Il radon: un rischio invisibile nei luoghi di lavoro
Il radon è un gas radioattivo naturale, inodore e incolore, che proviene dal decadimento dell’uranio presente nel suolo. In ambienti chiusi, soprattutto locali sotterranei o seminterrati, può raggiungere concentrazioni pericolose per la salute dei lavoratori.
Secondo studi dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta. Per questo motivo, la sua presenza nei luoghi di lavoro è regolamentata da una normativa specifica, oggetto di importanti aggiornamenti nel 2025.
Cosa prevede la normativa: D.Lgs. 101/2020 e aggiornamenti 2025
Il riferimento normativo principale è il Decreto Legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva Euratom 2013/59 e stabilisce:
Limite di esposizione: 300 Bq/m³ come valore medio annuale.
Obbligo di misurazione: per tutti i luoghi di lavoro ubicati interamente o in parte sotto il livello del suolo.
Obbligo di ripetere le misurazioni ogni 10 anni, oppure dopo interventi strutturali.
Con la Nota INL n. 811/2025, sono stati introdotti ulteriori chiarimenti per i datori di lavoro e RSPP, soprattutto in merito a:
Obbligatorietà di aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
Inclusione della valutazione radon nei cantieri temporanei e mobili;
Obbligo di interventi tecnici se i valori superano i limiti di legge.
Luoghi di lavoro interessati
La normativa si applica a qualsiasi luogo di lavoro in cui siano presenti persone durante l’attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia di attività svolta.
Tra gli ambienti più a rischio ci sono:
Cantine e seminterrati adibiti a magazzini, archivi, spogliatoi;
Autorimesse interrate o locali tecnici;
Laboratori, cucine industriali, locali commerciali situati sotto il piano stradale;
Gallerie, metropolitane, tunnel;
Locali situati in zone geografiche ad alta concentrazione radon, come evidenziato dalle mappe ARPA/ISPRA.
Chi è obbligato a misurare il radon?
Secondo la normativa 2025, il datore di lavoro è il responsabile diretto della misurazione del radon, ed è tenuto a:
Verificare se i locali rientrano nei criteri normativi;
Affidare la misurazione a un laboratorio qualificato;
Includere la valutazione nel DVR;
Attuare misure correttive in caso di superamento dei limiti.
Anche i committenti pubblici e privati di cantieri sotterranei (es. scavi archeologici, opere pubbliche) sono tenuti a valutare il rischio radon per i lavoratori coinvolti.
Come avviene la misurazione
La misurazione si effettua con dosimetri passivi a tracce nucleari, posizionati negli ambienti interessati per un periodo minimo di 60-90 giorni, preferibilmente nella stagione invernale.
Al termine del periodo, i dosimetri vengono analizzati da un laboratorio abilitato e viene rilasciata una relazione tecnica ufficiale.
Cosa fare in caso di superamento dei limiti
Se il valore medio annuo di concentrazione di radon supera i 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve:
Informare i lavoratori e aggiornare il DVR;
Affidare a tecnici specializzati la progettazione di interventi di mitigazione;
Attuare misure correttive entro 12 mesi (ventilazione, depressurizzazione, isolamento);
Ripetere la misurazione entro 24 mesi per verificare l’efficacia degli interventi.
Sanzioni per mancata valutazione del rischio radon
La mancata esecuzione delle misurazioni obbligatorie può comportare:
Sanzioni amministrative da 3.000 a 10.000 euro;
Sanzioni penali in caso di danni alla salute dei lavoratori;
Responsabilità diretta del datore di lavoro e dei dirigenti.
Conclusione
Il radon è un rischio silenzioso ma concreto nei luoghi di lavoro interrati. Con le novità introdotte nel 2025, cresce la responsabilità dei datori di lavoro nella valutazione e prevenzione del rischio radon.
Misurare oggi significa proteggere la salute, evitare sanzioni e garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi.
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