso al cantiere dovrà essere permesso soltanto agli addetti dotati di mezzi di protezione individuale;
3) stilare il calendario relativo alla durata delle diverse sequenze di lavoro;
4) fornire il personale addetto all'opera di smontaggio di adeguate protezioni individuali (vedi punto 7);
5) spruzzare sulla superficie dei pannelli una soluzione di acqua e/o acqua e fissativi;
6) sganciare i pannelli dai supporti evitando ogni dispersione di polvere nell'ambiente, altrimenti usare strumenti da taglio a bassa velocità o dotati di aspirazione localizzata;
7) aspirare i piccoli residui e le polveri con aspiratori forniti di filtri assoluti;
8) depositare al suolo con cautela il materiale e impilarlo in "pallets" politenati carrellabili, eventuali frammenti saranno insaccati in sacchi ad elevata resistenza;
9) i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi in plastica;
10) rimuovere, dopo abbondante bagnatura, tutto l'eventuale accumulo di materiali vari nei canali di gronda. Questo rifiuto dovrà essere smaltito analogamente agli altri rifiuti di amianto;
11) le operazioni di rimozione devono essere eseguite in assenza di qualsiasi altra attività lavorativa nella zona interessata e nelle vicinanze;
12) tutti gli utensili utilizzati dovranno essere accuratamente puliti alla fine del turno;
13) a conclusione del turno di lavoro gli operatori devono seguire la procedura descritta al par. 7.
Nel caso di cemento-amianto presente in cumuli frammentati al suolo, fortemente deteriorato dall'azione del fuoco e/o dagli agenti atmosferici, le procedure dovranno essere sostituite con quelle previste per la rimozione dell'amianto friabile.
5. Bonifica per incapsulamento e confinamento
Tra le tecniche di bonifica, il D.M. del 6 settembre 1994 prevede anche l'incapsulamento e il confinamento dei materiali contenenti amianto.
L'organo di vigilanza può richiedere la presentazione di uno studio preliminare che motivi la scelta del metodo di bonifica, e del programma per il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto.
6. Operazioni di manutenzione su strutture in cemento-amianto
Dovranno essere predisposti controlli periodici dello stato di conservazione dei materiali; eventuali alterazioni causate dall'invecchiamento o dal danneggiamento accidentale dovranno essere oggetto di immediato intervento.
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati cercando di ridurre al minimo la manipolazione e movimentazione del materiale in cemento-amianto.
In caso dovesse essere effettuato uno smantellamento anche parziale, è fatto obbligo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 277/1991, di presentare il relativo piano di lavoro.
7. Protezioni individuali ed igiene personale
Durante le operazioni di manipolazione di materiali in cemento-amianto gli addetti dovranno indossare adeguate protezioni individuali.
A tal scopo sono considerate "adeguate":
- maschera semifacciale in gomma con filtro del tipo P3;
- tuta integrale monouso.
Prima dell'inizio della lavorazione gli addetti dovranno indossare la tuta, ad esclusione del cappuccio, la maschera, controllare l'adesione della stessa al volto coprendo il filtro con il palmo della mano ed inspirando leggermente trattenendo il respiro per qualche secondo in modo da verificare che non vi siano ingressi d'aria dai bordi, infine indossare il cappuccio; al termine del lavoro gli addetti dovranno togliersi la tuta, dopo averla inumidita a spruzzo nella zona delimitata, continuando ad indossare la maschera che sarà tolta in una zona distante dall'area delimitata. La tuta dovrà essere inserita in un sacco di plastica e smaltita insieme agli altri rifiuti classificati.
Eventuali pause lavorative che comportino la rimozione della maschera (ad esempio la pausa per il pranzo) dovranno comportare la stessa procedura di fine turno:
- il consumo dei pasti potrà avvenire soltanto al di fuori della zona delimitata.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono soddisfare i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, che recepisce la direttiva n. 8616861 CEE, e gli obblighi previsti dagli artt. 4, 39, 44, 67, 84, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
8. Smaltimento rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti in cemento-amianto classificati come speciali - inerti, provenienti da demolizioni, è regolato dall'art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1994.
Documenti da presentare:
1) perizia di analisi del materiale contenente amianto, firmata da un professionista abilitato, per la classificazione del rifiuto; i rifiuti vanno classificati come speciali o tossici/nocivi in base alla concentrazione di amianto. Secondo la delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984 di applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 915/1982, il rifiuto è tossico e nocivo qualora superi la concentrazione limite (CL) di 100 mg/Kg;
2) scheda descrittiva rifiuto tossico e nocivo (T/N) o speciale da parte del produttore o detentore del rifiuto; obbligo da parte del produttore dei rifiuti di presentare la denuncia annuale al catasto rifiuti (art. 3, comma 3, L. n. 475/1988), compilando la modulistica prevista dal D.M. ambiente 14 dicembre 1992;
3) qualora il rifiuto venga conferito a discarica per inerti (2A) è sufficiente presentare la perizia di analisi del materiale (vedi punto 2);
4) in caso di conferimento in discarica di diversa tipologia la procedura è descritta al punto 3;
5) si precisa che dopo l'apertura del cantiere è previsto l'accantonamento temporaneo dei materiali di risulta in zona delimitata senza che questo debba configurarsi come stoccaggio provvisorio. Lo stoccaggio dei rifiuti inizia dal momento in cui la USL dichiara chiuso il cantiere.
Per lo stoccaggio e lo smaltimento si possono prevedere inoltre i seguenti casi:
a) stoccaggio rifiuto speciale
- lo stoccaggio provvisorio a piè di produzione per quantitativi superiori a 12 m non può superare il periodo di 6 mesi; per quantitativi inferiori a 12 m tale periodo è stabilito in mesi 12 (D.G.R.T. n. 6683 del 26 luglio 1993);
b) stoccaggio rifiuto tossico e nocivo
- necessita autorizzazione provincia se supera i 10 m (D.L. 7 settembre 1995, n. 373 e art. 3 L.R. n. 4 del 12 gennaio 1995);
- l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, elenco speciale sezione regionale dell'Albo, è prevista solo nel caso si superino i limiti indicati dal D.L. 7 settembre 1995, n. 373;
c) trasporto rifiuto speciale e tossico-nocivo
- non necessita autorizzazione se il rifiuto proviene da demolizioni ed è destinato a discarica di tipo 2A (art. 6 D.P.R. 8 agosto 1994);
- l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercente servizi di smaltimento dei rifiuti (L. 29 ottobre 1987, n. 441 e D.M. ambiente 21 giugno 1991, n. 324) sostituisce l'autorizzazione al trasporto (art. 6 lett. d) D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915);
- compilazione bolla accompagnamento o dichiarazione sostitutiva per i rifiuti speciali;
- compilazione formulario di identificazione per rifiuto tossico e nocivo;
d) conferimento a discarica
- copia autorizzazione discarica individuata per il conferimento finale del materiale;
- copia contratto con la ditta di smaltimento rifiuti;
- tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti T/N o speciali (art. 19 D.P.R. n. 915/1982 - art. 3, comma 5, L. n. 475/1988). Non è necessaria per i rifiuti speciali destinati a discarica di tipo 2A (art. 3, comma 5, L. 9 novembre 1988, n. 475).
9. Procedura per la rimozione dei manufatti di cemento-amianto di piccole dimensioni eseguita dal solo proprietario del manufatto
La procedura per la rimozione di manufatti di piccola dimensione (ad esempio cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti di deposito per l'acqua, piccole superfici di coperture), operazioni nelle quali non sono impiegati lavoratori subordinati, è così semplificata:
1) i materiali devono essere rimossi interi e solo in via eccezionale possono essere sezionati;
2) bagnare abbondantemente i manufatti prima della loro rimozione;
3) è vietato l'uso di strumenti da taglio quali seghe, flessibili, trapani ecc.; se necessario, il materiale può essere sezionato con pochi colpi di martello sul materiale bagnato già insaccato o avvolto con teli di plastica;
4) il materiale di risulta contenente amianto ancora bagnato, deve essere coperto e confinato con teli di materiale plastico e smaltito correttamente secondo le procedure descritte per lo smaltimento rifiuti.
Indice di valutazione delle coperture esterne in cemento amianto
I.V = (A + B + C + D + E + F + G + H + I) * V
dove:
A = Stato di conservazione (si osserva con una lente di ingrandimento)
si assegna il valore:
1 se fasci visibili di fibre sono inglobati quasi del tutto
2 se fasci visibili di fibre sono inglobati quasi solo parzialmente
3 se fasci visibili di fibre sono inglobati facilmente asportabili con pinzette
B = Presenza di crepe
si assegna il valore:
1 se assenti
2 se rare
3 se numerose
C = Tipo di amianto
si assegna il valore:
1 se solo crisotilo
4 se anfibolo o miscela crisotilo anfibolo (la crocidolite è visibile con la lente, l'amosite va determinata analiticamente)
D = Friabilità (necessaria una pinza da meccanici)
si assegna il valore:
1 se un angolo flesso con le pinze si rompe nettamente con un suono secco
2 se la rottura è facile, sfrangiata e con un suono sordo
E = Rilascio superficiale
si assegna il valore:
1 se sfregando la superficie con un guanto di lattice non vengono rilasciate particelle
2 se sfregando la superficie con un guanto di lattice vengono rilasciate particelle
F = Accessibilità
si assegna il valore:
1 se la copertura non è accessibile
2 se vi è necessità di accesso per eventuali servitù (TV, condizionamento, aspiratori, ecc.)
3 se facilmente accessibile
G = Struttura di sostegno
si assegna il valore:
1 se la copertura è appoggiata su solaio portante
4 se la copertura è appoggiata su travetti
H = Distanza da finestre
si assegna il valore:
1 se la copertura è distante da finestre o terrazze
4 se vi sono finestre o terrazze prospicienti ed attigue
I = Frequenza di accesso
si assegna il valore:
1 se non vi è mai accesso alla copertura
2 se vi si accede qualche volta
3 se vi si accede spesso
V = Vetustà (anni)
si assegna il valore:
1 se <5
2 da 5 a 10
3 da 11 a 30
4 se >30
Una volta sostituite le variabili della formula, si confronta il risultato del calcolo con la seguente tabella:
I.V. Provvedimento suggerito
da 10 a 26 si lascia come e dove è
da 27 a 54 si incapsula con prodotti resistenti all'acqua
da 55 e oltre si rimuove
Parte IV
Fac-simile di scheda per autonotifica della presenza di amianto
in matrice friabile negli edifici
(comprensivo degli elementi informativi previsti dal 3° comma
dell'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994)
a) Dati relativi al proprietario dell'edificio
Cognome e nome __________________________________________________________
Data e Luogo di nascita _____________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________
Telefono ________________________
Denominazione della Società _________________________________________________
(per le Società indicare i dati del Legale Rappresentante, per i condomini quelli dell'Amministratore)
Sede _______________________________ Tel. ________________ Fax _____________
Partita IVA e/o Codice Fiscale ________________________________________________
b) Dati relativi all'edificio
Nome dell'Istituto e/o Locale _________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
Uso a cui è adibito _________________________________________________________
Tipo di fabbricato: Prefabbricato ... Parzialmente prefabbricato ...
Tradizionale ... Interamente metallico ...
In metallo e cemento ... In amianto-cemento ...
Non metallico ...
Data di costruzione ___________ Area totale mq _________ N. piani e locali __________
Ditta costruttrice:
Denominazione ___________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Tel. _____________________
Se prefabbricato
Ditta fornitrice: Denominazione _______________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Tel. _____________________
N. Occupanti ____________ ditta/e incaricata/e della manutenzione _________________
c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare tipo di materiale ed estensione)
materiali che rivestono superfici a spruzzo o a cazzuola ..........
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie ..........
pannelli interni ..........
altri materiali ..........
_______________ _________________ Firma _____________________
(luogo) (data)
Nota informativa allegata alla scheda di autonotifica ex art. 12 D.P.R. 8 agosto 1994
Cos'è l'amianto? Un minerale di natura fibrosa riconosciuto cancerogeno per l'uomo.
Perchè è pericoloso? Le fibre disperse in aria vengono inalate con la respirazione.
Scala decrescente di pericolosità
- Molto friabile
- Mediamente friabile
- Compatto
Come si presenta e dove si trova
- Spruzzato insieme ad un legante cementizio su soffitti, pareti, travi in metallo, legno, cemento armato, conduttore di impianti di condizionamento, tubazioni. Si può trovare nei cinema, teatri, piscine, palestre, sale convegni, centrali termiche, musei e biblioteche, capannoni, locali interrati.
- Tessuto in corde su tubazioni di adduzione di fluidi caldi e caldaie.
- Mescolato con resine per guarnizioni di tubi e caldaie nelle centrali termiche.
- Pressato in cartoni e feltri a protezione di oggetti radianti ovunque vi sia una fonte di calore.
Chi possiede una copertura in cemento amianto deve, in caso di rimozione, presentare un piano di lavoro alla Azienda USL competente (art. 34, D.Lgs. n. 277/1991).
Parte V
Stima delle esposizioni a fibre di amianto aerodisperse
(a solo fine epidemiologico)
Qualora si disponga di indagini ambientali atte a stabilire l'effettiva esposizione di un soggetto durante una lavorazione e la frequenza con la quale questa viene effettuata, non è difficile stimare la sua esposizione ponderata espressa in n. di fibre per unità di volume.
Le cose si complicano alquanto quando si vuole conoscere l'esposizione per un'intera vita lavorativa perchè molto spesso non sono disponibili indagini ambientali. E' possibile procedere ad una stima dell'esposizione servendosi di dati pubblicati o direttamente rilevati in condizioni analoghe di lavorazione (stesso materiale, stessa operazione di disturbo meccanico), consci comunque del fatto che la variabile "ambiente", raramente riproducibile, può sensibilmente variare le condizioni di inquinamento. Questa stima non permette di ricavare un dato numerico esatto, può soltanto collocare una concentrazione di fibre aerodisperse in un range che per comodità può essere definito con una denominazione non numerica. I termini alto, medio, basso, ecc. sono di regola quelli usati in queste circostanze; sorge però un problema; lo scarso significato che questi possano assumere se non si conosce in che rapporto stanno tra loro. Ad esempio nella fabbrica X potremmo dire che gli impiegati avevano un'esposizione bassa, i magazzinieri media, e gli addetti alla produzione alta. Nella fabbrica Y stabiliamo la stessa classificazione, ma ci accorgiamo che l'"alto" della fabbrica Y è superiore di un ordine di grandezza all'"alto" della fabbrica X. Risultato: non possiamo confrontare le esposizioni nelle due aziende nel caso di uno indagine sulle condizioni di salute degli addetti.
Per tentare di costruire una scala in cui termini non numerici possano assumere un significato igienistico e possano essere confrontati tra loro, abbiamo elaborato la seguente scala classificatoria prendendo come riferimento i valori di concentrazione di fibre aerodisperse sia come livello di azione e valori limite della legislazione di recente emanazione.
Per contaminazioni dovute a fibre di amianto Crisotilo
 
Concentrazione Livello
 
0 2 ambientale
>2 10 molto basso
>10 100 basso
>100 600 medio
>600 2000 medio alto
>2000 10000 alto
> 10000 molto alto
 

Valori in fibre/litro
Per contaminazioni ambientali dovute a fibre di Anfiboli o miscela Crisotilo/Anfiboli
 
Anfiboli Livello
 
0 2 ambientale
>2 10 molto basso
>10 100 basso
>100 200 medio
>200 600 medio alto
>600 3000 alto
> 3000 molto alto
 

Valori in fibre/litro
Le motivazioni per le quali sono stati scelti determinati valori e ranges sono i seguenti:
Ambientale
E' noto che l'amianto sia un inquinante ubiquitario, cioè onnipresente nell'aerosol esterno, a concentrazioni variabili a seconda del luogo. Vi sono sorgenti naturali, come affioramenti di rocce amiantifere ed artificiali, come materiali da attrito in continua usura e coperture di edifici in cemento amianto. Molti autori hanno monitorato fibre di amianto aerodisperse in varie situazioni, i livelli sono da poco più di zero a circa una fibra/litro, salvo situazioni particolarmente inquinate. Il decreto del 6 settembre 1994 pone il limite massimo di 2 fibre/litro per la restituibilità al pubblico di locali nei quali siano state effettuate opere di scoibentazione. Questo valore viene quindi assunto come massimo di un livello da considerarsi ambientale, è vero inoltre che non vi è, nè vi è stata, alcuna lavorazione di amianto che abbia comportato un livello di inquinamento così basso. E' il livello massimo di esposizione che possiamo assegnare ad individui non professionalmente esposti. Tale valore è uguale per crisotilo e anfiboli.
Molto basso
Range tra >2 e 10 ff/l. Il valore 10 può essere considerato come massimo per ambienti dove vi siano coibentazioni non disturbate meccanicamente. Inoltre in questo range troviamo valori che possono essere affetti da una discreta variabilità, inversamente proporzionale al numero assoluto di fibre contate durante l'analisi. Usualmente però valori così bassi di inquinamento ambientale comportano comunque letture di un basso numero di fibre, anche con campionamenti di cospicui volumi di aria.
Basso
Range tra >10 e 100. Il livello di azione contenuto nel D.Lgs. n. 277/1991 è appunto di 100 fibre/litro.
Può risultare corretto considerarlo un cut-off importante. Alcune lavorazioni o manipolazioni di cemento amianto generano un inquinamento compreso in questo range.
Medio
Questo livello inizia ad essere differenziato tra il crisotilo e gli anfiboli in quanto diverso è il loro TLV indicato nella legge n. 257/1992. Quindi range tra >100 e 600 per il crisotilo e tra >100 e 200 per tutti gli anfiboli. Anche se crisotilo e anfiboli sono a tutt'oggi classificati come cancerogeni certi (Gruppo 1 IARC), studi epidemiologici con dati di esposizione qualitativa indicano chiaramente una più elevata potenza cancerogena degli anfiboli rispetto al crisotilo. Il rapporto 3:1 non è trasponibile tout court alla diversa tossicità. (Non vi sono studi che dimostrino che la tossicità degli anfiboli è tre volte quella del crisotilo).
Medio alto
Siamo al superamento dei TLV. Viene mantenuto per entrambi il fattore di moltiplicazione tre dal livello più basso a quello più alto del range. In realtà in questi due ranges si situano concentrazioni ambientali di numerose tipologie di lavori in presenza di amianto in assenza di sistemi per il contenimento della polverosità.
Alto
L'aggettivo è pienamente giustificato, tali concentrazioni sono state rilevate durante lavorazioni intense con l'aiuto di bagnatura per impedire uno spolveramento eccessivo. Dal livello più basso a quello di questa classe viene mantenuto un fattore di moltiplicazione = 5 sia per il crisotilo che per gli anfiboli.
Molto alto
Ultima classe con un'estremità aperta. Sono concentrazioni rilevate durante lavorazioni ad elevata movimentazione di materiali eseguite a secco. Molto spesso in passato le esposizioni sono state di questo livello anche se purtroppo scarsamente monitorate.
I range ovviamente sono stati definiti a partire dalle indicazioni della normativa attuale, e possono essere passibili di modifica per acquisizione di nuove conoscenze.
Essa è una proposta di stima semiquantitativa delle esposizioni che sarà sottoposta a verifica da parte degli operatori che operano nel settore.

Legge Regionale TOSCANA 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013)

PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la Sito esternolegge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);

Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della l. 257/1992 , ha approvato con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Sito esternoArt. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 Sito esternoe DPR 8.8.1994 ), il piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

2. Il piano, in considerazione anche del tempo trascorso dalla sua approvazione, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti, da una parte alla salvaguardia della salute umana e, dall’altra, alla tutela dell’ambiente;

3. Si ritiene pertanto di intervenire in via normativa per definire una disciplina organica della materia, che assicuri, fra l’altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematica dell’amianto, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica e urbanistica, favorendo inoltre l’utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto;

4. Sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dei manufatti più pericolosi e delle superfici naturali, nonché la pianificazione della bonifica dei siti pubblici, entro l’anno 2016, e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema della rimozione dell’amianto;

5. Ai fini della semplificazione delle diverse procedure inerenti le attività correlate allo smaltimento dell’amianto, si ritiene opportuno che la Regione, le aziende unità sanitarie locali, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, utilizzino la rete telematica regionale;

Approva la presente legge

 

CAPO I

- Interventi per il risanamento dall’amianto

Art. 1

- Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della Sito esternolegge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto).

2. La Regione promuove ed incentiva le ristrutturazioni volte al conseguimento del risparmio energetico, la bioedilizia e le energie alternative, in sostituzione di tetti contenenti cemento-amianto.

Art. 2

- Piano regionale di tutela dall’amianto

1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell`ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.

2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

3. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina in particolare:

a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall’amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Sito esternoArt. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 Sito esternoe DPR 8.8.1994 );

b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ), avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall’allegato B del reg.min. adottato con d.m. ambiente 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza, entro il 2016, dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;

e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall’amianto;

f) l’incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell’individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell`amianto e di bonifica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza.

4. Il piano regionale di tutela dall’amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.

5. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all’Sito esternoarticolo 12, comma 5, della l. 257/1992 , fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15 della medesima l. 257/1992 .

Art. 3

- Svolgimento dei procedimenti in via telematica

1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica:

a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla Sito esternol. 257/1992 ;

b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del Sito esternod.lgs. 81/2008 ;

c) la relazione annuale prevista dall’Sito esternoarticolo 9 della l. 257/1992 , nonché i relativi documenti allegati.

2. Le aziende unità sanitarie locali (USL), la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti, utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti.

4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.

Art. 4

- Raccordi programmatici

1. Il piano regionale di tutela dall’amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica ed urbanistica.

Art. 5

- Controlli

1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto competono alle aziende USL e all’ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina l’assegnazione alle aziende USL e all’ARPAT delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell’amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell’ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Art. 6

- Sorveglianza epidemiologica

1. L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza epidemiologica delle patologie correlate all’amianto ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3(Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”).

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.

3. Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e dei lavoratori ex esposti evidenzino gravi patologia in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto.

CAPO II

- Interventi complementari

Art. 7

- Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell’efficienza energetica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale.

3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012).

Art. 8

- Azioni di sensibilizzazione

1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell’amianto avvalendosi dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nell’ambito dell’integrazione fra ambiente e salute.

2. Il piano regionale di tutela dall’amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale.

CAPO III

- Norme transitorie e finali

Art. 9

- Procedimento di approvazione

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall’amianto.

Art. 10

- Clausola valutativa

1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare riferimento a:

a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3;

b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;

c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO;

d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 2, comma 4.

2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.

Art. 11

- Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui all’articolo 2.

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