Il gas radon è un pericolo invisibile ma concreto per la salute pubblica. Per questo motivo, negli ultimi anni, l’Italia ha introdotto una normativa specifica per regolamentare la misurazione, la prevenzione e la mitigazione dell’esposizione al radon in ambienti chiusi, soprattutto in luoghi pubblici e di lavoro.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 101/2020, che recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom e rappresenta un punto di svolta nella gestione del rischio radon.
Cos’è il D.lgs. 101/2020
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tra cui il radon.
Il testo ha sostituito e integrato precedenti normative frammentarie, offrendo una visione organica e allineata agli standard europei.
La normativa:
impone valori limite di concentrazione di radon in ambienti chiusi
definisce le categorie di edifici e attività soggette a controllo
stabilisce obblighi di monitoraggio, bonifica e comunicazione
promuove la prevenzione edilizia in fase di progettazione
Limite di esposizione: 300 Bq/m³
Il decreto stabilisce che la concentrazione media annua di radon non deve superare i 300 Bq/m³ (becquerel per metro cubo) negli ambienti in cui le persone soggiornano in modo prolungato.
Questo limite è stato definito tenendo conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della direttiva Euratom. In caso di superamento, devono essere adottate misure correttive.
Obblighi per edifici scolastici e pubblici
Secondo l’art. 12 e l’allegato II del D.lgs. 101/2020, sono obbligati a effettuare misurazioni di radon:
1. Scuole di ogni ordine e grado
Le misurazioni devono essere effettuate in tutti i locali dove si svolgono attività prolungate (aule, uffici, mense, palestre).
I controlli devono essere completati entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro agosto 2022) o entro 12 mesi dalla costruzione di un nuovo edificio scolastico.
2. Edifici aperti al pubblico
Ad esempio: biblioteche, musei, ospedali, municipi, centri sportivi, uffici pubblici.
Anche qui le misurazioni devono essere effettuate nei locali a piano terra o interrato, dove si trascorre almeno 8 ore al giorno.
Obblighi per aziende e luoghi di lavoro
Il decreto introduce obblighi anche per i datori di lavoro, soprattutto in determinate condizioni:
Se l’attività si svolge in aree a rischio radon (individuate dalle Regioni)
Se i locali sono interrati, seminterrati o a piano terra
Se l’attività riguarda il contatto con acque sotterranee o materiali di origine naturale radioattiva (NORM)
In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a:
effettuare misurazioni di radon (mediante tecnici abilitati)
inviare i risultati alle autorità competenti
adottare azioni di risanamento se i livelli superano la soglia
Come avviene la misurazione
La normativa prevede che le misurazioni siano eseguite:
con dosimetri passivi, per un periodo minimo di 12 mesi
da laboratori accreditati o tecnici qualificati
secondo protocolli standard definiti da ISS, ARPA e ISPRA
Le Regioni possono fornire linee guida specifiche e mantenere elenchi aggiornati delle aree prioritarie per il rischio radon.
Interventi correttivi e bonifica
Se la concentrazione supera i 300 Bq/m³, il responsabile dell’edificio o il datore di lavoro deve intervenire per ridurre i livelli di radon. Le azioni correttive possono includere:
aumento della ventilazione naturale o forzata
sigillatura di crepe nei pavimenti e nei muri
barriere fisiche o sistemi di aspirazione dal suolo
modifiche all’impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC)
Dopo l’intervento, è obbligatorio verificare l’efficacia con una nuova misurazione.
Sanzioni e responsabilità
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa può comportare:
sanzioni amministrative fino a € 15.000
responsabilità civili e penali in caso di danni alla salute dei lavoratori o degli utenti
possibili conseguenze assicurative e legali in ambito scolastico e sanitario
Cosa devono fare Regioni e Comuni
Le Regioni hanno l’obbligo di:
identificare le aree prioritarie (cioè a rischio elevato di radon)
mantenere aggiornati i database delle misurazioni
promuovere attività di formazione e informazione
I Comuni, invece, devono considerare il rischio radon nei piani urbanistici, soprattutto per nuove costruzioni.
Conclusione
Il D.lgs. 101/2020 rappresenta un passo avanti fondamentale nella protezione della popolazione dal rischio radon.
Misurare, informare e intervenire sono oggi obblighi di legge, ma soprattutto azioni di buon senso a tutela della salute pubblica.